Articolo 61 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995 - e segnatamente, 27 minuti oltre la scadenza del termine, fissato dall'art. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, del quarantaseiesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni -, avente ad oggetto il Piano socio sanitario 1995-1997, e viene in conseguenza annullato l'atto di rinvio disposto dal Governo (provv. n. 200/2072/VE.50.18.4, notificato alla Regione l'11 aprile 1995, con atto del Commissario del Governo n. 2042/20820). La 'ratio' alla base della attenuazione dei poteri dei Consigli regionali in scadenza, situazione analoga a quella degli organi legislativi in 'prorogatio', risiede nel principio di rappresentativita', in considerazione della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale. Il contemperamento fra tale principio e quello della continuita' funzionale dell'organo - che esclude che il depotenziamento possa spingersi sino alla indiscriminata e totale paralisi dell'organo -, induce tuttavia a ritenere, quanto ai limiti nei quali e' consentito definire i processi legislativi in via di svolgimento, che il relativo 'iter', una volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, puo' essere concluso anche al di la' della scadenza temporale prevista dell'art. 3, secondo comma, della l. n. 108 del 1968, quando la seduta non subisca interruzioni. - Principio di rappresentativita' e depotenziamento delle funzioni dei Consigli regionali in scadenza, S. n. 468/1991. red.: A. Greco
Dai precetti contenuti negli artt. 60 e 61 Cost. non puo' trarsi un principio di continuita' delle leggi per l'elezione del Parlamento, nel senso dell'implicita ultrattivita' della legge elettorale abrogata, fino al momento in cui la nuova normativa elettorale - e, in ispecie, quella risultante dall'esito positivo di un 'referendum' popolare - non sia integrata dal legislatore al fine di renderla pienamente operativa. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 13, primo comma, lett. b della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel prevedere che il Commissario del Governo promuove riunioni decentrate tra rappresentanti regionali e statali al fine di coordinare le rispettive attivita', non lede alcuna competenza regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.