Pronuncia 26/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, promosso dal Tribunale ordinario di Rossano nel procedimento vertente tra Poste italiane spa e Achiropita Curia e altri, con ordinanza del 6 febbraio 2008, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di Poste italiane spa e di Achiropita Curia, Luca Ianni e Pietro Ianni; udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Andrea Sandulli per Poste italiane spa, Alfonso Celotto per Achiropita Curia e altri; deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, sollevata, in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dal Tribunale ordinario di Rossano, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Thu Feb 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Parametri indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assoluta carenza di motivazione circa la loro violazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. I parametri costituzionali indicati sono evocati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.

Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale - Diversità rispetto al novum ius - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974, va respinta la richiesta di rinvio al giudice a quo per ius superveniens , sub specie di orientamento giurisprudenziale [nel frattempo] consolidatosi. È pur vero, infatti, che la Corte di cassazione ha escluso il contrasto della norma censurata - che, sebbene abrogata, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 - con tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente, ma il suo intervento nomofilattico non costituisce un novum ius , da rimettere alla valutazione del giudice a quo , poiché attiene al diverso piano della interpretazione (ora per allora) della norma e viene, quindi, in rilievo ai fini della valutazione, nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale in ordine alla stessa sollevate.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.

Poste - Buoni postali fruttiferi - Modifiche peggiorative dei tassi di interesse - Possibilità di estensione, con decreto ministeriale, ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente allo stesso decreto - Denunciata violazione dell'affidamento dei risparmiatori e della tutela del risparmio postale, nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 173 del d.P.R. n. 156, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974. La norma censurata, consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di estendere con efficacia retroattiva le modificazioni, anche in peius , dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione, non ha irragionevolmente leso l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - che rifletteva un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi come i servizi bancari, sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse. Con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, la natura giuridica delle Poste italiane come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi da essa negoziati rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario. Anche il residuo ipotizzato profilo di contrasto con l'art. 47 Cost. muove, infine, dal presupposto del carattere "retroattivo" delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse dei buoni postali; la dimostrata erroneità di un tale presupposto già di per sé comporta l'infondatezza della censura in esame. ( Precedente citato: sentenza n. 173 del 2019 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.

Thema decidendum - Censura formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto al perimetro segnato dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, va ritenuta inammissibile la censura (peraltro solo in memoria) formulata dalla parte costituita, per la sua estraneità al perimetro del thema decidendum , quale segnato dall'ordinanza di rimessione.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.