Articolo 59 - COSTITUZIONE

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica. ((Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque)).
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 455/2002Depositata il 12/11/2002

Presidente della repubblica - Immunità - Potere di esternazione - Dichiarazioni rese da un presidente della repubblica nel corso del mandato presidenziale - Giudizi civili per risarcimento danni nei suoi confronti - Sentenze della cassazione di annullamento con rinvio ai giudici di merito - Ricorso del soggetto già presidente della repubblica (non più rivestente la carica presidenziale) per conflitto di attribuzione - Allegata lesione delle attribuzioni presidenziali - Delibazione preliminare sull?ammissibilità - Sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo, salvo definitiva verifica nel contraddittorio tra le parti - Ammissibilità del ricorso.

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da un senatore a vita - quale ex Presidente della Repubblica - con richiesta di annullamento di due sentenze della Corte di cassazione, rese nell'ambito di due distinti giudizi, per risarcimento dei danni, intentati nei suoi confronti a causa di dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie pronunciate nel corso del suo mandato presidenziale. Sotto l'aspetto oggettivo, il conflitto risulta, infatti, proposto per la salvaguardia della sfera di attribuzioni del Presidente della Repubblica - quali risulterebbero dall'immunità riconosciuta dall'art. 90 Cost. - e viene in contestazione il potere della Corte di cassazione di adottare decisioni dalle quali deriverebbe la lesione dell'anzidetta sfera di attribuzioni presidenziali. Sotto l'aspetto soggettivo, per costante giurisprudenza, la Corte di cassazione è legittimata a resistere nel giudizio per conflitto tra poteri e il ricorrente agisce, a sua volta, quale titolare di una carica non più in atto, per la tutela di attribuzioni presidenziali allora spettategli, in relazione a comportamenti tenuti durante il mandato presidenziale e oggetto di pronunce dell'autorità giudiziaria, successive alla scadenza del mandato. - Sulla legittimazione di ciascun organo giurisdizionale a essere parte nei conflitti di attribuzione, ordinanze citate n. 126, n. 84, n. 37 e n. 6/2002.

Norme citate

  • sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.-Art.
  • sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ.-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 59
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 26
  • Costituzione-Art. 90
  • legge-Art. 37

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.