Pronuncia 202/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), promosso con ordinanza emessa l'8 settembre 1990 dal giudice Conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Russis Vito Nicola ed altro e U.S.L. RM/4 ed altri iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione di De Russis Vito Nicola e di Candidi Franco; Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avvocati Carlo Rienzi, Roberto Canestrelli, Nicolò Paoletti per De Russis Vito Nicola, nonché Paolo Ferrari e Carlo Mezzanotte per Candidi Franco;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 17, 32 e 97 della Costituzione, sollevata dal giudice Conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 maggio 1991. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue May 07 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 202/91 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMARE IN DETERMINATI LOCALI E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - NON OPERATIVITA' DEL DIVIETO NEGLI UFFICI DEL PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI, NEGLI UFFICI POSTALI E NEI RISTORANTI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUI DIRITTI ALLA SALUTE, AL LAVORO E SULLA LIBERTA' DI RIUNIONE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE -

La sentenza additiva richiesta, volta ad estendere il divieto di fumare, gia' operante in determinati luoghi, in altri, quali gli uffici postali, quelli del pronto soccorso degli ospedali ed i ristoranti, postula una scelta, fra le varie possibili, riservata alla discrezionalita' del legislatore, alla cui attenzione, pero', deve essere posta la necessita' di apprestare una piu' incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale primario e costituzionalmente garantito.

Norme citate

  • legge-Art. 1 LETT.A E B

SENT. 202/91 B. RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA SPECIFICA PER INOSSERVANZA DI NORME - RILEVANZA - CONDIZIONI - VIGENZA E CONOSCIBILITA' DELLA NORMA AL MOMENTO DEL FATTO.

Secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e - cosi' come interpretata - la stessa Convenzione dei diritti dell'uomo (artt. 5, 6 e 7), nei giudizi di responsabilita' civile per risarcimento di danni la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone la regola di condotta, puo' rilevare solo se la disposizione fosse stata vigente e conoscibile al momento del fatto. Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la norma richiede, specie se si tratta di limitazione di un diritto di liberta'.

Parametri costituzionali

  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 5
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6

SENT. 202/91 C. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LESIONI DEL DIRITTO ALLA SALUTE - FONDAMENTO, NATURA, ESTENSIONE.

Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona e bene primario, costituzionalmente garantito, e' pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato. Dovendosi riconoscere che la lesione del diritto soggettivo garantito dall'art. 32 Cost. integra la fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., non puo' dubitarsi dell'obbligo del risarcimento per la violazione del diritto stesso. Dal collegamento dell'art. 32 Cost. con l'art. 2043 cod. civ. discendono infatti l'ingiustizia del danno e la conseguente sua risarcibilita', che riguarda non solo i danni patrimoniali, ma tutti i danni che potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. - Sul contenuto del risarcimento dei danni per lesione del diritto alla salute: S. nn. 184/1986 e 307/1990.

Parametri costituzionali

SENT. 202/91 D. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMARE IN DETERMINATI LOCALI - NON OPERATIVITA' DEL DIVIETO NEGLI UFFICI DEL PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI, NEGLI UFFICI POSTALI, E NEI RISTORANTI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUI DIRITTI ALLA SALUTE, AL LAVORO E SULLA LIBERTA' DI RIUNIONE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI ALLA SALUTE DA FUMO C.D. PASSIVO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

La questione di legittimita' costituzionale intesa ad estendere il divieto di fumare ad ulteriori locali (gli uffici del pronto soccorso degli ospedali, gli uffici postali ed i ristoranti) difetta di rilevanza nei giudizi per il risarcimento dei danni che si assumano prodotti - come nel caso di specie - dal fumo c.d. passivo, sia perche' non puo', in tali giudizi, addursi (ved. massima B) una colpa specifica per violazione di una norma vigente e conoscibile dall'agente al momento del fatto, sia perche' la lesione del diritto alla salute, costituendo violazione dell'art. 32 Cost., puo' comunque fondare da sola (ved. massima C) ex art. 2043 cod. civ. il richiesto risarcimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lett. a e b, della legge 11 novembre 1975, n. 584, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 17, 32 e 97 Cost.).

Norme citate

  • legge-Art. 1 LETT. B
  • legge-Art. 1 LETT. A