Pronuncia 235/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, giudice, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) e 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla comunità ebraica di Venezia contro l'Ufficio del registro di Mestre, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione della comunità ebraica di Venezia nonché l'atto di intervento dell'Unione delle comunità ebraiche italiane; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi gli avvocati Giuliano Tabet e Massimo Luciani per la comunità ebraica di Venezia e per l'Unione delle comunità ebraiche italiane.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) e dell'art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Gustavo Zagrebelsky
Data deposito: Tue Jul 15 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 235/97. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE IMMOBILIARE (IN.V.IM.) - IN.V.IM. DECENNALE E STRAORDINARIA PER L'ANNO 1991 - ESENZIONE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO AGLI IMMOBILI APPARTENENTI AD ISTITUZIONI AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA E DOTAZIONE PATRIMONIALE, CHE SIANO ESPRESSIONE DI CONFESSIONI RELIGIOSE AMMESSE DALLO STATO MA DIVERSE DALLA RELIGIONE CATTOLICA - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI EGUAGLIANZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE E DELLA LIBERTA' DI CULTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SPECIALI LIMITAZIONI LEGISLATIVE E FISCALI PER GLI ENTI DI CULTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - RICHIAMO ALLE SENTENZE NN. 108/1983 E 86/1985 - INFONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 3
- legge-Art. 101
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 25
- legge-Art. 45