Pronuncia 380/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto dal Comune di Tuenno contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Massimo Vari

Data deposito: Tue Jul 25 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 380/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO SANCITI DALL'ART. 5 COST. - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 5, Cost. si limita a sancire i principi dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli. Risulta percio' improprio il riferimento a tale articolo nella questione di legittimita' costituzionale con la quale viene denunziato l'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, in quanto tale norma dispone che il termine (venti giorni) stabilito per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni, soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, 0esti sospeso e non interrotto, fino al momento della ricezione degli atti richiesti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 5 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 52, comma 4

Parametri costituzionali

SENT. 380/95 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERVI NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA SUA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI SUL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, il quale dispone che il termine di venti giorni fissato per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, resti sospeso - e non interrotto - fino al momento della ricezione degli atti richiesti, costituisce esercizio della competenza esclusiva spettante alla Regione Trentino-Alto Adige nella materia degli enti locali, nella quale rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6, legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), e non da' luogo a violazione del principio sul controllo di legittimita' degli atti amministrativi, di cui all'art. 130, Cost. - in quanto da tale norma null'altro e' dato desumere se non che il detto controllo e' esercitato da un organo della Regione - ne' del principio di ragionevolezza, dovendosi escludere, sotto questo profilo, che nella specie, nell'esercizio della discrezionalita' riservata al legislatore per disciplinare, riguardo alle regioni a statuto speciale, il procedimento e i tempi del controllo - pur discostandosi dal criterio dell'interruzione, accolto in linea di massima dalle altre regioni - si sia travalicato il limite alla stessa imposto da tale principio, come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte. Inoltre, circa la lamentata ristrettezza del termine stabilito, va rilevato che spettera' in definitiva pur sempre all'organo di controllo di utilizzare l'intero tempo a disposizione in modo che tra il primo e il secondo esame, vi sia una equilibrata ripartizione del termine complessivo di venti giorni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 130 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 52, comma 4

Parametri costituzionali