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Pronuncia 148/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.; 7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: QUARANTA

Massime

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi - Reiezione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettata l'eccezione di tardività dei i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive, con la conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione. Infatti, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione». - In senso analogo, v. citata sentenza n. 232 del 2011.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 32
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • decreto-legge-Art. 14, comma 2
  • decreto-legge-Art. 14, comma 7
  • decreto-legge-Art. 14, comma 9
  • decreto-legge-Art. 14, comma 19
  • decreto-legge-Art. 14, comma 20
  • decreto-legge-Art. 14, comma 21
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Crisi economica - Ritenuta possibilità, da parte del Governo, di derogare temporaneamente alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni - Esclusione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettato l'assunto in virtù del quale le disposizioni impugnate troverebbero giustificazione, ai sensi dei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)», nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. Deve essere dunque ribadita l'inderogabilità dell'ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano situazioni eccezionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • decreto-legge-Art. 14, comma 2
  • decreto-legge-Art. 14, comma 7
  • decreto-legge-Art. 14, comma 9
  • decreto-legge-Art. 14, comma 32
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 19
  • decreto-legge-Art. 14, comma 20
  • decreto-legge-Art. 14, comma 21
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in termini di fabbisogno e indebitamento netto nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle prerogative regionali in materia finanziaria - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012», in quanto le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013); per altro verso le norme impugnate non prevedono strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa. - In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • decreto-legge-Art. 14, comma 2
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Obbligo di riduzione della spesa per il personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata - in relazione ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), di autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché a quello di leale collaborazione - la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter, in quanto si tratta di disposizioni ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituenti princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale». Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa. - In senso analogo v. citate sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007. - In tema di norme sanzionatorie configuranti principi di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 155 del 2011.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 7
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.

In relazione alla questione di legittimità concernente il comma 9 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, deve ritenersi che lo ius superveniens costituito dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 esclude che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato; sicché le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 9
  • decreto-legge-Art. 76, comma 7
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 4 TER, comma 10
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, il quale stabilisce che: 1) a carico degli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Infatti la disposizione denunciata ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». - In senso analogo, v. citata sentenza n. 108 del 2011

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 9
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 76, comma 7
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 4 TER, comma 10
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 - Obbligo imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno - Revoca di diritto di tutti gli incarichi e contratti di lavoro, con esclusione di indennizzo - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 19, 20 e 21 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa; il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Infatti le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 155 del 2011.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 19
  • decreto-legge-Art. 14, comma 20
  • decreto-legge-Art. 14, comma 21

Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Riconoscimento della qualifica di "funzioni fondamentali dei comuni" alle funzioni amministrative indicate nell'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 27 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, in quanto la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, dato che il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all'esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento; non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27

Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni, deve ritenersi che lo ius superveniens medio tempore intervenuto non ha inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 32
  • legge-Art.

Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra "virtuosi" e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite. Essendo questa la finalità della disposizione impugnata, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 32
  • legge-Art.

Parametri costituzionali