Pronuncia 134/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio di Stato, quinta sezione, nel procedimento vertente tra la Lega Toscana delle autonomie locali e altra e il Comune di Lastra a Signa, con ordinanza del 22 maggio 2015, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione della Lega Toscana delle autonomie locali e della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi gli avvocati Roberto Righi per la Lega Toscana delle autonomie locali, Mariangela Di Giandomenico per la Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Wed Jun 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Costituzione effettuata da associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo - Ammissibilità.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è ammissibile la costituzione della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), in quanto associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo. Il soggetto intervenuto ad adiuvandum nel giudizio a quo è legittimato a costituirsi nel relativo giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 271, comma 2

Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile per lacune motivazionali dell'atto introduttivo - Insussistenza di tali carenze nella nuova ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la relativa ordinanza di rimessione non è affetta dalle carenze che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2014, a dichiarare inammissibile per difetto di motivazione analoga questione precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di Stato [nel medesimo procedimento e grado di giudizio].

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 271, comma 2

Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede la possibilità, per enti locali, loro aziende e associazioni di Comuni, di disporre il distacco di proprio personale presso le associazioni di enti locali ivi nominativamente indicate ("organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni"), anziché presso le associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative". Da un lato, la norma censurata è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell'ente distaccante, un sostegno all'attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative; d'altro lato, l'estensione della possibilità di distacco di personale a favore delle associazioni "maggiormente rappresentative" degli enti locali non contemplate dalla medesima norma potrebbe ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esigesse la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis. Nella specie, non può essere disconosciuta l'eterogeneità delle discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l'una, alla materia sindacale e, in particolare, al criterio di selezione della "maggiore rappresentatività", enucleato dalla giurisprudenza costituzionale in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali e, l'altra, alla particolare materia della riscossione dei contributi associativi da parte delle associazioni degli enti locali. ( Precedenti citati: sentenza n. 231 del 2013, sul criterio della "maggiore rappresentatività" delle associazioni sindacali; sentenze n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997, ordinanza n. 398 del 2001 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 271, comma 2

Parametri costituzionali

Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione della libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 272 del 2000, sollevate dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 18 Cost., nonché agli artt. 114, 118 e 119 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe la libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria. La norma censurata non comprime la libertà di associazione e di scelta dell'associazione di riferimento, poiché l'eventuale condizionamento che, secondo il rimettente, ne deriverebbe non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 271, comma 2

Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 97 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. La norma censurata - limitando l'ambito di applicazione dell'istituto del distacco di personale, i cui oneri di spesa rimangono, peraltro, a carico degli enti locali distaccanti - asseconda la funzionalità dell'azione amministrativa di questi ultimi, e dunque non viola il principio di buon andamento; inoltre, poiché la possibilità di essere destinatarie del beneficio in questione non fonda pretese da parte delle associazioni (neanche di quelle menzionate dalla norma), né determina conseguenti obblighi degli enti locali, questi ultimi non sono tenuti, nei confronti dei soggetti che vi entrino in contatto, a condotte amministrative non rispettose del principio di uguaglianza e, in definitiva, del principio di imparzialità.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 271, comma 2

Parametri costituzionali