Articolo 79 - COSTITUZIONE

((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 244/2017Depositata il 24/11/2017

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Detrazione dall'anno d'imposta 2007 delle erogazioni in danaro a favore di partiti politici - Possibilità anche se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e capacità contributiva, del diritto di difesa della pubblica amministrazione e delle maggioranze parlamentari necessarie per l'approvazione di "una sostanziale amnistia" - Incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis [primo periodo], del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 13 del 2014), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 Cost., in quanto, a partire dall'anno di imposta 2007, ammetterebbe comunque a detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, le erogazioni in danaro (tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la normativa antiriciclaggio) a favore di partiti politici, pur se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura. Il rimettente ha omesso di dar conto della disciplina - prevista dal secondo periodo (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) del citato comma 4-bis - che ammette la detraibilità dei versamenti effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni, e di conseguenza non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali tale disciplina dovrebbe ritenersi inapplicabile nel processo principale, benché esso verta proprio sulla detraibilità di erogazioni in denaro effettuate da un eletto nelle fila del partito beneficiario di esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 251 del 2014, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 356 del 2010, ordinanze n. 194 del 2014 e n. 276 del 2013, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 109/2009Depositata il 09/04/2009

Reati tributari - Condono fiscale - Esclusione della punibilità quale conseguenza del condono - Asserita violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia, trattandosi di legge approvata a maggioranza semplice anziché qualificata - Inconfigurabilità della legge quale amnistia - Conseguente inconferenza del parametro evocato - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi, sollevata in riferimento all'art. 79 Cost. Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il condono ha natura diversa dall'amnistia; sicché l'atto legislativo di concessione di un condono fiscale, ancorché comporti (a certe condizioni) l'estinzione di reati tributari, non costituisce una legge di amnistia e, pertanto, non deve essere adottato dal legislatore con le maggioranze indicate dall'art. 79 Cost. Sulla diversità di natura tra condono e amnistia, v. citate sentenze n. 427/1995, n. 196/2004 e n. 369/1988. In ordine alla non qualificabilità come leggi di amnistia di altri atti altri atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono, v. citata sentenza n. 427/1995.

Norme citate

  • legge-Art. 15, comma 7

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 79

Pronuncia 34/2009Depositata il 06/02/2009

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Previsione di più lunghi termini di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già scrutinati - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, nella parte in cui, determinando l'estinzione generalizzata di una molteplicità di ipotesi di reato a causa della riduzione dei termini di prescrizione, produrrebbe l'effetto tipico di un'amnistia, aggirando la prescrizione costituzionale che richiede una legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Invero, con la sentenza n. 324 del 2008, la Corte ha già dichiarato infondata un'identica questione, rispetto alla quale il rimettente non ha fornito profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. - Sull'inconferenza del richiamo all'istituto dell'amnistia, v., citata., sentenza n. 324/2008.

Norme citate

  • legge-Art. 6, comma 1
  • legge-Art. 6, comma 4

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 79

Pronuncia 324/2008Depositata il 01/08/2008

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo 'status' soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 Cost., perché, prevedendo un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo status soggettivo del reo e non alla gravità oggettiva del fatto, introdurrebbe un'amnistia mascherata. Il richiamo all'istituto dell'amnistia è del tutto inconferente, posto che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, non presenta nessuna delle caratteristiche proprie di provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore. - Sull'amnistia v., citata, sentenza n. 369/1988.

Norme citate

  • legge-Art. 6, comma 1
  • legge-Art. 6, comma 4

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 79

Pronuncia 324/2008Depositata il 01/08/2008

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 79 Cost., perché, applicando la nuova disciplina della prescrizione ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, introdurrebbe un'amnistia mascherata. Il richiamo all'istituto dell'amnistia è del tutto inconferente, posto che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, non presenta nessuna delle caratteristiche proprie di provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore. - Sull'amnistia v., citata, sentenza n. 369/1988.

Norme citate

  • legge-Art. 10, comma 3

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 79

Pronuncia 251/2007Depositata il 03/07/2007

Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilità per determinati reati quale conseguenza del perfezionamento della procedura - Denunciata violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia e di ulteriori parametri costituzionali - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Conseguente non autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi. Infatti il Tribunale rimettente ha omesso di precisare sia i reati oggetto del giudizio penale a quo , sia la data dell'esercizio dell'azione penale, sia la data della «formale conoscenza» da parte degli imputati di tale esercizio. Ne consegue che, non essendo possibile, in base al principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, colmare le sopra evidenziate lacune attraverso l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale, risulta impedita la valutazione dell'applicabilità della norma denunciata nel giudizio principale e, quindi, della rilevanza della sollevata questione.

Norme citate

  • legge-Art. 15, comma 7

Pronuncia 255/2006Depositata il 04/07/2006

SENT. 255/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AUTOMATISMO E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza subordini la concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena residua ad un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel disporre, a seguito della modifica intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, che la sospensione condizionata degli ultimi due anni della pena detentiva sia concessa - ricorrendo requisiti quali la non recidività o il non esser stati condannati per determinati reati - in maniera automatica, a prescindere da un giudizio di meritevolezza operato dal magistrato di sorveglianza, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza, omologando, senza alcuna giustificazione, situazioni fra loro diverse, sia con la funzione rieducativa della pena, posto che la concessione del beneficio, non correlata alla positiva valutazione del trattamento penitenziario, compromette i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 19/2006Depositata il 20/01/2006

ORD. 19/06. REATI TRIBUTARI - CONDONO FISCALE - PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITÀ, PER TALUNI REATI, QUALE CONSEGUENZA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMNISTIA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE, DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dell'art. 9, comma 10, lettera c) , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede, quale conseguenza del perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilità, tra l'altro, di taluni reati tributari. Il giudice a quo , infatti, non ha fornito adeguate indicazioni ai fini di un giudizio sulla rilevanza, atteso che non ha chiarito se la definizione automatica - il cui perfezionamento comporta, in presenza di determinati presupposti, la "esclusione della punibilità", tra l'altro, per il reato, nella specie contestato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - abbia riguardato proprio quest'ultima fattispecie penalmente rilevante.

Norme citate

  • legge-Art. 9, comma 10

Pronuncia 18/2006Depositata il 20/01/2006

ORD. 18/06. REATI TRIBUTARI - CONDONO FISCALE - PREVISIONE DELLA NON PUNIBILITÀ, PER TALUNI REATI, QUALE CONSEGUENZA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMNISTIA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE, DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INDETERMINATEZZA NELLA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui dispone che il perfezionamento della procedura tributaria per la sanatoria delle violazioni tributarie già oggetto di contestazione mediante processi verbali comporta la «esclusione della punibilità», tra l'altro, per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Ed invero, i profili di indeterminatezza nella descrizione delle fattispecie oggetto di ciascun giudizio a quo , impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione. - Sull'inammissibilità (manifesta) per insufficiente descrizione della fattispecie a quo , v. citate ordinanze n. 435 e n. 251/2005 e nn. 365, 309/2004 e sentenza n. 257/2004.

Norme citate

  • legge-Art. 15, comma 7

Pronuncia 346/2005Depositata il 29/07/2005

ORD. 346/05. ESECUZIONE PENALE - CONDANNATI AMMESSI ALLA SEMILIBERTÀ - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONATA - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI IN DANNO DEI MERITEVOLI, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Va disposta la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, comma secondo, 27, comma terzo, 79, comma primo, 101, comma secondo, e 102 della Costituzione, dell?art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1 agosto 2003, n. 207, in quanto, successivamente alla proposizione delle varie questioni, con sentenza n 278 del 2005, è stata dichiarata l?illegittimità costituzionale dell?art. 1, comma 3, lettera d), l. n. 207 del 2003, che, nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena, esclude l?applicazione della sospensione condizionata dell?esecuzione della pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni proposte, alla luce della citata sentenza.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 3

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.