Articolo 26 - COSTITUZIONE

L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici. ((5))
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 374/2008Depositata il 14/11/2008

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di due deputati, imputati in concorso con altri, del reato di formazione, costituzione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 2 maggio 2007, secondo la quale, i fatti per cui è in corso un procedimento penale a carico di due imputati - deputati all'epoca dei fatti - del reato di formazione, costituzione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare con scopi politici, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzione, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché, sia il Giudice dell'udienza preliminare, quale organo abilitato a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, sono legittimati ad essere parti di un conflitto e, inoltre, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Norme citate

  • deliberazione della Camera dei deputati-Art. (DOC. IV-QUATER, N. 9)

Parametri costituzionali

Pronuncia 446/1990Depositata il 12/10/1990

SENT. 446/90 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COORDINAMENTO FRA LA GIURISDIZIONE ITALIANA E QUELLA STRANIERA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE O PREVISIONI DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' (O PROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE - DIVIETI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.

Nell'ambito della cooperazione tra Stati - cui l'ordinamento italiano mostra significativa disponibilita' agli artt. 10, 11 e 26 Cost. - non puo' ritenersi vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario il potere di rinunciare alla giurisdizione, in se' considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita. - S. nn. 48/1979, 14/1964.

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.