Pronuncia 609/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 novembre e il 2 dicembre 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Marcinkus Paul ed altri, iscritte ai nn. 855 e 860 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55/prima s.s. dell'anno 1987. Visti gli atti di costituzione di Marcinkus Paul ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte, Paolo Roscioni e Adolfo Gatti per Marcinkus Paul ed altri e l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 6 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito: Wed Jun 08 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 609/88. CHIESA CATTOLICA - ENTE CENTRALE - DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI - GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.

In considerazione delle caratteristiche proprie del vigente processo penale, l'accertamento del difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nell'ambito di un procedimento incidentale comporta, ove abbia assunto i caratteri della definitivita', anche la chiusura del procedimento principale, onde il giudice di questo deve solo dichiarare concluso il processo dando atto dell'improcedibilita' dell'azione per difetto di giurisdizione e non puo' sollevare in tale fase questioni di legittimita' costituzionale. (Sono conseguentemente inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice a quo accertato con sentenza irrevocabile, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la l. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui esclude l'esercizio della giurisdizione nei confronti di dirigenti ed amministratori degli enti centrali della Chiesa cattolica, in riferimento agli artt. 1, 7, 102, 112, 3, 24 e 25 Cost.). cfr. Corte cost.: n. 520/87.

Norme citate

  • trattato tra Italia e Santa Sede-Art. 11
  • legge-Art.