Pronuncia 249/2016

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-22 luglio 2015, depositato in cancelleria il 29 luglio 2015 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale). Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito: Fri Nov 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Ricorso in via principale - Carenza di svolgimento argomentativo riguardo ad alcuni dei parametri evocati - Censure prive della necessaria chiarezza - Inammissibilità.

Le censure dei commi 1 e 2 dell'art. 1.2 della legge della Regione Abruzzo n. 2 del 2008, introdotti dall'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, e quella dell'intero testo del medesimo art. 1 di quest'ultima legge - rispettivamente proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 41, 42, 43 e 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE - non raggiungono la soglia minima di chiarezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, in quanto nelle prime manca qualsiasi argomentazione relativamente al parametro evocato, mentre la seconda è, nel suo complesso, del tutto carente di supporto motivazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006, sulla necessaria soglia minima di chiarezza delle impugnazioni in via principale ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale costituisce onere del ricorrente non solo identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma anche esporre una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015, n. 259 e n. 39 del 2014; sentenze n. 184 del 2012, n. 119 del 2010, n. 261 del 1995 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 1
  • legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 1
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 1 INTERO TESTO
  • legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 2

Parametri costituzionali

Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione delle centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti - Limitazione alle sole zone industriali dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori - Impedimento a priori al raggiungimento dell'intesa con lo Stato richiesta dal principio di leale collaborazione - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale parziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 4, della legge n. 239 del 2004 e all'art. 52- quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 - l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. La disposizione censurata dal Governo, consentendo la localizzazione, mediante intesa, delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti nelle sole zone industriali dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori, si pone in contrasto con i principi fondamentali che dettano le condizioni e i requisiti necessari allo scopo di non ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti nonché dei connessi impianti di compressione a gas. Tali principi riconoscono agli organi statali un ruolo fondamentale nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, in ragione di esigenze di carattere unitario tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, e individuano nell'intesa (espressamente prevista dal citato art. 52- quinquies ) lo strumento di leale collaborazione ai fini della composizione della pluralità di interessi coinvolti. Proprio la centralità dell'intesa esclude la legittimità di misure unilaterali che, come il divieto di localizzazione in zone diverse da quelle individuate dalla Regione, impediscano a priori il suo raggiungimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2014 e n. 182 del 2013, dichiarative dell'incostituzionalità di analoghi divieti regionali di localizzazione ). Le disposizioni di leggi regionali relative alla localizzazione e alla realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, anche se collocate in zone sismiche, vanno ricondotte alla competenza legislativa concorrente nelle materie "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", rientranti nel terzo comma dell'art. 117 Cost., dovendo escludersi che possano essere ricondotte alle competenze esclusive di cui all'art. 117, comma secondo, lett. h ), m ) ed s ), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2014, n. 300 del 2013 ,n. 182 del 2013, n. 101 del 2013, n. 64 del 2013, n. 117 del 2013, n. 201 del 2012, n. 278 del 2010, n. 254 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004 ). Secondo un principio fissato dalla giurisprudenza costituzionale, in linea generale è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilità, o comunque l'estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2014 e n. 278 del 2010 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 1
  • legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 1

Parametri costituzionali

Energia - Norme della Regione Abruzzo - Distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti - Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Ricorso del Governo - Contrasto con la riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti energetici - Illegittimità costituzionale parziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, cost. - l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo - che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, secondo un criterio proporzionale legato al diametro delle condotte e alla loro pressione d'esercizio - si pone in contrasto con l'espressa riserva allo Stato della "determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia", fissata dall'art. 1, comma 7, lett. c ), della legge n. 239 del 2004. Tale riserva risponde alla necessità di salvaguardare l'uniformità delle soluzioni tecniche, la cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche nelle materie di legislazione concorrente. ( Precedente citato: sentenza n. 103 del 2006 ).

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 1
  • legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 2

Parametri costituzionali