Pronuncia 255/2006

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanza del 28 settembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di Venezia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Tue Jul 04 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MARINI

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Massime

SENT. 255/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AUTOMATISMO E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza subordini la concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena residua ad un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel disporre, a seguito della modifica intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, che la sospensione condizionata degli ultimi due anni della pena detentiva sia concessa - ricorrendo requisiti quali la non recidività o il non esser stati condannati per determinati reati - in maniera automatica, a prescindere da un giudizio di meritevolezza operato dal magistrato di sorveglianza, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza, omologando, senza alcuna giustificazione, situazioni fra loro diverse, sia con la funzione rieducativa della pena, posto che la concessione del beneficio, non correlata alla positiva valutazione del trattamento penitenziario, compromette i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1