Pronuncia 250/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale avente per oggetto: "Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 2 gennaio 1993, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1993; Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia; Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine); Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Thu May 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 250/93 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' ALLA STREGUA DI TALI PRINCIPI - VERIFICA DELLA "NON IRRAGIONEVOLEZZA" E DELLA "NON ARBITRARIETA'" DELLA LEGGE INDUBBIATA.

L'esame della costituzionalita' delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento delle amministrazioni pubbliche comporta la verifica della "non irragionevolezza" e della "non arbitrarieta'" della normativa denunciata. - Giurisprudenza costante (v. S. nn. 369/1990, 295/1990, 187/1990, 21/1989, 1130/1988, 964/1988, 331/1988, 217/1987).

Parametri costituzionali

SENT. 250/93 B. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO, DEL "BLOCCO DELLE ASSUNZIONI" PREVISTO DALLA NORMATIVA STATALE, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La normativa siciliana che, senza eccedere i limiti di organico, dispone l'immissione in ruolo del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo precedentemente assunto con contratto a termine a seguito di regolare concorso pubblico, non attribuisce a tale personale un ingiustificato privilegio, ne' viola i principi del concorso pubblico, dell' imparzialita' e del buon andamento della p.a., avendo il legislatore regionale non irragionevolmente ritenuto che le prove concorsuali gia' espletate - il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di finalita' particolari - abbiano adeguatamente verificato attitudini e capacita' necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto. Tanto meno risultano violati gli artt. 119 e 84, comma quarto, Cost., dal momento che le leggi regionali possono - relativamente al personale della regione stessa - derogare al "blocco delle assunzioni" previsto dalla normativa statale, e che la copertura della spesa relativa al personale che occupi posti nell'organico dell'Ente e' assicurata dagli stanziamenti annualmente disposti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente medesimo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1, comma primo, della legge approvata dall' Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992). - Sul rapporto tra dotazione organica e servizi, v. S. nn. 1/1989 e 728/1988, nonche' 197/1992; sul principio del concorso pubblico, v. S. nn. 487/1991, 187/1990 e 161/1990; sul potere regionale di deroga al "blocco delle assunzioni", v. S. n. 407/1989.

Norme citate

  • delibera legislativa Regione Siciliana-Art. 1, comma 1

SENT. 250/93 C. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - DECORRENZA, AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA, DALL'ORIGINARIA ASSUNZIONE A TERMINE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

In caso di immissione in ruolo di contrattisti, l'anzianita' di carriera non puo' decorrere dall'originaria assunzione con contratto a termine, risultando altrimenti compromessa - in violazione del principio di buon andamento della p.a. - la posizione dei soggetti assunti nel frattempo a seguito di regolare concorso. Percio', l'art. 1, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 - il quale prevede il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio preruolo prestato dal personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost.. - S. n. 43/1993

Norme citate

  • delibera legislativa Regione Siciliana-Art. 1, comma 2

Parametri costituzionali