Articolo 89 - COSTITUZIONE

Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 5 massime

Pronuncia 200/2009Depositata il 02/07/2009

Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Abruzzo - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 64, commi da 1 a 4, e comma 6- bis , introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 nonché all'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

V. titoletto.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 1
  • decreto-legge-Art. 64, comma 2
  • decreto-legge-Art. 64, comma 3
  • decreto-legge-Art. 64, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 200/2009Depositata il 02/07/2009

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche - Ricorsi delle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata - Perdita retroattiva dell'efficacia della disposizione denunciata, espunta dal testo del decreto-legge in sede di conversione - Cessazione della materia del contendere.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 - il quale, nel testo originario, introduceva il comma 6- bis nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 - è stato convertito nella legge n. 189 del 2008 con l'esclusione del suddetto comma. La legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008 è entrata in vigore il 7 dicembre 2008 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008) e non ha previsto alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi in ragione delle disposizioni escluse; consegue, pertanto, che la perdita retroattiva di efficacia della disposizione non convertita determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalità del comma 6- bis dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 3 del decreto-legge 154 del 2008 e poi espunto dal testo di quest'ultimo decreto-legge in sede di conversione, sollevata dalle ricorrenti Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata. -In tema di cessazione del contendere, in senso analogo, v. le citate sentenze nn. 74/2009; 439 e 289/2008.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3 E POI ESPUNTO
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 200/2006Depositata il 18/05/2006

SENT. 200/06 B. GRAZIA - DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA ESPRESSA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - RIFIUTO OPPOSTO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA INSUSSISTENZA IN CAPO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL POTERE DI PROPOSTA E DI CODECISIONE - CONSEGUENTE CONFIGURAZIONE QUALI ATTI DOVUTI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE E DELLA SUCCESSIVA CONTROFIRMA - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONFLITTO, DA PARTE DELLA CORTE, NELLE CONCRETE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA - ATTO DI CLEMENZA FINALIZZATO A MITIGARE O ELIDERE IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER ECCEZIONALI RAGIONI UMANITARIE - RICONDUCIBILITÀ ALLA POTESTÀ DECISIONALE DEL CAPO DELLO STATO - SOLLECITAZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA O ASSUNZIONE DELLA INIZIATIVA DI CONCEDERE LA GRAZIA - DISSENSO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - INDEBITO RIFIUTO DI DARE CORSO AL PROCEDIMENTO IN RAGIONE DELLA NATURA FORMALE DELLA CONTROFIRMA - NON SPETTANZA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL POTERE DI RIFIUTARE DI DARE CORSO ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONCEDERE LA GRAZIA A OVIDIO BOMPRESSI - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA NOTA MINISTERIALE 24 NOVEMBRE 2004.

Non spetta al Ministro della Giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi e conseguente va annullato l'impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004, con la quale il Ministro della Giustizia aveva opposto il proprio rifiuto di dare corso alla predetta determinazione del Capo dello Stato. Ed invero, una volta recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente la necessità di riconoscere nell'esercizio di tale potere - conformemente anche alla lettera dell'art. 87, undicesimo comma, Cost. - una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo super partes , «rappresentante dell'unità nazionale», estraneo a quello che viene definito il "circuito" dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza, sicché, qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento dell'attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l'iniziativa di concedere la grazia, il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all'istruttoria e di concluderla, determinando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato le ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento, in quanto ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del procedimento volto all'adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all'adozione dell'atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro, con la conseguenza che, a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione dell'atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della Giustizia, costituisce l'atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell'istruttoria e del procedimento seguito e che l'assunzione della responsabilità politica e giuridica del Ministro controfirmante, a norma dell'art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell'atto di clemenza. > >- Sulla peculiare connotazione funzionale del potere di grazia, che tende a favorire l'emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale, v. sentenza n. 134/1976. > >- Sul consolidato orientamento che, con implicito riferimento al principio di separazione dei poteri, esclude ogni coinvolgimento di esponenti del Governo nella fase dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna, in ragione della sua giurisdizionalizzazione ed in ossequio al principio secondo il quale solo l'autorità giudiziaria può interloquire in materia di esecuzione penale, v. citate sentenze n. 274/1990, n. 114/1979, n. 192/1976, n. 204 e n. 110/1974.

Norme citate

  • nota del ministro della giustizia-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 357/2005Depositata il 30/09/2005

ORD. 357/05 A. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - IMMUNITÀ - POTERE DI ESTERNAZIONE - DICHIARAZIONI RESE DA UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL CORSO DEL MANDATO PRESIDENZIALE - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI NEI SUOI CONFRONTI - SENTENZA DELLA CORTE D?APPELLO DI ROMA, IN SEDE DI RINVIO, DI AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL?EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - RICORSO DEL SOGGETTO GIÀ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (NON PIÙ RIVESTENTE LA CARICA PRESIDENZIALE) PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ALLEGATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI - DELIBAZIONE PRELIMINARE SULL?AMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.

E? ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di 'ex' Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte di appello di Roma, in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla suddetta Corte di appello, in sede di rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal Presidente Cossiga nel corso del mandato presidenziale. Infatti, sotto il profilo soggettivo, la Corte ha già ritenuto la legittimazione del senatore Cossiga, come 'ex' Presidente della Repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato nei confronti di atti del potere giudiziario. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da parte dell'autorità giudiziaria, per il tramite dell'impugnata decisione, delle prerogative costituzionali di un 'ex' Presidente della Repubblica, come riconosciute da questa Corte nella sentenza n. 154 del 2004. - Vedi, citata, ordinanza n. 455/2002.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 89
  • Costituzione-Art. 90
  • legge-Art. 37
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 26

Pronuncia 354/2005Depositata il 28/09/2005

ORD. 354/05. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - POTERE DI GRAZIA - INVITO RIVOLTO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI PREDISPORRE IL DECRETO DI GRAZIA - DINIEGO OPPOSTO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLA GRAZIA - DEDOTTA NATURA DI ATTO DOVUTO DELLA PROPOSTA MINISTERIALE E DELLA CONTROFIRMA DEL DECRETO PRESIDENZIALE - DELIBAZIONE PRELIMINARE SULL?AMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ, ALLO STATO, DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.

E? ammissibile - in base ad una preliminare ed interlocutoria valutazione, che lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione, relativamente anche ai profili attinenti alla stessa ammissibilità del ricorso - il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti del Ministro della giustizia, «in relazione al rifiuto, da questi opposto, di dare corso alla determinazione, da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi», rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo Ministro al Capo dello Stato.

Norme citate

  • nota del ministro della giustizia-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 87
  • Costituzione-Art. 89
  • legge-Art. 37
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 26

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.