Pronuncia 421/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Udito l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, sollevata, in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito: Wed Dec 01 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 421/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'THEMA DECIDENDUM' - INDIVIDUAZIONE - PERPLESSITA' DERIVANTI DALL''ITER' LOGICO E DALLO SVILUPPO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL GIUDICE REMITTENTE - RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA QUESTIONE, RISULTANTE DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Norme citate
- legge-Art. 1
- concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific-Art. 34, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 7
- legge-Art. 23
SENT. 421/93 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MANTENIMENTO DI ESSA NELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE DEL CONCORDATO LATERENSE, STIPULATO DALLO STATO ITALIANO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984 - IDENTIFICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA COME FONTE ATTUALE DELLA RISERVA.
Norme citate
- legge-Art.
- concordato Stato-Chiesa (protocollo addizion. al)-Art. 8
- concordato Stato-Chiesa (protocollo addizion. al)-Art. PUNTO 4
SENT. 421/93 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO "CONCORDATARIO" - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' - RISERVA ESCLUSIVA DI GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IMPUGNANDO L'ORIGINARIA PREVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE DEL 1929 - INAPPLICABILITA' DI QUEST'ULTIMA (ESSENDO L'INTERA MATERIA REGOLATA DALL'ACCORDO DI MODIFICAZIONE STIPULATO DALLO STATO E DALLA CHIESA CATTOLICA IL 18 FEBBRAIO 1984) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
Norme citate
- legge-Art. 1
- concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific-Art. 34, comma 4