Pronuncia 249/2016
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-22 luglio 2015, depositato in cancelleria il 29 luglio 2015 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)», nella parte in cui introduce l'art. 1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale). Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giancarlo Coraggio
Data deposito: Fri Nov 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Ricorso in via principale - Carenza di svolgimento argomentativo riguardo ad alcuni dei parametri evocati - Censure prive della necessaria chiarezza - Inammissibilità.
Norme citate
- legge della Regione Abruzzo-Art. 1
- legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 1
- legge della Regione Abruzzo-Art. 1 INTERO TESTO
- legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 43
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 120
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 43
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione delle centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti - Limitazione alle sole zone industriali dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori - Impedimento a priori al raggiungimento dell'intesa con lo Stato richiesta dal principio di leale collaborazione - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
- legge della Regione Abruzzo-Art. 1
- legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art. 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 52
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti - Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Ricorso del Governo - Contrasto con la riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti energetici - Illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
- legge della Regione Abruzzo-Art. 1
- legge della Regione Abruzzo-Art. ART. 1.2, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art. 1