Pronuncia 324/2008
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) e dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Roma, del 24 gennaio 2006 dal Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava de' Tirreni e del 18 luglio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 115 e 192 del registro ordinanze 2006 ed al n. 1 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2006 e n. 7 prima serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di costituzione della Prima Idep S.p.r.l., della Société Générale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, del Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, P.A.I.Z. e della Investissements Dynamiques et Prudents, I.D.E.P. s.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 e nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Paolo Maria Napolitano; uditi gli avvocati Bruno Rossini e Vittorio Poli per la Société générale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, Vittorio Fasce, Salvatore Greco e Vittorio Poli per la Investissements Dynamiques et Prudents, I.D.E.P. s.a., Vittorio Fasce, Salvatore Greco, Vittorio Poli e Bruno Rossini per la Prima Idep S.p.r.l., Vittorio Fasce e Salvatore Greco per il Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, P.A.I.Z.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento agli art. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Gaetano Silvestri
Data deposito: Fri Aug 01 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BILE
Massime
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione in caso di reato continuato - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva 'in malam partem' - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 2
Parametri costituzionali
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norme penali di favore - Rilevanza delle questioni ad esse relative - Presupposti per l'ammissibilità del sindacato di costituzionalità.
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Estensione degli effetti degli atti interruttivi relativi ad un determinato reato anche ai reati ad esso connessi - Esclusione - Denunciata irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva 'in malam partem' - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 5
Parametri costituzionali
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo 'status' soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Previsione che l'aumento dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, sia determinato secondo criteri meramente soggettivi - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di legalità, di personalità della responsabilità penale e di difesa sociale - 'Petitum' oscuro, ancipite e di difficile determinazione - Possibilità che la censura sia rivolta a parte della norma non applicabile nei giudizi 'a quibus' ovvero che sia richiesta una pronuncia additiva 'in malam partem' - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 1
- legge-Art. 6, comma 4
Parametri costituzionali
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del giusto processo - 'Petitum' oscuro, ancipite e di difficile determinazione - Motivazioni generiche in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 3
Parametri costituzionali
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsione di un sistema di computo dei termini prescrizionali legato allo 'status' soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 1
- legge-Art. 6, comma 4
Parametri costituzionali
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai reati perseguiti in procedimenti nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata introduzione di un'amnistia senza il rispetto della relativa procedura - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 3
Parametri costituzionali
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle attenuanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice penale-Art. 157, comma 2
- legge-Art. 6, comma 1
Parametri costituzionali
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle aggravanti comuni e delle attenuanti - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 6, comma 1