Pronuncia 446/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), e dell'art. 2 (rectius: art. 1) del regolamento approvato con d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Lee Nance Reginald, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno il Giudice costituzionale Mauro Ferri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955 n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c della detta Convenzione; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 1 del d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951); sollevate entrambe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Fri Oct 12 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 446/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - MERO ERRORE MATERIALE - CORREZIONE DA PARTE DELLA CORTE - POSSIBILITA'.

L'indicazione della disposizione censurata contenuta nell'ordinanza di rimessione puo' essere corretta dalla Corte costituzionale ove risulti che il giudice "a quo" e' incorso in un evidente errore materiale. - S. nn. 47/1962, 138/1986 e 115/1990.

SENT. 446/90 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il principio del giudice naturale precostituito per legge presiede alla disciplina delle competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento, e dunque e' del tutto estraneo a fattispecie - come quella che prevede la facolta' di rinuncia dello Stato italiano alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O. di stanza in Italia - dalla cui applicazione dipende non gia' quale giudice debba procedere, ma se vi debba essere un processo nello Stato italiano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, l. 30 novembre 1955 n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c, della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951). - S. n. 96/1973; sulla portata del principio del giudice naturale, v. S. nn. 77/1977 e 127/1979.

Norme citate

  • legge-Art. 2
  • Convenzione internazionale-Art. VII, PAR.3

Parametri costituzionali

SENT. 446/90 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COORDINAMENTO FRA LA GIURISDIZIONE ITALIANA E QUELLA STRANIERA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE O PREVISIONI DI CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' (O PROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE - DIVIETI COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.

Nell'ambito della cooperazione tra Stati - cui l'ordinamento italiano mostra significativa disponibilita' agli artt. 10, 11 e 26 Cost. - non puo' ritenersi vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario il potere di rinunciare alla giurisdizione, in se' considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita. - S. nn. 48/1979, 14/1964.

SENT. 446/90 D. COMPETENZA E GIURIDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI MILITARI DELLA N.A.T.O. DI STANZA IN ITALIA - RINUNCIA DELLO STATO ITALIANO ALL'ESERCIZIO PRIORITARIO DI ESSA - FACOLTA' ATTRIBUTIVA AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile - per aver ad oggetto una norma regolamentare, come tale sindacabile non dalla Corte costituzionale ma dal giudice chiamato ad applicarla - la questione di costituzionalita' dell'art. 1, d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666, nella parte in cui "attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O.". (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 104, comma primo, e 112 Cost.).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1

Parametri costituzionali