Pronuncia 380/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto dal Comune di Tuenno contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Massimo Vari
Data deposito: Tue Jul 25 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 380/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO SANCITI DALL'ART. 5 COST. - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 52, comma 4
Parametri costituzionali
SENT. 380/95 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERVI NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA SUA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI SUL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 52, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 130
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
- legge costituzionale-Art. 6