Articolo 84 - COSTITUZIONE

Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'eta' e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica e' incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 169/2018Depositata il 20/07/2018

Responsabilità amministrativa e contabile - Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sottoposizione a giudizio da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica - Incompatibilità della giurisdizione contabile con l'autonomia costituzionale del ricorrente - Dichiarazione di non spettanza del potere esercitato - Conseguente annullamento delle sentenze impugnate, e della nota di trasmissione della procura regionale per il Lazio della Corte dei conti.

È dichiarato che non spettava alla Corte dei conti esercitare la giurisdizione sulla responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica, né spettava alla Procura regionale della Corte dei conti dare istruzioni alla Presidenza della Repubblica in vista dell'esecuzione della sentenza contabile di grado di appello; e sono annullate, per l'effetto, le sentenze della sez. giurisd. regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e della sez. seconda giurisd. centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354 e la nota della Procura del 22 marzo 2017, prot. n. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P. L'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, attivabile anche d'ufficio da parte della Procura della Corte dei conti, non è compatibile con i principi costituzionali - contenuti nell'art. 84, terzo comma, Cost. - che garantiscono l'autonomia della Presidenza della Repubblica nella gestione della dotazione presidenziale. Tale autonomia si esprime anzitutto sul piano normativo, spettando alla Presidenza della Repubblica, come alle Camere del Parlamento, la competenza alla produzione di apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi; ma comprende altresì, coerentemente, il loro momento applicativo, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. Ciò comporta che, di fronte alle ipotesi di dipendenti che abbiano danneggiato la dotazione presidenziale, rientra nell'esclusiva disponibilità del Presidente della Repubblica, come avvenuto nel caso di specie, l'attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi o anche giurisdizionali, senza di che la sua autonomia verrebbe dimezzata. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 1981 ). È pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica ad attivare il conflitto tra poteri dello Stato per difendere le proprie attribuzioni costituzionali, la cui tutela si estende al Segretariato generale della Presidenza, che svolge compiti serventi rispetto alla "funzione presidenziale", costituzionalmente garantita, in quanto il Presidente della Repubblica necessita di un proprio apparato organizzativo, non solo per amministrare i beni rientranti nella dotazione presidenziale, ma anche per consentire un libero ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, garantendo in tal modo la non dipendenza del Presidente rispetto ad altri poteri dello Stato, sicché l'effettiva autonomia dell'organo costituzionale si estende anche all'apparato amministrativo servente. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017 e n. 129 del 1981 ). Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e la Procura regionale della Corte dei conti hanno legittimazione, in specie passiva, nei conflitti tra poteri dello Stato, in quanto espressione di potere giurisdizionale diffuso. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'art. 103, terzo comma, Cost., si riferisce all'ampio ambito della tutela del pubblico danaro, comprensivo dei giudizi di conto e dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Nella materia della "contabilità pubblica" la Corte dei conti non può ritenersi il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici, poiché la sua giurisdizione è solo tendenzialmente generale; conseguentemente, il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di "contabilità pubblica" alla giurisdizione di un giudice diverso, in quanto l'ambito della sua giurisdizione, lungi dall'essere incondizionato, deve contenersi anche entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2008, n. 773 del 1988, n. 641 del 1987, n. 189 del 1984, n. 185 del 1982, n. 129 del 1981, n. 110 del 1970 e n. 68 del 1971 ). L'esclusione dei dipendenti della Presidenza della Repubblica dal giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti non comporta che questi siano esonerati da ogni responsabilità, eventualmente anche di carattere penale, né ostacola il recupero delle somme da loro indebitamente sottratte, attraverso procedure autonomamente individuate dalla stessa Presidenza della Repubblica, sia caso per caso, sia in via generale attraverso una apposita previsione del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità.

Parametri costituzionali

Pronuncia 225/2017Depositata il 25/10/2017

Responsabilità amministrativa e contabile - Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sottoposizione a giudizio da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica - Denunciata esorbitanza della Corte dei conti dai limiti della propria giurisdizione, invasione delle competenze del Presidente della Repubblica in ordine ai beni compresi nella propria dotazione, violazione di consuetudine costituzionale - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti della sez. giur. reg. per il Lazio e della sez. sec. giur. centrale d'appello della Corte dei conti, in relazione alle sentenze (n. 894 del 2012 e n. 1354 del 2016) con cui hanno esercitato la giurisdizione sulla responsabilità amministrativa nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica; nonché, nei confronti della Procura reg. della Corte dei conti per il Lazio, in relazione alla nota con cui ha trasmesso al Segretariato generale della Presidenza la sentenza n. 1354 del 2016. Dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia (come prescritto dall'art. 24 delle vigenti Norme integrative). Sussistono inoltre i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, atteso che, sotto il primo profilo, sono pacifiche sia la legittimazione del Presidente della Repubblica ad avvalersi dello strumento del conflitto anche in relazione ai compiti svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale ad esso addetto, sia quella delle [singole] sezioni della Corte dei conti ad essere parte del conflitto; e che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente non chiede il riesame delle sentenze impugnate, ma lamenta il superamento dei limiti che la giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.) incontrerebbe a garanzia delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, relative anche ai beni compresi nella dotazione presidenziale (art. 84, terzo comma, Cost.), nonché la violazione della consuetudine costituzionale che esenterebbe la Presidenza della Repubblica non solo (come riconosciuto dalla sent. n. 129 del 1981) dai giudizi di conto, ma anche dai giudizi di responsabilità attribuiti alla Corte dei conti. Relativamente alla nota della Procura regionale per il Lazio - anch'essa oggetto del conflitto, in quanto pretenderebbe di "monitorare l'attività" del Segretariato generale nell'esecuzione della sentenza trasmessagli - la legittimazione delle Procure regionali della Corte dei conti ad essere parti di conflitti di attribuzione può essere confermata, in sede di delibazione sommaria del ricorso, anche in relazione ai poteri di vigilanza e indirizzo assegnati a dette Procure dagli artt. 213 e ss. del d.lgs. n. 174 del 2016, con riguardo all'esecuzione delle sentenze di condanna. ( Precedenti citati: sentenze n. 129 del 1981 e n. 52 del 2016, sull'ammissibilità, e in che limiti, di conflitti interorganici aventi ad oggetto atti giurisdizionali; sentenza n. 129 del 1981, sulla esenzione dai giudizi di conto dei tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato ) . La natura di potere dello Stato del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la sua legittimazione ad avvalersi dello strumento del conflitto a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali sussistono anche in relazione ai compiti, serventi rispetto alle predette attribuzioni, svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale addetto ad esso. ( Precedenti citati: ordinanza n. 138 del 2015, sentenze n. 1 del 2013 e n. 129 del 1981 ). Va riconosciuta in capo alle sezioni della Corte dei conti la legittimazione a essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché, anche nell'ambito contabile, quello giurisdizionale è un potere diffuso. ( Precedenti citati: sentenza n. 129 del 1981, ordinanze n. 261 del 2016 e n. 166 del 2016 ) . Sussiste in capo alle Procure regionali della Corte dei conti la legittimazione a essere parti di conflitti di attribuzione, in quanto anch'esse sono organi giurisdizionali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. ( Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2016 e n. 196 del 1996 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 84
  • Costituzione-Art. 103
  • legge-Art. 37
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 24

Pronuncia 250/1993Depositata il 27/05/1993

SENT. 250/93 B. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO, DEL "BLOCCO DELLE ASSUNZIONI" PREVISTO DALLA NORMATIVA STATALE, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La normativa siciliana che, senza eccedere i limiti di organico, dispone l'immissione in ruolo del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo precedentemente assunto con contratto a termine a seguito di regolare concorso pubblico, non attribuisce a tale personale un ingiustificato privilegio, ne' viola i principi del concorso pubblico, dell' imparzialita' e del buon andamento della p.a., avendo il legislatore regionale non irragionevolmente ritenuto che le prove concorsuali gia' espletate - il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di finalita' particolari - abbiano adeguatamente verificato attitudini e capacita' necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto. Tanto meno risultano violati gli artt. 119 e 84, comma quarto, Cost., dal momento che le leggi regionali possono - relativamente al personale della regione stessa - derogare al "blocco delle assunzioni" previsto dalla normativa statale, e che la copertura della spesa relativa al personale che occupi posti nell'organico dell'Ente e' assicurata dagli stanziamenti annualmente disposti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente medesimo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1, comma primo, della legge approvata dall' Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992). - Sul rapporto tra dotazione organica e servizi, v. S. nn. 1/1989 e 728/1988, nonche' 197/1992; sul principio del concorso pubblico, v. S. nn. 487/1991, 187/1990 e 161/1990; sul potere regionale di deroga al "blocco delle assunzioni", v. S. n. 407/1989.

Norme citate

  • delibera legislativa Regione Siciliana-Art. 1, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.