Articolo 59 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 455/2002Depositata il 12/11/2002
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da un senatore a vita - quale ex Presidente della Repubblica - con richiesta di annullamento di due sentenze della Corte di cassazione, rese nell'ambito di due distinti giudizi, per risarcimento dei danni, intentati nei suoi confronti a causa di dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie pronunciate nel corso del suo mandato presidenziale. Sotto l'aspetto oggettivo, il conflitto risulta, infatti, proposto per la salvaguardia della sfera di attribuzioni del Presidente della Repubblica - quali risulterebbero dall'immunità riconosciuta dall'art. 90 Cost. - e viene in contestazione il potere della Corte di cassazione di adottare decisioni dalle quali deriverebbe la lesione dell'anzidetta sfera di attribuzioni presidenziali. Sotto l'aspetto soggettivo, per costante giurisprudenza, la Corte di cassazione è legittimata a resistere nel giudizio per conflitto tra poteri e il ricorrente agisce, a sua volta, quale titolare di una carica non più in atto, per la tutela di attribuzioni presidenziali allora spettategli, in relazione a comportamenti tenuti durante il mandato presidenziale e oggetto di pronunce dell'autorità giudiziaria, successive alla scadenza del mandato. - Sulla legittimazione di ciascun organo giurisdizionale a essere parte nei conflitti di attribuzione, ordinanze citate n. 126, n. 84, n. 37 e n. 6/2002.
Norme citate
- sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.-Art.
- sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 59
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 26
- Costituzione-Art. 90
- legge-Art. 37
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.