Pronuncia 170/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150» come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel procedimento relativo a M. E. con ordinanza del 28 luglio 2017, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di M. E., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 3 luglio 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Aldo Loiodice per M. E. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
- legge-Art. 1, comma 3
Ordinamento giudiziario - Illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, anche per i magistrati fuori ruolo organico, in quanto collocati in aspettativa per motivi elettorali - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e dei diritti fondamentali di natura politica, nonché denunciato abuso della facoltà del legislatore di porre limiti al loro esercizio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
- legge-Art. 1, comma 3