Articolo 7 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 254/2021Depositata il 23/12/2021
Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258 ). Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. ( Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556 ). La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l'altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. ( Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 7
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 19
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 33
- Costituzione-Art. 34
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 36
- Costituzione-Art. 50
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Regolamento UE-Art.
Pronuncia 67/2017Depositata il 07/04/2017
La libertà religiosa, di cui quella di culto costituisce un aspetto essenziale, non può essere subordinata alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 52 del 2016 ). Il principio di laicità - da intendersi non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espressione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità - non esclude che lo Stato regoli bilateralmente, e dunque in modo differenziato, i rapporti con le singole confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.), per il soddisfacimento di esigenze specifiche, ovvero per concedere particolari vantaggi o imporre particolari limitazioni, o ancora per dare rilevanza, nell'ordinamento dello Stato, a specifici atti propri della confessione religiosa. Al legislatore (nazionale o regionale) non è invece consentito di operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiamo regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, perché altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 52 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la disponibilità di spazi adeguati ove rendere concretamente possibile, o comunque facilitare, le attività di culto rientra nella tutela di cui all'art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 195 del 1993 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 7
- Costituzione-Art. 8
- Costituzione-Art. 19
Pronuncia 52/2016Depositata il 10/03/2016
Non spettava alla Corte di cassazione affermare con sentenza la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) l'apertura delle trattative per la stipulazione dell'intesa di cui all'art. 8, terzo comma, Cost.; conseguentemente, è annullata la relativa pronuncia adottata dalle sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305. Nell'ordinamento costituzionale italiano l'intesa richiesta, ex art. 8, terzo comma, Cost., per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica presuppone il rispetto del metodo della bilateralità, cioè la necessità dell'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative. Non è, quindi, configurabile la giustiziabilità della pretesa all'avvio delle trattative in quanto non è configurabile una pretesa soggettiva alla conclusione positiva delle trattative stesse, risultando altrimenti contraddittorio imporne l'illusoria apertura senza che se ne possa garantire giudizialmente la relativa conclusione. Alla luce di un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi protetti dagli artt. 8 e 95 Cost., non è, quindi, configurabile - in capo ad una associazione che ne faccia richiesta, allegando la propria natura di confessione religiosa - una pretesa giustiziabile all'avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost. Spetta, infatti, al Governo una discrezionalità ampia nel concedere all'associazione, che lo richiede, l'avvio delle trattative, il cui unico limite è rintracciabile nei principi costituzionali. L'eventuale atto di diniego all'apertura delle trattative - nella misura e per la parte in cui si fondi sul presupposto che l'interlocutore non sia una confessione religiosa - non può produrre, sulla sfera giuridica dell'associazione richiedente, ulteriori conseguenze negative, diverse dal mancato avvio del negoziato, in virtù dei principi espressi agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost. Sulla legittimazione della Corte di cassazione ad essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato, v., ex multis , le citate sentenze nn. 29/2014, 24/2014, 320/2013 e 333/2011. Sui requisiti per l'ammissibilità di un ricorso per conflitto tra poteri promosso avverso una decisione giudiziaria, non potendosi trasformare in un improprio mezzo d'impugnazione della stessa, v. le sentenze nn. 88/2012, 81/2012, 259/2009, 195/2007 e 276/2003 nonché l'ordinanza n. 117/2006. Sull'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, di cui all'art. 8, terzo comma, Cost., v. le sentenze nn. 346/2002, 235/1997 e 59/1958. Sul riconoscimento della libertà di organizzazione e di azione garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. e dall'art. 19 Cost., a prescindere dalla circostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, v. le sentenze nn. 346/2002, 195/1993 e 43/1988. Sul principio di laicità e, quindi, di imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna confessione religiosa, v. le sentenze nn. 508/2000 e 329/1997. Sulla nozione di confessione religiosa, v. le sentenze nn. 195/1993 e 467/1992.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 8
- Costituzione-Art. 92
- Costituzione-Art. 95
- Costituzione-Art. 7
Pronuncia 389/2004Depositata il 15/12/2004
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall?art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall?art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell?art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994. L?impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte. - Sentenze citate nn.1104/1988 e 456/1994.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 159
- decreto legislativo-Art. 190
- decreto legislativo-Art. 676
- regio decreto-Art. 119 E ALLEGATA TABELLA C
- regio decreto-Art. 118
Parametri costituzionali
Pronuncia 421/1993Depositata il 01/12/1993
L'itinerario logico seguito dal giudice remittente e lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso e' pervenuto a sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non sono censurabili come inidonei a consentire l'identificazione del 'thema decidendum', quando - risultando quest'ultimo conclusivamente determinato nell'ordinanza di rimessione - sia possibile individuare la questione sollevata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' - pregiudiziale ad ogni altra - formulata dall'Avvocatura di Stato denunciando il carattere ondivago e perplesso della questione concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espressa, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 1, L. n. 810 del 1929, in correlazione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense). - V. S. nn. 55/1993, 147/1985.
Norme citate
- legge-Art. 1
- concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific-Art. 34, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 7
- legge-Art. 23
Pronuncia 421/1993Depositata il 01/12/1993
L'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, ed impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi normativi precedenti. Percio', la questione di costituzionalita' concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti - in quanto sollevata facendo riferimento alle disposizioni concordatarie del 1929 - va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense, sollevata in riferimento all'art. 7, comma primo, Cost.). - V. massima precedente.
Norme citate
- legge-Art. 1
- concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific-Art. 34, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 7
Pronuncia 259/1990Depositata il 25/05/1990
Il carattere pubblico della personalita' giuridica delle comunita' israelitiche, comportando l'assoggettamento di esse alla penetrante ingerenza di organi dello Stato e, reciprocamente, l'attribuzione di poteri autoritativi propri degli enti pubblici, e' del tutto incompatibile con il principio costituzionale dell'autonomia statuaria delle confessioni religiose acattoliche e con quello di laicita' dello Stato, e costituisce una palese discriminazione rispetto alle altre religioni, contraria al principio di eguaglianza, a quello di liberta' religiosa ed a quello di autonomia delle confessioni. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per violazione dell'art. 8, comma secondo, e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, Cost. - gli artt. 1, 2, 3, 15, 16 ('recte': 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58 del r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, i quali complessivamente conferiscono il suddetto carattere pubblicistico. - Sulla autonomia statutaria (come principio che esclude ogni possibilita' di ingerenza normativa dello Stato) e sui limiti di essa, S. n. 43/1988; sulla laicita' dello Stato (come garanzia della liberta' di religione), S. n. 203/1989. V. anche S. n. 239/1984.
Norme citate
- regio decreto-Art. 28
- regio decreto-Art. 1
- regio decreto-Art. 27
- regio decreto-Art. 57
- regio decreto-Art. 25
- regio decreto-Art. 56
- regio decreto-Art. 26
- regio decreto-Art. 18
- regio decreto-Art. 58
- regio decreto-Art. 2
- regio decreto-Art. 15
- regio decreto-Art. 24
- regio decreto-Art. 30
- regio decreto-Art. 3
- regio decreto-Art. 17
- regio decreto-Art. 19
- regio decreto-Art. 29
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1989Depositata il 16/02/1989
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 925/1988.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 8
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 7
Pronuncia 925/1988Depositata il 28/07/1988
Se e' vero che il punto I del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929 (accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121) rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione basata soltanto sul maggiore o minor numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose, cio' non toglie che la limitazione insita nell'articolo 724, comma primo, cod.pen. - a tenor del quale soltanto le offese contro la religione cattolica integrano il reato di bestemmia - puo' trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione che il comportamento vietato concerne un fenomeno di malcostume divenuto da tempo cattiva abitudine per molti; fermo restando che al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con le altre religioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 724, comma primo, cod.pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost.). - v. S.nn. 79/1958, 14/1973.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 609/1988Depositata il 08/06/1988
In considerazione delle caratteristiche proprie del vigente processo penale, l'accertamento del difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nell'ambito di un procedimento incidentale comporta, ove abbia assunto i caratteri della definitivita', anche la chiusura del procedimento principale, onde il giudice di questo deve solo dichiarare concluso il processo dando atto dell'improcedibilita' dell'azione per difetto di giurisdizione e non puo' sollevare in tale fase questioni di legittimita' costituzionale. (Sono conseguentemente inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice a quo accertato con sentenza irrevocabile, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la l. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui esclude l'esercizio della giurisdizione nei confronti di dirigenti ed amministratori degli enti centrali della Chiesa cattolica, in riferimento agli artt. 1, 7, 102, 112, 3, 24 e 25 Cost.). cfr. Corte cost.: n. 520/87.
Norme citate
- trattato tra Italia e Santa Sede-Art. 11
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.