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Pronuncia 200/2006

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro della giustizia ha dichiarato di non dare corso alla determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica nei confronti del Ministro della giustizia, notificato il 29 novembre 2005, depositato in cancelleria il successivo 1° dicembre ed iscritto al n. 25 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito. Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; udito l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente della Repubblica.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara, in accoglimento del ricorso, che non spettava al Ministro della giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi e, pertanto, dispone l'annullamento della impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfonso Quaranta

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MARINI

Massime

SENT. 200/06 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GRAZIA - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Presidente della Repubblica avverso il rifiuto del Guardasigilli «di formulare la proposta di grazia» e di predisporre il relativo decreto di concessione, malgrado il Capo dello Stato avesse manifestato la propria determinazione di volere concedere a favore dell'interessato il provvedimento di clemenza, sussiste, sulla base dell'art. 110 Cost., la legittimazione passiva del Ministro della Giustizia, il quale è competente, ratione materiae , ad effettuare l'istruttoria sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo ed a curarne l'esecuzione. > >- Il conflitto è stato, prima facie , ritenuto ammissibile con ordinanza n. 354/2005. > >- Sulla esclusione di «un'interpretazione restrittiva» dell'art. 110 Cost. in ordine alla legittimazione passiva del Ministro della Giustizia in sede di conflitto di attribuzione, v. citate sentenze n. 383/1993, n. 142/1973 e n. 168/1963. > >- Sulla legittimazione passiva del Ministro della Giustizia a resistere nei giudizi per conflitto quale «diretto titolare delle competenze determinate dall'art. 110 della Costituzione», il cui esercizio venga assunto come causa di menomazione delle attribuzioni di altri poteri dello Stato, v. citata sentenza n. 379/1992.

Parametri costituzionali

SENT. 200/06 B. GRAZIA - DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA ESPRESSA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - RIFIUTO OPPOSTO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA INSUSSISTENZA IN CAPO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL POTERE DI PROPOSTA E DI CODECISIONE - CONSEGUENTE CONFIGURAZIONE QUALI ATTI DOVUTI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE E DELLA SUCCESSIVA CONTROFIRMA - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONFLITTO, DA PARTE DELLA CORTE, NELLE CONCRETE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA - ATTO DI CLEMENZA FINALIZZATO A MITIGARE O ELIDERE IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER ECCEZIONALI RAGIONI UMANITARIE - RICONDUCIBILITÀ ALLA POTESTÀ DECISIONALE DEL CAPO DELLO STATO - SOLLECITAZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA O ASSUNZIONE DELLA INIZIATIVA DI CONCEDERE LA GRAZIA - DISSENSO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - INDEBITO RIFIUTO DI DARE CORSO AL PROCEDIMENTO IN RAGIONE DELLA NATURA FORMALE DELLA CONTROFIRMA - NON SPETTANZA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL POTERE DI RIFIUTARE DI DARE CORSO ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONCEDERE LA GRAZIA A OVIDIO BOMPRESSI - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA NOTA MINISTERIALE 24 NOVEMBRE 2004.

Non spetta al Ministro della Giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi e conseguente va annullato l'impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004, con la quale il Ministro della Giustizia aveva opposto il proprio rifiuto di dare corso alla predetta determinazione del Capo dello Stato. Ed invero, una volta recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente la necessità di riconoscere nell'esercizio di tale potere - conformemente anche alla lettera dell'art. 87, undicesimo comma, Cost. - una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo super partes , «rappresentante dell'unità nazionale», estraneo a quello che viene definito il "circuito" dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza, sicché, qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento dell'attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l'iniziativa di concedere la grazia, il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all'istruttoria e di concluderla, determinando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato le ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento, in quanto ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del procedimento volto all'adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all'adozione dell'atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro, con la conseguenza che, a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione dell'atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della Giustizia, costituisce l'atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell'istruttoria e del procedimento seguito e che l'assunzione della responsabilità politica e giuridica del Ministro controfirmante, a norma dell'art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell'atto di clemenza. > >- Sulla peculiare connotazione funzionale del potere di grazia, che tende a favorire l'emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale, v. sentenza n. 134/1976. > >- Sul consolidato orientamento che, con implicito riferimento al principio di separazione dei poteri, esclude ogni coinvolgimento di esponenti del Governo nella fase dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna, in ragione della sua giurisdizionalizzazione ed in ossequio al principio secondo il quale solo l'autorità giudiziaria può interloquire in materia di esecuzione penale, v. citate sentenze n. 274/1990, n. 114/1979, n. 192/1976, n. 204 e n. 110/1974.

Norme citate

  • nota del ministro della giustizia-Art.

Parametri costituzionali