Pronuncia 446/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), e dell'art. 2 (rectius: art. 1) del regolamento approvato con d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Lee Nance Reginald, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno il Giudice costituzionale Mauro Ferri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955 n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c della detta Convenzione; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 1 del d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951); sollevate entrambe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Mauro Ferri
Data deposito: Fri Oct 12 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 446/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - MERO ERRORE MATERIALE - CORREZIONE DA PARTE DELLA CORTE - POSSIBILITA'.
SENT. 446/90 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 2
- Convenzione internazionale-Art. VII, PAR.3
Parametri costituzionali
SENT. 446/90 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COORDINAMENTO FRA LA GIURISDIZIONE ITALIANA E QUELLA STRANIERA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE O PREVISIONI DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' (O PROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE - DIVIETI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.
Parametri costituzionali
SENT. 446/90 D. COMPETENZA E GIURIDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI DELLA N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - FACOLTA' ATTRIBUTIVA AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1