Pronuncia 148/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.; 7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Gaetano Silvestri
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi - Reiezione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 32
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 1
- decreto-legge-Art. 14, comma 2
- decreto-legge-Art. 14, comma 7
- decreto-legge-Art. 14, comma 9
- decreto-legge-Art. 14, comma 19
- decreto-legge-Art. 14, comma 20
- decreto-legge-Art. 14, comma 21
- decreto-legge-Art. 14, comma 27
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Crisi economica - Ritenuta possibilità, da parte del Governo, di derogare temporaneamente alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni - Esclusione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 1
- decreto-legge-Art. 14, comma 2
- decreto-legge-Art. 14, comma 7
- decreto-legge-Art. 14, comma 9
- decreto-legge-Art. 14, comma 32
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 19
- decreto-legge-Art. 14, comma 20
- decreto-legge-Art. 14, comma 21
- decreto-legge-Art. 14, comma 27
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 43
- Costituzione-Art. 44
- Costituzione-Art. 45
- Costituzione-Art. 46
- Costituzione-Art. 47
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 53
- Costituzione-Art. 54
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in termini di fabbisogno e indebitamento netto nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle prerogative regionali in materia finanziaria - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 1
- decreto-legge-Art. 14, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Obbligo di riduzione della spesa per il personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 7
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 9
- decreto-legge-Art. 76, comma 7
- legge-Art.
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4 TER, comma 10
- legge-Art.
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 9
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 76, comma 7
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 4 TER, comma 10
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 - Obbligo imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno - Revoca di diritto di tutti gli incarichi e contratti di lavoro, con esclusione di indennizzo - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 19
- decreto-legge-Art. 14, comma 20
- decreto-legge-Art. 14, comma 21
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Riconoscimento della qualifica di "funzioni fondamentali dei comuni" alle funzioni amministrative indicate nell'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 14, comma 27
Parametri costituzionali
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 32
- legge-Art.
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 14, comma 32
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge costituzionale-Art. 10
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 3
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 119