Pronuncia 255/2006
Sentenza
Collegio
composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanza del 28 settembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di Venezia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Alfio Finocchiaro
Data deposito: Tue Jul 04 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: MARINI
Massime
SENT. 255/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AUTOMATISMO E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1