Pronuncia 200/2009
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2 ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo con ricorsi notificati il 16-17, il 20 e il 24-28 ottobre, il 14 e il 19 novembre, il 3, il 5 e il 6 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 28 ottobre, il 20 e il 26 novembre, il 10, il 12 e il 22 dicembre 2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97 e 101 del registro ricorsi 2008. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora per la Regione Toscana, Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia, Mariano Calogero per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008); 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008); 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe; 5) dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA
Relatore: Alfonso Quaranta
Data deposito: Thu Jul 02 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Abruzzo - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 64, commi da 1 a 4, e comma 6- bis , introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 nonché all'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 1
- decreto-legge-Art. 64, comma 2
- decreto-legge-Art. 64, comma 3
- decreto-legge-Art. 64, comma 6
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 3
- decreto-legge-Art. 4
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 89
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- legge costituzionale-Art. 10
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche - Ricorsi delle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata - Perdita retroattiva dell'efficacia della disposizione denunciata, espunta dal testo del decreto-legge in sede di conversione - Cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 6
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 3 E POI ESPUNTO
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 89
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 119
- legge costituzionale-Art. 10
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
- Costituzione-Art. 120
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche - Ricorso della Regione Siciliana - Dipendenza della lesività della disposizione censurata da disposizione di decreto-legge venuta meno in sede di conversione - Conseguente cessazione della materia del contendere della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 120
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- legge costituzionale-Art. 10
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Insegnante unico della scuola primaria - Ricorso della Regione Abruzzo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri - Estinzione del processo.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 6
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione di parametri numericamente indicati - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 1
- decreto-legge-Art. 64, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Misure di razionalizzazione del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione dell'art. 120 Cost. - Insussistenza di argomenti atti a suffragarla - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 1
- decreto-legge-Art. 64, comma 2
- decreto-legge-Art. 64, comma 3
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Istruzione - Istruzione pubblica - Distinzione tra le "norme generali sull'istruzione" e i "principi fondamentali" di tale materia - Svolgimento attuativo dei secondi da parte delle normative regionali di dettaglio.
Parametri costituzionali
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso dei docenti - Ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari - Revisione dei criteri di formazione delle classi - Rimodulazione dell'organizzazione della didattica e delle scuole primarie - Revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici - Ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di formazione per gli adulti - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Disposizioni preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in materia scolastica - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane strumentali disponibili da adottare mediante atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Esistenza di titoli di legittimazione statale a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione generale nazionale in tema di istruzione quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 138
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Attuazione del piano programmatico mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione della potestà legislativa concorrente riservata alle Regioni nella materia "istruzione" - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato - Esistenza di titoli di legittimazione statale a disciplinare la struttura essenziale del sistema scolastico nazionale attraverso regolamenti di delegificazione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 138
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Programma di razionalizzazione della rete scolastica - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alle "norme generali dell'istruzione", di competenza esclusiva statale, con sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa, attraverso l'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 3
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare dello Stato, di criteri, tempi e modalità per la determinazione, l'articolazione e il dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 138
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Definizione, con atto regolamentare statale, della chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia - Invasione degli spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni nella materia "istruzione", trattandosi di interventi da valutare in relazione alla specificità delle singole realtà territoriali - Insussistenza della potestà regolamentare statale - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 138
Istruzione - Istruzione pubblica - Organizzazione scolastica - Istanza di sospensione delle norme impugnate formulata dalle Regioni Piemonte e Calabria - Richiesta assorbita dall'intervenuta pronuncia nel merito.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 64, comma 1
- decreto-legge-Art. 64, comma 2
- decreto-legge-Art. 64, comma 3
- decreto-legge-Art. 64, comma 4
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 3