Pronuncia 236/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Teramo, nel procedimento penale a carico di M. M., con ordinanza del 7 marzo 2017, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Fri Dec 14 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo delle questioni di legittimità costituzionale - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Esclusione dei casi in danno dell'ascendente o del discendente (non adottivo) - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale restrittiva della competenza penale del giudice di pace - Effetti - Modifica in malam partem del regime sostanziale delle pene - Inapplicabilità ai fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale - Giustificazione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 130
- legge-Art. 30
Oggetto del giudizio - Norme penali di favore - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem derivante dalla automatica riespansione della norma generale o comune - Compatibilità con la riserva di legge in materia penale.
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Lesione personale contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] - Dichiarata illegittimità costituzionale - Medesima previsione riferita agli altri soggetti previsti dalla norma censurata (coniuge, anche legalmente separato, altra parte dell'unione civile o persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente) - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27