Pronuncia 26/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, promosso dal Tribunale ordinario di Rossano nel procedimento vertente tra Poste italiane spa e Achiropita Curia e altri, con ordinanza del 6 febbraio 2008, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione di Poste italiane spa e di Achiropita Curia, Luca Ianni e Pietro Ianni; udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Andrea Sandulli per Poste italiane spa, Alfonso Celotto per Achiropita Curia e altri; deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, sollevata, in riferimento agli artt. 43 e 97 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dal Tribunale ordinario di Rossano, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Thu Feb 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Parametri indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assoluta carenza di motivazione circa la loro violazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale - Diversità rispetto al novum ius - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
Poste - Buoni postali fruttiferi - Modifiche peggiorative dei tassi di interesse - Possibilità di estensione, con decreto ministeriale, ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente allo stesso decreto - Denunciata violazione dell'affidamento dei risparmiatori e della tutela del risparmio postale, nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Censura formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto al perimetro segnato dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 173
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.