Pronuncia 236/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Teramo, nel procedimento penale a carico di M. M., con ordinanza del 7 marzo 2017, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Fri Dec 14 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo delle questioni di legittimità costituzionale - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Benché l'art. 577 cod. pen. - richiamato, limitatamente al secondo comma, dal censurato art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000 - sia stato modificato dall'art. 2 della legge n. 4 del 2018, rimane tuttavia invariata la regola di competenza, quanto al reato all'esame del rimettente, cosicché lo ius superveniens non modifica i termini delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo e pertanto non vi è ragione di restituirgli gli atti per il riesame della rilevanza. ( Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato. Il dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale, espresso dal rimettente, riguarda una disposizione di cui egli dovrebbe fare applicazione in quanto, in conformità alla regola censurata, che attribuisce al giudice di pace la competenza a pronunciarsi sull'imputazione, il GIP rimettente dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e restituire gli atti al pubblico ministero.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Esclusione dei casi in danno dell'ascendente o del discendente (non adottivo) - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 93 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2013, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen. La norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo da una parte viola il principio di eguaglianza, non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie secondo che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale - da ritenersi quello nato sia in costanza di matrimonio, che al di fuori - o del figlio adottivo, stante il carattere discriminatorio della differenziazione. D'altra parte, è manifestamente irragionevole la mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica. Alla stregua del principio di eguaglianza, sotto il profilo civilistico piena è l'assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo e, quanto al profilo penalistico sostanziale, lo stesso trattamento sanzionatorio ricorre per i fatti in danno del figlio naturale e del figlio adottivo, salvo che per l'omicidio. ( Precedente citato: sentenza n. 286 del 2016 ). Nella disciplina del processo in generale, e segnatamente nel processo penale, ampia è la discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. Non di meno può ricorrere la irragionevolezza, quale intrinseco difetto di coerenza, anche con riferimento a scelte delle regole di rito, come è in particolare la regola di competenza per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, in deroga a quella del tribunale ordinario. In questi ambiti, lo scrutinio di non manifesta irragionevolezza impone alla Corte costituzionale di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2015, n. 65 del 2014, n. 1 del 2014, n. 216 del 2013 e n. 1130 del 1988; ordinanze n. 48 del 2014, n. 190 del 2013, n. 56 del 2010, n. 64 del 2009 e n. 182 del 2007 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale restrittiva della competenza penale del giudice di pace - Effetti - Modifica in malam partem del regime sostanziale delle pene - Inapplicabilità ai fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale - Giustificazione.

Poiché, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato, il regime sostanziale delle pene per i fatti di lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale [non adottivo] risulta essere quello ordinario, come tale più rigido di quello derogatorio in bonam partem, applicabile allorché operava la competenza del giudice di pace oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio ? direttamente fondato sull'art. 25, secondo comma, Cost. e che prevale sull'ordinaria efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 ? della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Oggetto del giudizio - Norme penali di favore - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem derivante dalla automatica riespansione della norma generale o comune - Compatibilità con la riserva di legge in materia penale.

Il principio della riserva di legge in materia penale rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In tal caso l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. A maggior ragione l'effetto in malam partem per l'imputato (o indagato), derivante dall'eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale, deve ritenersi ammissibile allorché si configuri come una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006 ).

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato, risulta assorbita l'ulteriore censura mossa dal rimettente con riferimento all'art. 24 Cost.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Processo penale - Competenza del giudice di pace per i delitti di lesione personale - Lesione personale contro l'ascendente o il discendente [non adottivo] - Dichiarata illegittimità costituzionale - Medesima previsione riferita agli altri soggetti previsti dalla norma censurata (coniuge, anche legalmente separato, altra parte dell'unione civile o persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente) - Illegittimità costituzionale consequenziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge n. 4 del 2018. L'illegittimità costituzionale della norma censurata dal GIP del Tribunale di Teramo - nella parte in cui non esclude tra i delitti di competenza del giudice di pace quello di lesioni volontarie per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente naturale [non adottivo] - comporta la necessaria estensione anche ai fatti in danno dei soggetti di cui al suddetto n. 1), nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione [ossia il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile e la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente].

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 2, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27