Pronuncia 259/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15, 16 (recte: 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dalla Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili - nel procedimento civile vertente tra la Comunità Israelitica di Firenze e Daskal Mosche ed altra, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15, 16 (recte: 17 ), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57, 58 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime), questione sollevata dalla Corte di cassazione, Sezione Unite civili, con ordinanza emessa l'8 giugno 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito: Fri May 25 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 259/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE - CRITERI - FATTISPECIE.

Nel controllare la rilevanza della questione di costituzionalita', la Corte deve attenersi - senza modificarlo - all'oggetto del giudizio 'a quo' per verificare se la decisione di esso sia effettivamente condizionata dal quesito di legittimita' costituzionale. (Nella specie, la Corte ha preso atto che, secondo il giudice 'a quo', la qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto di lavoro con le comunita' israelitiche dipende dalla natura pubblica o privata di tali enti ed ha conseguentemente riconosciuto rilevante - ai fini del regolamento di giurisdizione - la questione di costituzionalita' della legge che attribuisce natura pubblicistica ai medesimi enti).

SENT. 259/90 B. CONFESSIONI RELIGIOSE - CULTI ACATTOLICI - COMUNITA' ISRAELITICHE - NATURA PUBBLICISTICA - POTERI E CONTROLLI INERENTI AD ESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il carattere pubblico della personalita' giuridica delle comunita' israelitiche, comportando l'assoggettamento di esse alla penetrante ingerenza di organi dello Stato e, reciprocamente, l'attribuzione di poteri autoritativi propri degli enti pubblici, e' del tutto incompatibile con il principio costituzionale dell'autonomia statuaria delle confessioni religiose acattoliche e con quello di laicita' dello Stato, e costituisce una palese discriminazione rispetto alle altre religioni, contraria al principio di eguaglianza, a quello di liberta' religiosa ed a quello di autonomia delle confessioni. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per violazione dell'art. 8, comma secondo, e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, Cost. - gli artt. 1, 2, 3, 15, 16 ('recte': 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58 del r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, i quali complessivamente conferiscono il suddetto carattere pubblicistico. - Sulla autonomia statutaria (come principio che esclude ogni possibilita' di ingerenza normativa dello Stato) e sui limiti di essa, S. n. 43/1988; sulla laicita' dello Stato (come garanzia della liberta' di religione), S. n. 203/1989. V. anche S. n. 239/1984.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 28
  • regio decreto-Art. 1
  • regio decreto-Art. 27
  • regio decreto-Art. 57
  • regio decreto-Art. 25
  • regio decreto-Art. 56
  • regio decreto-Art. 26
  • regio decreto-Art. 18
  • regio decreto-Art. 58
  • regio decreto-Art. 2
  • regio decreto-Art. 15
  • regio decreto-Art. 24
  • regio decreto-Art. 30
  • regio decreto-Art. 3
  • regio decreto-Art. 17
  • regio decreto-Art. 19
  • regio decreto-Art. 29