Pronuncia 160/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra Luigi Dimitri e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e altri, con ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione di Luigi Dimitri, della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), del CONI nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi gli avvocati Amina L'Abbate per Luigi Dimitri, Luigi Medugno per la FIGC, Giulio Napolitano e Alberto Angeletti per il CONI e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito: Tue Jun 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Evenienze successive alla rimessione - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rilevanza e ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 18
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente delle ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.
Rilevanza della questione incidentale - Riproposizione di questione analoga ad altra già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale - Assenza di nuovi argomenti - Eventuale causa di pronuncia di manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive - Tutela di annullamento - Riserva al giudice sportivo - Possibilità di proporre al giudice amministrativo la sola domanda di risarcimento del danno - Denunciata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi - Bilanciamento non irragionevole con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Giustizia amministrativa - Interessi legittimi - Tutela giurisdizionale di annullamento degli atti della pubblica amministrazione - Carattere costituzionalmente necessitato di tale forma di tutela - Esclusione - Discrezionalità del legislatore nel regolarne modi ed efficacia.
Parametri costituzionali
Sport - Natura originaria e autonoma dell'ordinamento giuridico sportivo - Limiti e condizioni per l'intervento del legislatore statale - Bilanciamento dell'autonomia di tale ordinamento con le altre garanzie costituzionali.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.