Pronuncia 29/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 9, nonché dell'atto come tale del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nel suo complesso e nella parte in cui converte gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e degli artt. 3 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, notificati il 14 dicembre 1993, l'11 e il 14 febbraio 1994, depositati in cancelleria il 23 dicembre 1993, il 15, 17 e 21 febbraio 1994 ed iscritti al n. 78 del registro ricorsi 1993 ed ai nn. 14, 16, 17, 20 e 21 del registro ricorsi 1994; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi gli Avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Renato Fusco e Sergio Panunzio per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e Luigi Manzi per le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi sesto, ottavo e nono, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo, secondo e terzo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto e quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento all'art. 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, ultima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma, prima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto e settimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, prima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e della relativa legge di conversione (legge 14 gennaio 1994, n. 19), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e della relativa legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento all'art. 125, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Fri Jan 27 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 29/95 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DECRETO-LEGGE - PRESUPPOSTI DI NECESSITA' E URGENZA - NECESSARIA SUSSISTENZA AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DELL'ATTO - MANCANZA EVIDENTE - VIZIO DI INCOSTITUZIONALITA' DEL DECRETO-LEGGE E VIZIO 'IN PROCEDENDO' DELLA LEGGE DI CONVERSIONE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIVERSITA' DI TALE ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA VALUTAZIONE POLITICA ESPRESSA DAL PARLAMENTO IN SEDE DI CONVERSIONE.

A norma dell'art. 77 Cost., la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccesionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio 'in procedendo' della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessita' e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGI DELLO STATO - IMPUGNAZIONE DI UN DECRETO-LEGGE (E DELLA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE) PER ASSERITA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' E URGENZA RICHIESTI DALL'ART. 77 COST. - PROSPETTAZIONE DI VIZI NON IMPLICANTI LESIONE DIRETTA DELLE SFERE DI COMPETENZA ATTRIBUITE ALLE REGIONI - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE.

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, l'interesse a ricorrere delle regioni e' qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze ad esse costituzionalmente garantite, onde le regioni stesse non possono legittimamente far valere presunte violazioni di norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo, come quelle che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, le quali non comportano, di per se', alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle medesime regioni. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'intero decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e della relativa legge di conversione 14 gennaio 1994 n. 19, sollevate dalla regione Valle d'aosta sotto il profilo della mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto-legge-Art.
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGI DELLO STATO - IMPUGNAZIONE DI UN DECRETO-LEGGE (E DELLA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE) PER RITENUTA VIOLAZIONE DELLE RISERVE DI LEGGE FORMALE IN MATERIA DI CONTROLLI, GIURISDIZIONE E GARANZIA D'INDIPENDENZA DELLA CORTE DEI CONTI - PROSPETTAZIONE DI VIZI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI STATALI ALL'INTERNO DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE PROPRIA DI ESSI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLE REGIONI A FAR VALERE TALI VIZI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE.

Le regioni non sono legittimate a contestare la legittimita' di atti legislativi dello Stato per violazione di norme disciplinanti l'esercizio dei poteri statali all'interno della sfera di attribuzione loro propria. Pertanto, sono inammissibili le questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dell'intero decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453 e della relativa legge di conversione n. 19 del 1994, sotto il profilo della ipotizzata violazione delle riserve di legge formale in materia di funzione giurisdizionale, funzione di controllo e garanzia di indipendenza della Corte dei conti; e cio' a prescindere dal fatto che gli atti aventi forza di legge, inclusi il decreto-legge e la legge di conversione, "sono equiparati alla legge formale anche per essere abilitati a intervenire nelle materie a questa riservate". (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 100, commi secondo e terzo, 103, comma secondo, e 108 cost.). - In tema di riserve di legge, v. S. nn. 173/1987, 243/1974, 184/1974, 39/1971. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art.

SENT. 29/95 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGI DELLO STATO - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI DI DECRETO-LEGGE STRALCIATE DAL TESTO OGGETTO DI CONVERSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RIFERIBILITA' DELL'IMPUGNATIVA ALLE DISPOSIZIONI, SOSTANZIALMENTE IDENTICHE O EQUIVALENTI, CONTENUTE IN LEGGE DIVERSA DA QUELLA DI CONVERSIONE - ESCLUSIONE.

E' inammissibile la questione di costituzionalita' in via principale concernente disposizioni di un decreto-legge stralciate dal testo oggetto di conversione in legge; ne', in tal caso, l'impugnativa della regione puo' essere trasferita a disposizioni - sia pur identiche o sostanzialmente equivalenti a quelle contestate - approvate nell'ambito di un procedimento di legislazione ordinaria distinto da quello di conversione del decreto-legge oggetto di censura. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' degli artt. 7 e 9 del d.l. n. 453 del 1993, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 Cost., ed agli artt. 2, lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - O. nn. 26/1995, 24/1995, 167/1994, 506/1993, 503/1993, 330/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 7
  • decreto-legge-Art. 9

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 6
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 4
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 45
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 7
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 9
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 11
  • Costituzione-Art. 125
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 8
  • Costituzione-Art. 100
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 3
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 10
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 5
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 46

SENT. 29/95 E. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - ISTITUZIONE DI SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE DI SOLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO IN CIASCUNA REGIONE - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE (NON ESSENDO LE REGIONI TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Le regioni non possono lamentarsi di pretese lesioni di attribuzioni che non possiedono, come nella specie quelle in materia di organizzazione giudiziaria. Conseguentemente, e' inammissibile - per carenza di interesse a ricorrere - la questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Valle d'Aosta avverso la prevista istituzione di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale; e cio' a prescindere dal fatto che la previsione dell'art. 125 Cost., concernente l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado su base regionale, non preclude al legislatore statale di istituire sezioni giurisdizionali - della Corte dei conti o di altra magistratura - aventi circoscrizioni coincidenti con i territori regionali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. con modif. nella l. n. 19 del 1994, sollevata in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 F. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - PREVISTA POSSIBILITA' DI DELEGARE ADEMPIMENTI ISTRUTTORI A FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (ANCHE) REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATA LESIONE DELLE GARANZIE DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE (ESSENDO INVOCATO UN PARAMETRO COSTITUZIONALE NON RIGUARDANTE ATTRIBUZIONI REGIONALI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma quarto, del d.l. n. 453 del 1993 (come convertito dalla legge n. 19 del 1994), nella parte in cui prevede che la Corte dei conti, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze giurisdizionali, possa delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli dipendenti dalle regioni, va dichiarata inammissibile, poiche' la regione ricorrente, anziche' lamentarsi dell'eventuale interferenza della disposizione impugnata con le proprie competenze in materia di ordinamento degli uffici regionali, invoca la violazione delle garanzie di indipendenza dei giudici (art. 108, comma secondo, Cost.), e, cioe' di un parametro costituzionale che non riguarda attribuzioni regionali; onde l'impugnazione regionale non e' sorretta da un valido interesse diretto a reintegrare le proprie competenze, ritenute, in ipotesi, violate. (Inammissibilita' della questione sollevata dalla Regione Valle d'aosta in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost.). - Sull'applicabilita' della garanzia dell'indipendenza agli "ausiliari" del giudice, v. S. n. 2/1981. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 G. MINORANZE LINGUISTICHE (TUTELA DELLE) - GARANZIE PREVISTE DAGLI STATUTI SPECIALI E DALLE NORME ATTUATIVE DI ESSI - APPLICABILITA' INDIPENDENTEMENTE DAL RICHIAMO O MENO DI ESSE NELLE SINGOLE LEGGI STATALI.

Sia l'omissione che la riaffermazione, nelle leggi statali, di clausole di salvaguardia della tutela delle minoranze linguistiche, non possono interferire con l'applicazione delle garanzie autonomamente previste dagli Statuti delle regioni ad autonomia speciale e dalle relative norme di attuazione a protezione delle suddette minoranze. - V., ad es., S. nn. 3/1991, 224/1990, 85/1990, 585/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 29/95 H. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTI INNANZI ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINQUISTICHE - ESPRESSA PREVISIONE PER LA SOLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATUTARIA SULL'USO DELLA LINGUA FRANCESE NELLA MEDESIMA REGIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 1, comma secondo, del d.l. n. 453 del 1993, in quanto circoscrive al territorio del Trentino-Alto Adige l'applicabilita' della speciale garanzia di tutela delle minoranze linguistiche nei procedimenti innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, non puo' essere in alcun modo interpretato come diretto a precludere l'applicazione, nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, delle norme che assicurano la tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare, l'uso della lingua francese nelle amministrazioni statali operanti nella Regione e negli atti pubblici, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma secondo, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif., nella l. 14 gennaio 1994, n. 19). - Nel senso che le garanzie previste dagli Statuti speciali (e dalle relative norme di attuazione) a protezione delle minoranze linguistiche sono autonomamente applicabili, indipendentemente dal richiamo nelle leggi statali, v., ad es., S. nn. 3/1991, 224/1990, 85/1990, 585/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 38

SENT. 29/95 I. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' - MODIFICAZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 20 DEL 1994 - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATO ASSOGGETTAMENTO DEGLI ATTI DELLA REGIONE STESSA (NONCHE' DEGLI ENTI PUBBLICI DA ESSA DIPENDENTI O IN ESSA OPERANTI) AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA CORTE DEI CONTI - CONSEGUENTE DENUNCIATO CONTRASTO CON LE PREVISIONI STATUTARIE IN TEMA DI CONTROLLI DI LEGITTIMITA' - ERRONEITA' DELL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SU CUI E' BASATA LA CENSURA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE.

L'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 20 del 1994, non estende il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti agli enti nei cui confronti quel controllo non era previsto in precedenza, ma opera, piuttosto, una modificazione delle forme e dei limiti oggettivi del medesimo controllo, lasciando chiaramente intendere che risultano sottoposti alle verifiche della Corte dei conti, secondo la disciplina riformata, soltanto gli atti dei medesimi enti per l'innanzi assoggettati al predetto controllo, enti fra i quali non rientrano la Regione Valle d'Aosta, gli enti pubblici da essa dipendenti e gli enti locali in essa operanti. Pertanto le questioni di costituzionalita'sollevate dalla medesima Regione sull'erroneo presupposto interpretativo che la normativa impugnata istituirebbe un sistema di controllo ulteriore e diverso, rispetto a quello previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, vanno dichiarate infondate. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dei primi tre commi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 3, 100 e 116 Cost., nonche' agli artt. 2 lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del predetto Statuto speciale). - Nel senso che la nuova disciplina sul controllo preventivo della Corte dei conti si applica, invece, agli atti della Regione siciliana (in virtu' del rinvio "dinamico" alle leggi dello Stato, posto dall'art. 23 dello Statuto di detta Regione), v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 2
  • legge-Art. 3, comma 3
  • legge-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 9
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 6
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 7
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 45
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 3
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 4
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 5
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 10
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44
  • Costituzione-Art. 3
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 11
  • Costituzione-Art. 100
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 8
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 46

SENT. 29/95 L. CONTROLLI SULLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PREVISIONI COSTITUZIONALI IN MATERIA - CARATTERE "TASSATIVO" - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE ORDINARIO DI ISTITUIRE CONTROLLI ULTERIORI, NON PREVISTI IN COSTITUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.

Le previsioni costituzionali in materia di controlli sulle pubbliche amministrazioni (artt. 100, comma secondo, 125, comma primo, e 130 Cost.) non configurano un sistema "chiuso" di controlli, e dunque non impediscono al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle ivi contemplate, purche' per esse sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati. - S. nn. 359/1993, 452/1989, 961/1988, 272/1988, 219/1984, nonche' (in riferimento all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), S. n. 85/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 29/95 M. REGIONI IN GENERE - CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - PREVISIONE COSTITUZIONALE O STATUTARIA DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUI SINGOLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - CARATTERE NON "TASSATIVO" - CONSEGUENTE POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI ISTITUIRE UN CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RISPONDENZA DI TALE CONTROLLO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE.

L'art. 125 Cost. e le analoghe disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, pur esprimendo un'opzione generale a favore del controllo (essenzialmente esterno) di legittimita' sui singoli atti amministrativi regionali, non precludono al legislatore ordinario la possibilita' di istituire - nei confronti delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali - un controllo successivo sulla gestione, che abbia ad oggetto l'attivita' amministrativa nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che sia eseguito non gia' in rapporto a parametri di stretta legalita', ma in riferimento ai risultati raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio. Tale controllo risponde, invero, al disegno costituzionale della pubblica amministrazione in generale, delineato dai principi del buon andamento, della responsabilita' dei funzionari, del tendenziale equilibrio di bilancio e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato (artt. 97, 28, 81 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 45
  • Costituzione-Art. 125
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 46
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 58
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44

SENT. 29/95 N. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE O STATUTARIA DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE NON TASSATIVO DELLA SUDDETTA PREVISIONE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

La legge n. 20 del 1994, istituendo un controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali, non si pone in contrasto con l'art. 125 ne' con le analoghe disposizioni degli Statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, atteso che la previsione costituzionale o statutaria del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi regionali non ha carattere "tassativo", nel senso di escludere la possibilita' di forme diverse ed ulteriori di controllo. L'innovazione legislativa risulta, bensi', coerente con l'evoluzione normativa in materia di controlli e di contabilita' pubblica, diretta a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni finanziarie risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti piu' idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto ed ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'estensione oggettiva del controllo di gestione ivi previsto). - Sull'evoluzione legislativa in materia di controlli sulle regioni, v. S. n. 343/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 5
  • legge-Art. 3, comma 6

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 46
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 58
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 45
  • Costituzione-Art. 125

SENT. 29/95 O. CORTE DEI CONTI - CONFIGURAZIONE A LIVELLO COSTITUZIONALE COME ORGANO DI CONTROLLO IMPARZIALE, IN POSIZIONE DI INDIPENDENZA E DI "NEUTRALITA'" - RUOLO COMPLESSIVO AD ESSA ATTRIBUITO DALLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE E DALLE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE - ORGANO IMPARZIALE, GARANTE (AL SERVIZIO DELLO STATO-COMUNITA') DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SETTORE PUBBLICO (STATALE, REGIONALE E LOCALE) E DELLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE COLLETTIVE.

La Corte dei conti, come organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e di "neutralita'" al fine di svolgere imparzialmente il controllo sul rispetto della legittimita' da parte degli atti amministrativi e sulla corretta gestione finanziaria, e' venuta ad assumere, in forza della prassi giurisprudenziale e delle leggi di attuazione della Costituzione, il ruolo complessivo, di organo posto al servizio dello Stato-comunita' (e non gia' soltanto dallo Stato- governo) quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita'. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 P. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE DEL SUDDETTO CONTROLLO AD UN ORGANO STATALE, IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE AUTONOMIE REGIONALI - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE "COLLABORATIVO" DEL CONTROLLO AFFIDATO ALLA CORTE DEI CONTI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

L'imputazione alla Corte dei conti, da parte della legge n. 20 del 1994, del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non puo' essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalita', imparzialita' ed efficienza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo di gestione ivi previsto). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 6
  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 5
  • legge-Art. 3, comma 4

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 44
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 58
  • Costituzione-Art. 125
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 45
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 46

SENT. 29/95 Q. CORTE DEI CONTI- FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SUL PRESUPPOSTO DELLA RITENUTA "TASSATIVITA'" DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - ESCLUSIONE (STANTE L'ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Una volta riconosciuto che l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione, con legge statale del controllo sulla gestione delle amministrazioni anche regionali, deve escludersi la sussistenza dei profili di lesione dell'autonomia regionale e del principio di buon andamento della p.a. dedotti dalle regioni ricorrenti in base all'erroneo assunto del carattere "tassativo" della previsione contenuta nel suddetto art. 125. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 Cost., all'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nonche' agli artt. 2, 3, 4 e al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 5
  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 6

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 R. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA - ASSERITA INDEBITA ASSIMILAZIONE DELLE REGIONI AGLI "ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA" (ART. 100 COST.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'assoggettamento delle regioni, in base alla legge n. 20 del 1994, al controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, non postula un'indebita assimilazione delle regioni stesse agli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", atteso che il suddetto controllo non costituisce attuazione dell'art. 100 Cost., bensi' trova il suo fondamento in un non irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, cui l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione di controlli diversi e ulteriori rispetto a quello di legittimita' sugli atti amministrativi regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 100, comma secondo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 5
  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 6

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 S. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OBBLIGO DELLA CORTE DEI CONTI DI RIFERIRE ANNUALMENTE AI CONSIGLI REGIONALI SULL'ESITO DEL CONTROLLO ESEGUITO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA ESTRAPOLAZIONE IRRAGIONEVOLE DEL MECCANISMO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE RIGUARDO AI CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 3, comma sesto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - nella parte in cui stabilisce che la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito - non rappresenta un'irragionevole estrapolazione del meccanismo previsto dall'art. 100 Cost. in relazione ai controlli sugli enti statali, bensi' e' coerente con l'istituzione, consentita dall'art. 125 Cost., del controllo sulla gestione delle amministrazioni (anche) regionali, e con il ruolo assegnato alla Corte dei conti, nell'esercizio di tale controllo, quale organo ausiliario, sia dello Stato che delle regioni e degli enti locali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 125 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 6

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 T. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DI QUEST'ULTIMA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche - attribuito alla Corte dei conti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994 - ha carattere neutrale e imparziale, e non puo' quindi ritenersi precluso, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, dall'art. 29 del relativo Statuto speciale, il quale ultimo, prevedendo l'approvazione, da parte del Consiglio della Valle d'Aosta, del bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, attribuisce all'organo regionale rappresentativo un controllo squisitamente politico nei confronti dell'"esecutivo". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in riferimento all'art. 29 dello Statuto per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 5

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 29

SENT. 29/95 U. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RADICALE DIVERSITA', PER OGGETTO E STRUTTURA, RISPETTO AI CONTROLLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ELEMENTI DISTINTIVI - CONSEGUENZE.

Il controllo "successivo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, demandato alla Corte dei conti dalla legge n. 20 del 1994, differisce sostanzialmente dai controlli contabili e di legittimita', giacche' non concerne i singoli atti 'ex ante' della loro conformita' alle leggi e al bilancio, ma riguarda l'attivita' amministrativa considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sostanziali, e consiste nel confronto 'ex post' tra i risultati da essa effettivamente conseguiti e gli obiettivi fissati dal legislatore: con la conseguenza che - a differenza degli altri - il controllo sulla gestione non incide direttamente sull'efficacia giuridica dei singoli atti ne' assume rilievo diretto in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma riveste valenza collaborativa, essendo diretto precipuamente a stimolare - nell'amministrazione o ente controllato - processi di "autocorrezione" sia sul piano decisionale, gestionale e organizzativo, che su quello dei controlli interni. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 5

SENT. 29/95 V. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE A QUELLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Posto che il controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994 differisce sostanzialmente - per oggetto, struttura ed effetti - dai controlli contabili e di legittimita', va respinta la doglianza proposta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'erroneo assunto che la predetta legge estenderebbe surrettiziamente alle regioni il controllo contabile e di legittimita', esercitato in forma autoritativa e sovraordinata (anziche' in posizione collaborativa nell'interesse dell'ente controllato). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, 119 e 125 Cost.). - V. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 5
  • legge-Art. 3, comma 4

SENT. 29/95 X. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - "PROGRAMMI" E "CRITERI DI RIFERIMENTO" DEL CONTROLLO - DETERMINAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLA STESSA CORTE DI CONTI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA MANCANZA DI PARAMETRI DI CONTROLLO PUNTUALMENTE PREDETERMINATI DALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo che la Corte dei conti "definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, vale a razionalizzare e circoscrivere un controllo che, per il suo carattere essenzialmente empirico, non puo' essere predeterminato legislativamente in ogni suo aspetto; ne' tale impossibilta' logica puo' essere assunta a motivo di lesione dell'autonomia delle regioni assoggettate al controllo di gestione, atteso che gli eventuali scostamenti dai parametri e modelli operativi fissati dalla Corte dei conti non hanno incidenza diretta ne' sull'efficacia giuridica di singoli atti, ne' in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma sono immediatamente rilevanti solo al fine di attivare processi di "autocorrezione" delle pubbliche amministrazioni. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, ultima proposizione della legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 Z. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - VERIFICA DEL "PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI DALLE LEGGI DI PRINCIPIO E DI PROGRAMMA" - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA POLITICA REGIONALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

L'art. 3, comma quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - il quale stabilisce che "nei confronti delle amministrazioni regionali il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma" - va interpretato nel senso, non contrastante con la Costituzione, che il controllo avviene in riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore regionale, e non gia' a quelli posti dalle leggi (di principio e di programma) dello Stato: ove interpretata in senso contrario, la disposizione risulterebbe, infatti, sicuramente lesiva dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 5

SENT. 29/95 Z1. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - FACOLTA' DELLA CORTE DEI CONTI DI CHIEDERE E RICEVERE DAGLI UFFICI REGIONALI COMUNICAZIONI, ATTI E NOTIZIE, NONCHE' DI DISPORRE ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DIRETTI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA REGIONALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

La legge n. 20 del 1994 - stabilendo che la Corte dei conti riceve dalle regioni comunicazione delle misure adottate consequenzialmente al controllo eseguito sulle amministrazioni regionali, che puo' richiedere a queste ultime e agli organi di controllo interno atti o notizie, e che puo' compiere e disporre, nei confronti degli stessi uffici, ispezioni e accertamenti diretti - non contempla ipotesi di controllo a se' stanti, ma poteri istruttori esercitabili dalla Corte dei conti in modo rigorosamente strumentale all'esercizio del controllo sulla gestione, e riconducibili al dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, ovvero giustificati dallo svolgimento di funzioni statali di vigilanza o di controllo non incostituzionalmente stabilite nei confronti delle regioni stesse. Alla stregua di tale interpretazione, pertanto, le notizie e i dati acquisiti attraverso l'esercizio dei detti poteri possono valere ad attivare l'azione di responsabilita' contabile dei pubblici funzionari (innanzi alle Sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti), ma giammai essere utilizzati in sede processuale, risultando altrimenti vanificato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi sesto, ottavo e nono, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 97, 118, 119 e 125, comma primo, Cost.). - sul dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, v. S. nn. 338/1994, 302/1994, 128/1994, 116/1994; sui poteri di ispezione amministrativa nei confronti delle regioni, v. S. nn. 452/1989, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 9
  • legge-Art. 3, comma 6

SENT. 29/95 Z2. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - POTERE DELLA CORTE DEI CONTI DI VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DI CONTROLLI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE (COSTITUENDO LA SUDDETTA VERIFICA UN POTERE NON AUTONOMO, MA STRUMENTALE AL CONTROLLO DI GESTIONE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, prevedendo che la Corte dei conti, nell'ambito del controllo della gestione finanziaria, verifica il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, incluse quelle regionali, non lede l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, poiche' la suddetta verifica non costituisce l'oggetto di un autonomo potere di vigilanza della Corte dei conti nei confronti di determinati uffici regionali, ma rappresenta, piuttosto, un elemento di valutazione inerente al complessivo controllo sulla gestione, nel senso che l'eventuale cattivo funzionamento dei controlli interni puo' essere assunto a elemento o indizio per la valutazione connessa all'esercizio del controllo sulla gestione. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, e 128 Cost., nonche' all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4

SENT. 29/95 Z3. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEI MEDESIMI ENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Le previsioni costituzionali attinenti ai controlli di legittimita' (o a quelli di merito a fini di riesame) su singoli atti amministrativi non possono essere interpretate quali norme preclusive di altre forme di controllo, e segnatamente del controllo sulla gestione nei confronti dei comuni e degli altri enti locali. Nella specie, la previsione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che attribuisce alla Regione l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali (nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato), non preclude alla legge statale di attribuire alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali, inclusi quelli operanti nella regione valdostana. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e settimo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento all'art. 43 dello Statuto per la Valle d'Aosta). - v. S. nn. 961/1988, 422/1988; sulla qualificazione delle disposizioni della L. n. 20 del 1994 come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 7

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 43

SENT. 29/95 Z4. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - POTERE DELLA CORTE DEI CONTI DI RICHIEDERE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI IL RIESAME DI ATTI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA (AI FINI DELLA SUA APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OPERANTI IN TERRITORIO VALDOSTANO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

L'art. 3, comma ottavo, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui prevede che la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge, non puo' interpretarsi come norma direttamente applicabile da parte della Corte dei conti nei confronti degli enti operanti nella Regione Valle d'Aosta - cio' che contrasterebbe con la previsione statutaria del controllo regionale sugli atti degli enti locali - ma va intesa come norma di principio che vincola la suddetta Regione a rivedere la propria legislazione al fine di disciplinare, nei modi da essa ritenuti piu' opportuni, la possibilita' del riesame, da parte delle amministrazioni competenti, di propri atti a seguito di segnalazioni scaturenti dallo svolgimento del controllo sulla gestione ad opera della Corte dei conti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 8, comma terzo, legge n. 20 del 1994, in riferimento, all'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 8

Parametri costituzionali

  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 43

SENTE. 29/95 Z5. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFETTO DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE (NON RIENTRANDO I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI NELLA POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

Gli enti locali considerati dall'art. 130 Cost. non possono essere assimilati agli enti dipendenti dalla regione, di modo che la potesta' legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario concernente l'ordinamento dei secondi non puo' estendersi alla disciplina dei controlli dei primi. Pertanto, le regioni ad autonomia comune non hanno interesse ad impugnare la normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 Cost.). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 6
  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 5

SENT. 29/95 Z6. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SUDDETTI ENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Se e' vero che gli enti dipendenti dalla regione non possono essere assimilati agli enti locali e che la potesta' legislativa concorrente delle regioni ad autonomia comune in materia di ordinamento degli enti dipendenti dalle regioni stesse si estende anche ai rispettivi controlli, tuttavia l'attribuzione alla Corte dei conti del controllo successivo sulla gestione dei detti enti non interferisce con quelli - di diverso tipo - assegnati alle regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione all'art. 13, comma primo, d.P.R. n. 616 del 1977). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 6
  • legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art. 3, comma 4
  • legge-Art. 3, comma 5

Parametri costituzionali

SENT. 29/95 Z7. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE DELLO STATO - OMESSA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DI LEGGE OGGETTO DI CENSURA - POSSIBILITA' DI DEDURRE CHIARAMENTE DAL RICORSO QUALE SIA LA NORMA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RIGETTO DI ECCEZIONE BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.

La mancata indicazione dell'articolo di legge oggetto di censura non preclude l'ammissibilita' della questione proposta dalla regione in via principale, ove dal ricorso si deduca chiaramente quale sia la norma oggetto di contestazione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine a questione di costituzionalita' proposta dalla Regione Emilia Romagna). red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 29/95 Z8. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AUTOQUALIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE NORME ISTITUTIVE DI ESSO COME "PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA" E "NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE" - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - ASSERITA NON CORRISPONDENZA DELL'AUTOQUALIFICAZIONE AL CARATTERE SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - REIEZIONE DI TALE ASSUNTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

L'autoqualificazione che il legislatore conferisce alle proprie norme non e' determinante al fine di ritenere che esse siano effettivamente "principi fondamentali della materia" o "norme fondamentali di riforma economico-sociale"; tuttavia, nel caso della legge n. 20 del 1994, detta qualificazione risponde al carattere sostanziale delle disposizioni ivi contenente, le quali introducono un nuovo tipo di controllo sulle pubbliche amministrazioni da parte della Corte dei conti e comportano una rilevante trasformazione istituzionale, i cui effetti ricadono inequivocabilmente nel campo economico-sociale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, prima e seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 125 Cost., nonche' agli artt. 2 e 4 dello Statuto per la Valle d'Aosta e all'art. 58 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia). - v. S. nn. 85/1990, 99/1987, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art. 6 2^ PROP.
  • legge-Art. 6 1^ PROP.

Parametri costituzionali