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Pronuncia 5/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: A) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo 18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candicati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma 1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste"; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione"; articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive"; articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83; articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionalene dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85; articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."; B) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale", comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."; Giudizi iscritti rispettivamente ai nn. 67 e 71 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le richieste e la successiva ordinanza del 4 gennaio 1995 con la quale l'Ufficio medesimo ha apportato correzioni materiali al quesito di cui al punto A); Uditi nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 i Giudici relatori Mauro Ferri e Francesco Guizzi, rispettivamente per i giudizi nn. 67 e 71 del registro referendum; Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe: a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni; b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI-GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore:

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 5/95 A. 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO LEGGI ELETTORALI RELATIVE AD ORGANI COSTITUZIONALI O DI RILEVANZA COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - FORMULAZIONE DEL QUESITO IN MODO DA ASSICURARE AGLI ELETTORI L'ESPRESSIONE DI UN VOTO CONSAPEVOLE - IMMEDIATA OPERATIVITA' (PUR IN MANCANZA DI INTERVENTI LEGISLATIVI) DELLA DISCIPLINA ELETTORALE RISULTANTE DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA REFERENDARIA.

Le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono assoggettabili a 'referendum' abrogativo alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria - al qual fine possono essere formulati anche attraverso un puntuale e preciso "ritaglio" di porzioni del testo legislativo - e che dall'eventuale approvazione della proposta referendaria residui una normativa coerente, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, anche in caso di inerzia legislativa, la costante operativita' dell'organo, atteso il fondamentale principio che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. - v. S. nn. 32/1993, 47/1991, 29/1987; v., altresi', con particolare riguardo all'assoluta indefettibilita' del sistema elettorale, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 5/95 B. PARLAMENTO - SISTEMA DI ELEZIONE DEI MEMBRI DELLE CAMERE - NECESSITA' OPERATIVA COSTANTE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO DELLE ASSEMBLEE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA VITA DELLO STATO - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO COMPORTANTI IL RISCHIO DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE.

L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico rappresentativo postula indefettibilmente la costante operativita' del sistema elettorale del Parlamento, di guisa che, in qualsiasi momento di vita dello Stato, sia garantita la possibilita' di rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del potere di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica (esercizio che a sua volta non puo' subire impedimenti). Pertanto, una richiesta di 'referendum' abrogativo che esponga al rischio di soluzioni di continuita' nell'operativita' del sistema elettorale del Parlamento non potrebbe che essere dichiarata inammissibile. - v. S. n. 47/1991 (nel senso che non sono tollerabilili neppure ambiguita' o incertezze normative). red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 5/95 C. 'REFERENDUM' - 'REFERENDUM' ABROGATIVO - VOLONTA' DEGLI ELETTORI RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA REFERENDARIA - IPOTIZZATA ESISTENZA DI UN DOVERE GIURIDICO-COSTITUZIONALE DEL LEGISLATORE DI TRADURLA AD EFFETTO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO CONCERNENTE IL SISTEMA ELETTORALE DEL PARLAMENTO.

Anche ad ammettere, in pura ipotesi, che sussista un dovere di carattere giuridico-costituzionale (oltre che di natura politica) del Parlamento, di attuare e condurre a pieno effetto la volonta' espressa dal corpo elettorale attraverso il 'referendum' abrogativo, l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio di fronte alla pur sempre possibile inerzia del legislatore: onde, l'ipotizzato dovere non puo' far superare l'indefettibile esigenza di permanente operativita' del sistema elettorale del Parlamento e la conseguente inammissibilita' di richieste referendarie che espongano il sistema stesso al rischio di paralisi. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 5/95 D. PARLAMENTO - SISTEMA DI ELEZIONE DEI MEMBRI DELLE CAMERE - NORME ELETTORALI ABROGATE - IPOTIZZATA ULTRATTIVITA' FINO AL MOMENTO IN CUI LA NUOVA DISCIPLINA ELETTORALE NON SIA PIENAMENTE OPERATIVA - DESUMIBILITA' DAI PRECETTI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL'ELEZIONE DELLE CAMERE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO CONCERNENTI IL SISTEMA ELETTORALE.

Dai precetti contenuti negli artt. 60 e 61 Cost. non puo' trarsi un principio di continuita' delle leggi per l'elezione del Parlamento, nel senso dell'implicita ultrattivita' della legge elettorale abrogata, fino al momento in cui la nuova normativa elettorale - e, in ispecie, quella risultante dall'esito positivo di un 'referendum' popolare - non sia integrata dal legislatore al fine di renderla pienamente operativa. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 5/95 E. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ASSEGNAZIONE DI UN QUARTO DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - INSUSSISTENZA, IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL 'REFERENDUM', DI UN SISTEMA ELETTORALE IN GRADO DI FUNZIONARE SENZA UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

La richiesta di 'referendum' diretta ad abrogare le norme del testo unico sull'elezione dei membri della Camera dei deputati che prevedono l'attribuzione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale, va dichiarata inammissibile, in quanto - pur essendo il quesito chiaro, univoco ed omogeneo nella finalita' di dar vita ad un sistema elettorale totalmente maggioritario uninominale - la disciplina risultante dall'eventuale approvazione della proposta referendaria non sarebbe applicabile se non a seguito di un intervento integrativo del legislatore che ridefinisca i collegi uninominali, in modo da renderne il numero pari, in totale, a quello dei deputati previsto in Costituzione: donde, una intollerabile soluzione di continuita' nell'operativita' del sistema elettorale, non essendo possibile - in caso di inerzia del legislatore - indire elezioni per il rinnovo dell'organo. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione parziale del testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, cosi' come modificato e integrato dalla legge 4 agosto 1993 n. 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 534). - per l'ammissibilita' di una richiesta referendaria che non comportava rischio di paralisi del meccanismo elettorale, ma solo "inconvenienti", v. S. n. 32/1993; nel senso che eventuali vizi di incostituzionalita' della normativa "di risulta" non sono di per se' rilevanti nel giudizio di ammissibilita' del 'referendum', v. S. n. 26/1987; v. anche le massime D ed F. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto legislativo-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 5/95 F. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI UN QUARTO DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - INIDONEITA' DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DEL 'REFERENDUM' AD ASSICURARE, PUR IN CASO DI INERZIA DEL LEGISLATORE, LA PERMANENTE OPERATIVITA' DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

La richiesta di 'referendum' volta ad abrogare le norme del testo unico sull'elezione dei membri del Senato che prevedono l'assegnazione, con metodo proporzionale, di un quarto dei seggi attribuiti alla Regione, va dichiarata inammissibile, in quanto - pur essendo il quesito chiaro e univoco nella volonta' di dar vita a un sistema cd. "maggioritario secco" - la disciplina risultante dall'esito positivo del 'referendum' non sarebbe concretamente applicabile se non a seguito di un intervento legislativo che ridisegni la "mappa" dei collegi uninominali, adeguandone il numero a quello dei senatori previsto in Costituzione: donde, un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il legislatore. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione parziale del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533). - cfr. la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art.