Pronuncia 250/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale avente per oggetto: "Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 2 gennaio 1993, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1993; Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia; Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine); Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Francesco Guizzi
Data deposito: Thu May 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 250/93 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' ALLA STREGUA DI TALI PRINCIPI - VERIFICA DELLA "NON IRRAGIONEVOLEZZA" E DELLA "NON ARBITRARIETA'" DELLA LEGGE INDUBBIATA.
Parametri costituzionali
SENT. 250/93 B. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO, DEL "BLOCCO DELLE ASSUNZIONI" PREVISTO DALLA NORMATIVA STATALE, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- delibera legislativa Regione Siciliana-Art. 1, comma 1
SENT. 250/93 C. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - DECORRENZA, AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA, DALL'ORIGINARIA ASSUNZIONE A TERMINE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- delibera legislativa Regione Siciliana-Art. 1, comma 2