Pronuncia 13/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 165 e seguenti del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Rettifica di atto dello stato civile" promosso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti di Lenzi Vieri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Thu Feb 03 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 13/94 A. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE - RICONOSCIMENTO E GARANZIA NELL'ART. 2 COST. - COROLLARI - TUTELA DEL NOME QUALE SEGNO DISTINTIVO E IDENTIFICATIVO DELLA PERSONA NELLA SUA VITA DI RELAZIONE.

Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identita' personale, di cui il nome - enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. - rappresenta il primo e piu' immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 13/94 B. NOME - CAMBIAMENTO DEL COGNOME PER RAGIONI INDIPENDENTI DAL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE - RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE - RICONOSCIMENTO ALL'INTERESSATO DEL DIRITTO A MANTENERE IL COGNOME ORIGINARIAMENTE ATTRIBUITOGLI, OVE QUESTO SIA DIVENUTO AUTONOMO SEGNO DISTINTIVO DELLA SUA IDENTITA' PERSONALE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome gia' attribuito ad un soggetto non e' quello spettantegli per legge in base allo 'status familiae', l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile e' soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non puo' condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identita' personale, tutelata dall'art. 2 Cost.; tanto piu' che, nel caso in cui la rettifica riguardi persona in eta' avanzata con discendenti, la negazione dell'interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone. Pertanto, l'art. 165 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 2 Cost. - nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identita' personale. - Sul diritto all'identita' personale, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 165

Parametri costituzionali