Pronuncia 429/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dei dd.-l. 25 marzo 1996, n. 154 e 25 maggio 1996, n. 285 recanti: "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata", promossi con ricorsi della regione Piemonte notificati il 24 aprile ed il 21 giugno 1996, depositati in cancelleria il 2 maggio ed il 28 giugno 1996 ed iscritti ai nn. 20 e 30 del registro ricorsi 1996; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 7 del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Riccardo Chieppa

Data deposito: Tue Dec 23 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 429/97. EDILIZIA E URBANISTICA - RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA - MISURE URGENTI ADOTTATE CON DECRETI-LEGGE - RICORSI DELLA REGIONE PIEMONTE CONTRO ALCUNE DELLE NORME DI ESSI - MANCATA CONVERSIONE - TRASFERIMENTO DELLE CENSURE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL SILENZIO ASSENSO DALLE DISPOSIZIONI DECADUTE AD ALTRE SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti degli artt. 3, 5 e 7 del d.l. 25 marzo 1996, e del d.l. 25 maggio 1996, n. 285, con il quale il primo e' stato reiterato (recanti "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata"), con ricorsi della Regione Piemonte, per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 77 Cost. (per non sussistenza degli estremi della necessita' e dell'urgenza) e 117, 118 e 130 Cost. (per compressione delle competenze regionali). Decaduti entrambi i suddetti decreti-legge e gli altri, non impugnati, con cui sono stati riprodotti, per mancata conversione, ed avendo la Regione ricorrente riconosciuto di non avere piu' comunque interesse ad una pronuncia del giudice delle leggi sulle censure formulate riguardo agli artt. 3 e 7, e' infatti da escludersi - contrariamente a quanto ha sostenuto la Regione - che la questione formulata sulla normativa dell'art. 5 (concernente l'applicazione del silenzio-assenso in ordine all'approvazione, da parte delle Regioni, degli strumenti urbanistici predisposti dai Comuni) - possa trasferirsi - secondo i principi elaborati in proposito dalla Corte costituzionale - anche in mancanza di una nuova apposita impugnazione, sull'art. 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") con il quale, a distanza di circa un mese dalla cessazione di efficacia dell'ultimo dei decreti-legge non convertiti (d.l. 24 settembre 1996, n. 495) sono stati fatti salvi i loro effetti. Atteso che, non potendo il disposto della legge di sanatoria, in base all'art. 77, terzo comma, Cost., far salvi gli effetti dei decreti-legge che durante i sessanta giorni di vigenza di ciascuno di essi non si erano potuti produrre in quanto, al loro compimento, i centottanta giorni stabiliti per il perfezionarsi del silenzio-assenso, non erano ancora potuti, a loro volta, in nessun caso trascorrere, la impugnata norma dello stesso art. 5 non puo' in alcun modo ritenersi - come richiesto perche' il trasferimento della questione possa operarsi - tuttora esistente nell'ordinamento. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata da altra Regione nei confronti della su indicata disposizione di sanatoria, S. n. 244/1997. Sulla problematica nei suoi vari aspetti, della trasferibilita' di questioni sollevate nei confronti di norme di decreti-legge non convertiti su disposizioni, non impugnate, di leggi successive, v. S. nn. 84/1996, 482/1995, 157/1995, 446/1995, 360/1996, nonche', da ultimo, S. n. 430/1997. red.: S. Pomodoro

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 7
  • decreto-legge-Art. 5
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 7
  • decreto-legge-Art. 5