Articolo 130 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 236/2018Depositata il 14/12/2018
Poiché, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato, il regime sostanziale delle pene per i fatti di lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale [non adottivo] risulta essere quello ordinario, come tale più rigido di quello derogatorio in bonam partem, applicabile allorché operava la competenza del giudice di pace oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio ? direttamente fondato sull'art. 25, secondo comma, Cost. e che prevale sull'ordinaria efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 ? della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 130
- legge-Art. 30
Pronuncia 429/1997Depositata il 23/12/1997
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti degli artt. 3, 5 e 7 del d.l. 25 marzo 1996, e del d.l. 25 maggio 1996, n. 285, con il quale il primo e' stato reiterato (recanti "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata"), con ricorsi della Regione Piemonte, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 77 Cost. (per non sussistenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza) e 117, 118 e 130 Cost. (per compressione delle competenze regionali). Decaduti entrambi i suddetti decreti-legge e gli altri, non impugnati, con cui sono stati riprodotti, per mancata conversione, ed avendo la Regione ricorrente riconosciuto di non avere piu' comunque interesse ad una pronuncia del giudice delle leggi sulle censure formulate riguardo agli artt. 3 e 7, e' infatti da escludersi - contrariamente a quanto ha sostenuto la Regione - che la questione formulata sulla normativa dell'art. 5 (concernente l'applicazione del silenzio-assenso in ordine all'approvazione, da parte delle Regioni, degli strumenti urbanistici predisposti dai Comuni) - possa trasferirsi - secondo i principi elaborati in proposito dalla Corte costituzionale - anche in mancanza di una nuova apposita impugnazione, sull'art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") con il quale, a distanza di circa un mese dalla cessazione di efficacia dell'ultimo dei decreti-legge non convertiti (d.l. 24 settembre 1996, n. 495) sono stati fatti salvi i loro effetti. Atteso che, non potendo il disposto della legge di sanatoria, in base all'art. 77, terzo comma, Cost., far salvi gli effetti dei decreti-legge che durante i sessanta giorni di vigenza di ciascuno di essi non si erano potuti produrre in quanto, al loro compimento, i centottanta giorni stabiliti per il perfezionarsi del silenzio-assenso, non erano ancora potuti, a loro volta, in nessun caso trascorrere, la impugnata norma dello stesso art. 5 non puo' in alcun modo ritenersi - come richiesto perche' il trasferimento della questione possa operarsi - tuttora esistente nell'ordinamento. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata da altra Regione nei confronti della su indicata disposizione di sanatoria, S. n. 244/1997. Sulla problematica nei suoi vari aspetti, della trasferibilita' di questioni sollevate nei confronti di norme di decreti-legge non convertiti su disposizioni, non impugnate, di leggi successive, v. S. nn. 84/1996, 482/1995, 157/1995, 446/1995, 360/1996, nonche', da ultimo, S. n. 430/1997. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 7
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 7
- decreto-legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 73/1997Depositata il 28/03/1997
Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Lazio contro la Regione Lazio, in riferimento alla l. reg. Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art. 18 (che ha modificato l'art. 30, quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il Commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal Comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su designazione dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali), poiche', assorbita ogni considerazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi del conflitto, sotto il profilo oggettivo, non sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata non configura alcuna violazione delle norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il ricorrente rivendica, atteso che l'invocato art. 130 Cost. non pone limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalita' dei controlli ivi previsti, ne', in via generale, e con l'eccezione dei casi puntualmente identificati dalla giurisprudenza costituzionale, puo' essere sperimentato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avverso atti legislativi. red.: F. Mangano
Norme citate
- legge della Regione Lazio-Art. 18
- legge della Regione Lazio-Art. 30, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 130
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 25/1997Depositata il 10/02/1997
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare diretta all'abrogazione di alcune disposizioni degli artt. 45, 46, 48 e 53 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, sulle competenze dei comitati regionali di controllo in ordine agli atti dei comuni e delle province. Il quesito formulato, infatti, lasciando sussistere il controllo di legittimita' che tali organi sono chiamati a svolgere, in via generale e necessaria, sulle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, riguarda soltanto i controlli c.d. "eventuali", che si effettuano, in determinate ipotesi, per iniziativa degli stessi consigli e giunte, e, per certe categorie di atti (acquisti, alienazioni, indennita', compensi, assunzioni ecc.) su richiesta di una frazione dell'organo assembleare; il termine entro il quale tale richiesta puo' essere avanzata; la possibilita' che nei provvedimenti del Co.re.co. le norme violate siano indicate "con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico"; i poteri sostitutivi dello stesso Co.re.co. nei confronti degli enti che omettano l'adozione di "atti obbligatori per legge", i pareri del segretario comunale o provinciale, sotto il profilo della legittimita', in ordine alle proposte di deliberazioni; le responsabilita' degli stessi segretari riguardo alle procedure attuative delle deliberazioni stesse. Per cui deve escludersi non soltanto che le norme incluse nella richiesta siano strutturalmente o funzionalmente inscrivibili nel novero delle leggi che l'art. 75, secondo comma, Cost. sottrae espressamente al 'referendum', ma anche - posto che, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di chiarire, l'art. 130 Cost., per quanto attiene alla estensione dei controlli regionali, e, in particolare, alla indicazione degli atti da sottoporre a controllo, non pone limiti alla discrezionalita' del legislatore ordinario - che esse siano "a contenuto costituzionalmente vincolato". E poiche' il quesito, benche' accomuni molteplici, e tra loro distinte, disposizioni, e' rivolto a sottoporre al responso del corpo elettorale una netta alternativa in ordine alla conferma, o alla riduzione, dei controlli e delle verifiche di legittimita' in questione, anche i requisiti di chiarezza e omogeneita' risultano soddisfatti. - Per la manifesta infondatezza di questioni sollevate nei confronti dell'art. 45 della legge n. 142 del 1990, in riferimento, oltre che all'art. 128, all'art. 130 Cost., v. O. n. 512/1991. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- legge-Art. 53, comma 4
- legge-Art. 45, comma 4
- legge-Art. 24, comma 1
- legge-Art. 46, comma 3
- legge-Art. 24, comma 1
- legge-Art. 48
- legge-Art. 45, comma 2
- legge-Art. 53, comma 1
- legge-Art. 45, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 75
- Costituzione-Art. 130
- legge costituzionale-Art. 2
Pronuncia 380/1995Depositata il 25/07/1995
L'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, il quale dispone che il termine di venti giorni fissato per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, resti sospeso - e non interrotto - fino al momento della ricezione degli atti richiesti, costituisce esercizio della competenza esclusiva spettante alla Regione Trentino-Alto Adige nella materia degli enti locali, nella quale rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6, legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), e non da' luogo a violazione del principio sul controllo di legittimita' degli atti amministrativi, di cui all'art. 130, Cost. - in quanto da tale norma null'altro e' dato desumere se non che il detto controllo e' esercitato da un organo della Regione - ne' del principio di ragionevolezza, dovendosi escludere, sotto questo profilo, che nella specie, nell'esercizio della discrezionalita' riservata al legislatore per disciplinare, riguardo alle regioni a statuto speciale, il procedimento e i tempi del controllo - pur discostandosi dal criterio dell'interruzione, accolto in linea di massima dalle altre regioni - si sia travalicato il limite alla stessa imposto da tale principio, come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte. Inoltre, circa la lamentata ristrettezza del termine stabilito, va rilevato che spettera' in definitiva pur sempre all'organo di controllo di utilizzare l'intero tempo a disposizione in modo che tra il primo e il secondo esame, vi sia una equilibrata ripartizione del termine complessivo di venti giorni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 130 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 52, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 130
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
- legge costituzionale-Art. 6
Pronuncia 180/1995Depositata il 17/05/1995
Manifesta inammissibilita' delle questioni per mancata conversione, entro il termine prescritto, del decreto-legge contenente le disposizioni impugnate, anche in considerazione della circostanza che il decreto-legge attualmente in vigore (27 marzo 1995, n. 88) presenta un contenuto solo parzialmente riproduttivo delle norme impugnate. red.: A. Greco
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 4
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 8, comma 4
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
- decreto-legge-Art. 6, comma 10
- decreto-legge-Art. 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 130
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 77
Pronuncia 174/1995Depositata il 16/05/1995
Manifesta inammissibilita' delle questioni (proposte in via di azione da alcune regioni), in quanto il decreto-legge contenente le disposizioni censurate non e' stato convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. - Nel medesimo senso (ma con riguardo a diversa normativa), v., da ultimo, O. nn. 67/1995 e 43/1995. red.: L. Iannuccilli
Norme citate
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 7
- decreto-legge-Art. 6
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 8
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 1
- decreto-legge-Art. 9
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 118
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- Costituzione-Art. 130
- Costituzione-Art. 3
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 4
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 3
- Costituzione-Art. 115
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- Costituzione-Art. 79
- statuto regione Sardegna-Art. 46
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 119
- statuto regione Sardegna-Art. 6
- Costituzione-Art. 116
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 77
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
Pronuncia 141/1995Depositata il 27/04/1995
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini, dovendosi, nel caso, altresi' considerare che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n. 551 del 1994, n. 649 del 1994, n. 24 del 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonche' il d.l. n. 88 del 1995, attualmente vigente - e l'art. 39, l. n. 724 del 1994, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata. - In tema di decreti-legge non convertiti, giurisprudenza conforme. V., da ultimo, O. nn. 67/1995 e 43/1995. red.: A.M. Marini
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 7, comma 2
- decreto-legge-Art. 1
- decreto-legge-Art. 8
- decreto-legge-Art. 7, comma 5
- decreto-legge-Art. 9, comma 4
- decreto-legge-Art. 9, comma 7
- decreto-legge-Art. 8, comma 5
- decreto-legge-Art. 9, comma 2
- decreto-legge-Art. 7, comma 4
- decreto-legge-Art. 3, comma 2
- decreto-legge-Art.
- decreto-legge-Art. 9, comma 1
- decreto-legge-Art. 6, comma 11
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- decreto-legge-Art. 1, comma 11
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 8, comma 7
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 6, comma 10
- decreto-legge-Art. 7, comma 10
- decreto-legge-Art. 4
- decreto-legge-Art. 7, comma 6
- decreto-legge-Art. 5, comma 3
- decreto-legge-Art. 5
- decreto-legge-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 130
- Costituzione-Art. 115
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 73
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 128
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 70
Pronuncia 29/1995Depositata il 27/01/1995
Le previsioni costituzionali in materia di controlli sulle pubbliche amministrazioni (artt. 100, comma secondo, 125, comma primo, e 130 Cost.) non configurano un sistema "chiuso" di controlli, e dunque non impediscono al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle ivi contemplate, purche' per esse sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati. - S. nn. 359/1993, 452/1989, 961/1988, 272/1988, 219/1984, nonche' (in riferimento all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), S. n. 85/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 130
- Costituzione-Art. 125
- Costituzione-Art. 100
Pronuncia 29/1995Depositata il 27/01/1995
Gli enti locali considerati dall'art. 130 Cost. non possono essere assimilati agli enti dipendenti dalla regione, di modo che la potesta' legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario concernente l'ordinamento dei secondi non puo' estendersi alla disciplina dei controlli dei primi. Pertanto, le regioni ad autonomia comune non hanno interesse ad impugnare la normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 Cost.). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 6
- legge-Art. 3, comma 4
- legge-Art. 3, comma 8
- legge-Art. 3, comma 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 130
- Costituzione-Art. 118
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.