Articolo 88 - COSTITUZIONE

Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. ((Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)).
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 353/2005Depositata il 29/07/2005

ORD. 353/05. REGIONE LIGURIA - STATUTO - RICORSO DEL GOVERNO - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO TESTO STATUTARIO, IN ADEGUAMENTO AI RILIEVI FORMULATI - RINUNCIA AL RICORSO IN ASSENZA DI PARTE COSTITUITA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Nel giudizio con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, la rinuncia al ricorso, per essersi la Regione adeguata ai rilievi formulati, in assenza di parte costituita comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Estinzione del processo, in assenza di parte costituita, a seguito di rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale: ordd. n. 6 del 2005 e n. 234 del 1999.

Norme citate

  • statuto Regione Liguria-Art. APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE
  • statuto Regione Liguria-Art. 4, comma 2
  • statuto Regione Liguria-Art. 14, comma 2
  • statuto Regione Liguria-Art. 20, comma 2
  • statuto Regione Liguria-Art. 39, comma 3
  • statuto Regione Liguria-Art. 40, comma 1
  • statuto Regione Liguria-Art. 41, comma 2
  • statuto Regione Liguria-Art. 43, comma 2
  • statuto Regione Liguria-Art. 50, comma 3
  • statuto Regione Liguria-Art. 64
  • statuto Regione Liguria-Art. 76, comma 1

Pronuncia 242/1989Depositata il 28/04/1989

SENT. 242/89 P. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - PROMOZIONE DI RIUNIONI PERIFERICHE TRA RAPPRESENTANTI DELLO STATO E DELLE REGIONI - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONI - LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 13, PRIMO COMMA, LETT. B; - COST., ARTT. 6, 116, 125 E 134; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; - TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

L'art. 13, primo comma, lett. b della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel prevedere che il Commissario del Governo promuove riunioni decentrate tra rappresentanti regionali e statali al fine di coordinare le rispettive attivita', non lede alcuna competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Norme citate

  • legge-Art. 13, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.