Articolo 131 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 198/2020Depositata il 13/08/2020
È manifestamente inammissibile, per difetto di piena corrispondenza con la delibera di autorizzazione a proporre ricorso della Giunta regionale, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Regione Basilicata a seguito dell'approvazione, con delibera legislativa dell'8 ottobre 2019, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, dell'inserimento dell'art. 1- bis , comma 3, nel testo del d.l. n. 26 del 2020 (che prevede la fissazione della data per la celebrazione del relativo referendum confermativo contestualmente a quella per le elezioni in alcune Regioni e per elezioni amministrative, nel c.d. election day ), nonché dell'emanazione del d.P.R. 17 luglio 2020 (di indizione del citato referendum ), con riferimento a tale decreto presidenziale e alle connesse censure relative alla fissazione della data per la celebrazione del referendum contestualmente a quella per le indicate elezioni. La delibera della Giunta regionale è, infatti, testualmente e inequivocabilmente limitata solo alla impugnativa della delibera legislativa dell'8 ottobre 2019.
Parametri costituzionali
Pronuncia 198/2020Depositata il 13/08/2020
È dichiarato inammissibile, per carenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Regione Basilicata, per violazione degli artt. 3, 6, 48, 51, 57, commi primo e terzo, 131 e 114, Cost. e la «compressione e invasione dei poteri di rappresentatività parlamentare attribuiti dalla Costituzione alla Regione Basilicata», nonché la violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, 138 e 139, Cost., nei confronti del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e della giustizia, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, nonché della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in seguito all'approvazione in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati "poteri dello Stato" ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva: anche quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, la Regione, infatti, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost. Né il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato potrebbe convertirsi in ricorso per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, perché palese, al di là di ogni altro profilo, l'intervenuto decorso del prescritto termine di decadenza di sessanta giorni. ( Precedenti citati: ordinanze n. 479 del 2005, n. 82 del 1978, n. 10 del 1967 nonché ordinanza 24 maggio 1990, senza numero ). La Corte costituzionale è chiamata, nella fase del giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se concorrano i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto risulti essere insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono e sia diretto a delimitare la sfera di attribuzioni dei poteri interessati, determinata da norme costituzionali. ( Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016 ). Sotto il profilo soggettivo, la nozione di "potere dello Stato", ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione ( ex art. 37 della legge n. 87 del 1953), abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. ( Precedenti citati: ordinanze n. 17 del 2019, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 17 del 1978 ). Secondo la Corte costituzionale, deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come "potere dello Stato" nell'accezione propria dell'art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall'art. 114, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: ordinanze n. 11 del 2011, n. 264 del 2010, n. 84 del 2009 e n. 479 del 2005 ).
Pronuncia 196/2002Depositata il 16/05/2002
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia auonoma di Trento, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", dal quale, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero derivate la surrettizia modifica dei confini amministrativi tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento e, con la conseguente riduzione del suo ambito territoriale, anche la lesione delle attribuzioni della Provincia stessa, così come definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. Il decreto impugnato non è, infatti, idoneo a produrre la menomazione lamentata, giacché deve ritenersi priva di rilevanza giuridica la rappresentazione che dei confini amministrativi compare nella contestata cartografia allegata (allo stesso decreto), elaborata al solo fine di delimitare il bacino idrografico. Né può ritenersi pertinente il richiamo al principio di leale cooperazione, per denunciarne la violazione da parte dell'art. 4 del decreto governativo, il quale si limita, invero, a disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di "apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)".
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 14
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 68
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 18
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
- Costituzione-Art. 132
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 20
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 24
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 131
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 9
- decreto legislativo-Art. 2
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
Pronuncia 743/1988Depositata il 30/06/1988
L'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla decisione del Capo dello Stato sulle contestazioni dei confini comunali e provinciali deve ritenersi ancora in vigore e non abrogato ne' dalla normativa di trasferimento alle regioni di tale funzione (art. 1, lett. d, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; art. 16, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) - che va riferita alla decisione di contestazione di confini fra comuni appartenenti alla medesima regione -, ne' dagli artt. 131, 132, 134 Cost. i quali nulla dispongono per quel che attiene all'ipotesi di contestazione di confini. (Spettanza allo Stato della decisione in ordine alla contestazione di confini fra il Comune di Canazei e il Comune di Rocca Pietore).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 134
- Costituzione-Art. 131
- Costituzione-Art. 132
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.