Articolo 12 - COSTITUZIONE

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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 127/2006Depositata il 24/03/2006

ORD. 127/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CIRCOLARE MINISTERIALE RELATIVA ALLA ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE DI UDIENZA - RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE CON RIMOZIONE DEL SIMBOLO RELIGIOSO, RIVOLTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DA UN MAGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMERINO - PROPOSIZIONE, A SEGUITO DI SILENZIO, DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DEL POTERE GIURISDIZIONALE DA PARTE DEL POTERE AMMINISTRATIVO - DIFETTO DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO COSTITUZIONALE DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Non è ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto da "Tosti Luigi, nella qualità di magistrato monocratico ordinario [...] presso il Tribunale di Camerino" nei confronti del Ministro della Giustizia. Infatti, in tanto un organo giudiziario, con funzioni giudicanti, è legittimato a proporre conflitto tra poteri dello Stato, in quanto esso sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono: nella specie, non solo nel ricorso, datato 25 novembre 2005, il ricorrente ammette di essersi astenuto dall'esercizio delle funzioni fin dal 9 maggio precedente, ma non prospetta alcuna menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti all'ordine giudiziario, esprimendo solo il personale disagio di un "lavoratore dipendente del Ministro della Giustizia" per lo stato dell'ambiente in cui deve svolgere la sua attività. > >- V., citata, ordinanza n. 144/2000.

Norme citate

  • circolare ministeriale-Art. N. 2134/1867 - MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DIV. III -

Pronuncia 242/1989Depositata il 28/04/1989

SENT. 242/89 P. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - PROMOZIONE DI RIUNIONI PERIFERICHE TRA RAPPRESENTANTI DELLO STATO E DELLE REGIONI - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONI - LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE. - L. 23 AGOSTO 1988, N. 400, ART. 13, PRIMO COMMA, LETT. B; - COST., ARTT. 6, 116, 125 E 134; - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 3, TERZO COMMA, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PRIMO COMMA, 19, 33, 49, 38, 61, 78, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 103, 104, 107; - TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947, ART. 10, RESO ESECUTIVO CON D. LGS. 28 SETTEMBRE 1947, N. 1430.

L'art. 13, primo comma, lett. b della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel prevedere che il Commissario del Governo promuove riunioni decentrate tra rappresentanti regionali e statali al fine di coordinare le rispettive attivita', non lede alcuna competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Norme citate

  • legge-Art. 13, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.