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Pronuncia 515/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 17 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della notifica da parte del Commissario del Governo nella Regione Veneto, con atto n. 2042/20820 in data 11 aprile 1995, del rinvio disposto dal Governo della Repubblica a nuovo esame del Consiglio regionale della legge "Piano socio-sanitario 1995-1997", giusta provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 200/2072/VE.50.18.4 - Dipartimento Affari Regionali, ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1995; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Uditi gli avvocati Romano Morra e Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995, avente ad oggetto il Piano socio-sanitario 1995-1997, ed in conseguenza annulla l'atto di rinvio disposto dal Governo con il provvedimento n. 200/2072/VE.50.18.4 e notificato alla Regione con atto del Commissario del Governo dell'11 aprile 1995, n. 2042/20820. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995 Il Presidente: Ferri Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Massimo Vari

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 515/95 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTI IMPUGNABILI - ATTITUDINE A LEDERE L'INTEGRITA' DELLE ATTRIBUZIONI DELL'ENTE - RINVIO GOVERNATIVO DI UNA LEGGE REGIONALE - POSSIBILITA' DI DAR LUOGO A CONFLITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE - NEGAZIONE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE NEI 45 GIORNI ANTECEDENTI LE ELEZIONI - RIFIUTO DEL VISTO E RINVIO DELLA LEGGE - PROPONIBILITA' DEL CONFLITTO.

Poiche', in tema di conflitto di attribuzione fra enti, un'attitudine lesiva puo' riscontrarsi in qualunque atto che, a prescindere dalle caratteristiche intrinseche o dal regime o valore tipico, attenti all'integrita' delle attribuzioni di uno dei soggetti o poteri indicati nell'art. 134 Cost., determinando una illegittima compressione delle attribuzioni di uno di essi, attraverso l'illegittima espansione ovvero l'illegittimo esercizio dei poteri dell'altro, anche l'esercizio del potere governativo di rinvio di una legge regionale e' suscettibile di dar luogo a conflitto, quando tenda ad alterare il rapporto esistente fra le reciproche sfere di competenza. Accanto al caso, piu' volte esaminato, della illegittima reiterazione del rinvio, che da' luogo ad un'espansione della sfera di attribuzione del Governo oltre la previsione dell'art. 127 Cost., con la correlativa compressione di quella della Regione, anche quando, come nella fattispecie, le ragioni poste dal Governo a fondamento del rifiuto del visto si risolvono nella negazione in radice della potesta' legislativa regionale nei 45 giorni antecedenti le elezioni, il ricorso per conflitto di attribuzione e' l'unico mezzo del quale la Regione dispone per provocare una decisione che restauri l'ordine delle competenze. - Sull'attitudine degli atti a ledere l'integrita' delle attribuzioni degli enti o dei poteri dello Stato alla stregua dell'art. 134 Cost., S. n. 473/1992. red.: A. Greco

Parametri costituzionali

SENT. 515/95 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - CONSIGLIO REGIONALE IN SCADENZA - APPROVAZIONE DI UNA LEGGE OLTRE IL TERMINE DEL QUARANTASEIESIMO GIORNO DALLE ELEZIONI - RINVIO DELLA LEGGE - REGIONE VENETO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ATTENUAZIONE DEI POTERI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN SCADENZA - PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' - CONTEMPERAMENTO CON IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' FUNZIONALE DELL'ORGANO - INIZIO DELL''ITER' LEGISLATIVO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - SEDUTA PRIVA DI INTERRUZIONI - POSSIBILITA' DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO ANCHE OLTRE LA SCADENZA FISSATA DALLA LEGGE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI RINVIARE LA LEGGE REGIONALE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RINVIO.

Non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995 - e segnatamente, 27 minuti oltre la scadenza del termine, fissato dall'art. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, del quarantaseiesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni -, avente ad oggetto il Piano socio sanitario 1995-1997, e viene in conseguenza annullato l'atto di rinvio disposto dal Governo (provv. n. 200/2072/VE.50.18.4, notificato alla Regione l'11 aprile 1995, con atto del Commissario del Governo n. 2042/20820). La 'ratio' alla base della attenuazione dei poteri dei Consigli regionali in scadenza, situazione analoga a quella degli organi legislativi in 'prorogatio', risiede nel principio di rappresentativita', in considerazione della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale. Il contemperamento fra tale principio e quello della continuita' funzionale dell'organo - che esclude che il depotenziamento possa spingersi sino alla indiscriminata e totale paralisi dell'organo -, induce tuttavia a ritenere, quanto ai limiti nei quali e' consentito definire i processi legislativi in via di svolgimento, che il relativo 'iter', una volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, puo' essere concluso anche al di la' della scadenza temporale prevista dell'art. 3, secondo comma, della l. n. 108 del 1968, quando la seduta non subisca interruzioni. - Principio di rappresentativita' e depotenziamento delle funzioni dei Consigli regionali in scadenza, S. n. 468/1991. red.: A. Greco

Norme citate

  • rinvio governativo di legge della regione Veneto-Art.