Pronuncia 134/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio di Stato, quinta sezione, nel procedimento vertente tra la Lega Toscana delle autonomie locali e altra e il Comune di Lastra a Signa, con ordinanza del 22 maggio 2015, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione della Lega Toscana delle autonomie locali e della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi gli avvocati Roberto Righi per la Lega Toscana delle autonomie locali, Mariangela Di Giandomenico per la Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Wed Jun 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Costituzione effettuata da associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo - Ammissibilità.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 271, comma 2
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile per lacune motivazionali dell'atto introduttivo - Insussistenza di tali carenze nella nuova ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 271, comma 2
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 271, comma 2
Parametri costituzionali
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione della libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 271, comma 2
Parametri costituzionali
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 271, comma 2