Pronuncia 421/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Udito l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, sollevata, in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Wed Dec 01 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 421/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'THEMA DECIDENDUM' - INDIVIDUAZIONE - PERPLESSITA' DERIVANTI DALL''ITER' LOGICO E DALLO SVILUPPO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL GIUDICE REMITTENTE - RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA QUESTIONE, RISULTANTE DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

L'itinerario logico seguito dal giudice remittente e lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso e' pervenuto a sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non sono censurabili come inidonei a consentire l'identificazione del 'thema decidendum', quando - risultando quest'ultimo conclusivamente determinato nell'ordinanza di rimessione - sia possibile individuare la questione sollevata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' - pregiudiziale ad ogni altra - formulata dall'Avvocatura di Stato denunciando il carattere ondivago e perplesso della questione concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espressa, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 1, L. n. 810 del 1929, in correlazione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense). - V. S. nn. 55/1993, 147/1985.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific-Art. 34, comma 4

Parametri costituzionali

SENT. 421/93 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MANTENIMENTO DI ESSA NELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE DEL CONCORDATO LATERENSE, STIPULATO DALLO STATO ITALIANO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984 - IDENTIFICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA COME FONTE ATTUALE DELLA RISERVA.

Nell'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e' assunta - coerentemente con il principio di laicita' dello Stato - quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall'Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volonta' delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Percio', la giurisdizione ecclesiastica "esclusiva" - lungi dall'essere venuta meno - va ricondotta all'art. 8 dell'Accordo e al punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e processuale, attribuendo peraltro piu' penetranti poteri al giudice italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita'. - Sul sistema matrimoniale concordatario e sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica, v. S. nn. 18/1982, 176/1973, 175/1973, 169/1971; sul principio di laicita' dello Stato, v. S. n. 203/1989.

Norme citate

  • legge-Art.
  • concordato Stato-Chiesa (protocollo addizion. al)-Art. 8
  • concordato Stato-Chiesa (protocollo addizion. al)-Art. PUNTO 4

SENT. 421/93 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IMPUGNANDO L'ORIGINARIA PREVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE DEL 1929 - INAPPLICABILITA' DI QUEST'ULTIMA (ESSENDO L'INTERA MATERIA REGOLATA DALL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE STIPULATO DALLO STATO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).

L'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, ed impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi normativi precedenti. Percio', la questione di costituzionalita' concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti - in quanto sollevata facendo riferimento alle disposizioni concordatarie del 1929 - va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense, sollevata in riferimento all'art. 7, comma primo, Cost.). - V. massima precedente.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific-Art. 34, comma 4

Parametri costituzionali