Pronuncia 925/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Deiana Attilio, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Pretore di Sestri Ponente nel procedimento penale a carico di Camberini Franco, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bonino Emma, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986; 4) ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986; 5) ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal Pretore di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Danieli Gianni Luca, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987. Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986; b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Trento con ordinanza del 26 novembre 1985, dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 4 aprile 1986, dal Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986, dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 17 giugno 1986 e dal Pretore di Monfalcone con ordinanza del 25 maggio 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Thu Jul 28 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 925/88 A. BESTEMMIA - FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE "RELIGIONE DELLO STATO", A SEGUITO DELLE MODIFICHE CONCORDATARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Riguardo al reato di bestemmia, l'espressione "religione dello Stato", di cui all'art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e, cioe', quello - riconosciuto anche dalla Cassazione - di "religione cattolica", atteso che quest'ultima era la religione dello Stato secondo la qualificazione definitivamente superata con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalita' 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. N. 925/88 B. BESTEMMIA - INCRIMINAZIONE DELLE SOLE OFFESE ALLA RELIGIONE CATTOLICA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Se e' vero che il punto I del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929 (accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121) rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione basata soltanto sul maggiore o minor numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose, cio' non toglie che la limitazione insita nell'articolo 724, comma primo, cod.pen. - a tenor del quale soltanto le offese contro la religione cattolica integrano il reato di bestemmia - puo' trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione che il comportamento vietato concerne un fenomeno di malcostume divenuto da tempo cattiva abitudine per molti; fermo restando che al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con le altre religioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 724, comma primo, cod.pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost.). - v. S.nn. 79/1958, 14/1973.