Pronuncia 200/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2 ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo con ricorsi notificati il 16-17, il 20 e il 24-28 ottobre, il 14 e il 19 novembre, il 3, il 5 e il 6 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 28 ottobre, il 20 e il 26 novembre, il 10, il 12 e il 22 dicembre 2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97 e 101 del registro ricorsi 2008. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora per la Regione Toscana, Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia, Mariano Calogero per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008); 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008); 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe; 5) dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA

Relatore: Alfonso Quaranta

Data deposito: Thu Jul 02 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Abruzzo - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 64, commi da 1 a 4, e comma 6- bis , introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 nonché all'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

V. titoletto.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 1
  • decreto-legge-Art. 64, comma 2
  • decreto-legge-Art. 64, comma 3
  • decreto-legge-Art. 64, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche - Ricorsi delle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata - Perdita retroattiva dell'efficacia della disposizione denunciata, espunta dal testo del decreto-legge in sede di conversione - Cessazione della materia del contendere.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 - il quale, nel testo originario, introduceva il comma 6- bis nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 - è stato convertito nella legge n. 189 del 2008 con l'esclusione del suddetto comma. La legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008 è entrata in vigore il 7 dicembre 2008 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008) e non ha previsto alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi in ragione delle disposizioni escluse; consegue, pertanto, che la perdita retroattiva di efficacia della disposizione non convertita determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalità del comma 6- bis dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 3 del decreto-legge 154 del 2008 e poi espunto dal testo di quest'ultimo decreto-legge in sede di conversione, sollevata dalle ricorrenti Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata. -In tema di cessazione del contendere, in senso analogo, v. le citate sentenze nn. 74/2009; 439 e 289/2008.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3 E POI ESPUNTO
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche - Ricorso della Regione Siciliana - Dipendenza della lesività della disposizione censurata da disposizione di decreto-legge venuta meno in sede di conversione - Conseguente cessazione della materia del contendere della questione.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6- bis , del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r ) e 17, lettera d ), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione. Infatti, dal momento che la lesività dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 è stata prospettata come conseguenza della vigenza del comma 6- bis dell'art. 64 sopra citato - in ordine al quale è stata disposta la cessazione della materia del contendere - quest'ultima inevitabilmente coinvolge anche l'impugnazione dell'art. 4 in questione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 4, comma 2

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Insegnante unico della scuola primaria - Ricorso della Regione Abruzzo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri - Estinzione del processo.

Deve essere dichiarato estinto il giudizio promosso in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 Cost., essendo intervenuta la rinuncia da parte della ricorrente, seguita dalla sua accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione di parametri numericamente indicati - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., in quanto priva di consistenti elementi argomentativi atti a suffragarla, essendosi la ricorrente, limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse «le competenze regionali in materia di istruzione» rientranti «nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione».

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 1
  • decreto-legge-Art. 64, comma 2
  • legge-Art.

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione dell'art. 120 Cost. - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.

È inammissibile, per mancanza di deduzioni sul punto, la questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione dell'art. 120 Cost.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 1
  • decreto-legge-Art. 64, comma 2
  • decreto-legge-Art. 64, comma 3
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Distinzione tra le "norme generali sull'istruzione" e i "principi fondamentali" di tale materia - Svolgimento attuativo dei secondi da parte delle normative regionali di dettaglio.

Le "norme generali sull'istruzione" sono disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale, e dunque non possono essere qualificate come espressive di princípi fondamentali della materia dell'istruzione.

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso dei docenti - Ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari - Revisione dei criteri di formazione delle classi - Rimodulazione dell'organizzazione della didattica e delle scuole primarie - Revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici - Ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di formazione per gli adulti - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Disposizioni preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in materia scolastica - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere da a) ad f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), trattandosi di disposizioni qualificabili come "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n) ,Cost.), dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in tema: di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti; di ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari; di revisione dei criteri di formazione delle classi; di rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie; di revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti. Si tratta, dunque, di disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale, e dunque non possono essere qualificate come espressive di princípi fondamentali della materia dell'istruzione; ne consegue che le norme impugnate, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono all'esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane strumentali disponibili da adottare mediante atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Esistenza di titoli di legittimazione statale a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione generale nazionale in tema di istruzione quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce che, per realizzare le finalità dell'intero art. 64, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, predisponga «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico». Ciò in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione" delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a ) ad f ), dell'art. 64 legittima l'adozione dell'atto di programmazione. La circostanza che con il d.lgs. n. 112 del 1998 le Regioni siano state delegate dallo Stato, sul piano meramente amministrativo, a provvedere in materia di programmazione scolastica (in particolare, dell'offerta formativa) e in materia di organizzazione scolastica territoriale non toglie che, in sede nazionale, lo Stato abbia un autonomo titolo di legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione, quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale. Oggetto di quella delega era, né poteva essere diversamente, l'attività amministrativa di programmazione dell'offerta formativa a livello regionale, non già quella generale prevista per l'intero territorio nazionale. Va aggiunto, con riferimento agli interventi e alle misure di razionalizzazione del sistema scolastico, che data la valenza delle disposizioni in esame sull'intero territorio nazionale per le rilevate esigenze di unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al servizio scolastico, deve ritenersi sufficiente - ai fini di garantire il coinvolgimento delle Regioni in tale operazione - la sola acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Attuazione del piano programmatico mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Esistenza di titoli di legittimazione statale a disciplinare la struttura essenziale del sistema scolastico nazionale attraverso regolamenti di delegificazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce che «per l'attuazione del piano di cui al comma 3» (e per assicurarne la puntuale attuazione) lo Stato è legittimato ad emanare regolamenti governativi di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, «sentita la Conferenza unificata», anche modificando le disposizioni legislative vigenti sulla base dei criteri innanzi indicati, in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione" delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a ) ad f ), dell'art. 64 legittima la previsione della fonte regolamentare statale per la loro concreta esecuzione. In particolare, con riguardo alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Sul punto, va chiarito che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le "norme generali sull'istruzione" - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere "attuazione" anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze. Tali principi nella specie sono stati rispettati, in quanto il legislatore statale ha posto una disciplina in linea con il modello di delegificazione prefigurato dal citato art. 17, comma 2. Infatti, la normativa in esame ha, in primo luogo, autorizzato l'emanazione di atti normativi secondari delegati in una materia che non è coperta da riserva assoluta di legge. In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo «norme generali regolatrici della materia», cui fa riferimento il citato art. 17, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale. -In materia di offerta formativa integrata tra istruzione e istruzione professionale, v. la citata sentenza n. 13/2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Programma di razionalizzazione della rete scolastica - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione", di competenza esclusiva statale, con sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa, attraverso l'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. Non è, infatti, irragionevole la scelta di assegnare allo Stato le funzioni amministrative, considerate le esigenze di esercizio unitario dettate dal programma di razionalizzazione della rete scolastica, che richiede unitarietà sia di disegno, sia di realizzazione. Nella specie, la normativa impugnata ha ravvisato come maggiormente adatto, in ragione delle obiettive esigenze di gestione unitaria sull'intero territorio nazionale delle funzioni di programmazione, proprio il livello statale. Sul piano procedimentale, la normativa stessa ha, inoltre, previsto un sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa mediante la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 3
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare dello Stato, di criteri, tempi e modalità per la determinazione, l'articolazione e il dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 4, lettera f-bis ) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale prevede che, con atto regolamentare, si dovrà provvedere alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica», trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. Agli effetti del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, ciò che rileva è il riferimento al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, che è un ambito di spettanza regionale. Sul punto, la Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere a ) e b ), del d.lgs. n. 112 del 1998 aveva già delegato alle Regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica; dall'altro, l'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 aveva disposto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni. Proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come "norma generale sull'istruzione", invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari. -In senso analogo, v. la citata sentenza n. 34 del 2005.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare statale, della chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 64, comma 4, lettera f-ter ) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale demanda al regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti, trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. La disposizione impugnata opera un'estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali. La disposizione in esame, per il suo contenuto precettivo, non può, pertanto, trovare svolgimento in sede regolamentare, atteso che al regolamento governativo non è consentito intervenire, in ossequio al principio della separazione delle competenze, in ambiti materiali la cui disciplina spetta anche alle fonti regionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Istanza di sospensione delle norme impugnate formulata dalle Regioni Piemonte e Calabria - Richiesta assorbita dall'intervenuta pronuncia nel merito.

L'istanza di sospensione delle norme impugnate (decret-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, commi da 1 a 4 e comma 6- bis , introdotto dall'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154) formulata dalle Regioni Piemonte e Calabria deve ritenersi assorbita dalla pronuncia intervenuta nel merito.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 64, comma 1
  • decreto-legge-Art. 64, comma 2
  • decreto-legge-Art. 64, comma 3
  • decreto-legge-Art. 64, comma 4
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3