Pronuncia 202/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), promosso con ordinanza emessa l'8 settembre 1990 dal giudice Conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Russis Vito Nicola ed altro e U.S.L. RM/4 ed altri iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione di De Russis Vito Nicola e di Candidi Franco; Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avvocati Carlo Rienzi, Roberto Canestrelli, Nicolò Paoletti per De Russis Vito Nicola, nonché Paolo Ferrari e Carlo Mezzanotte per Candidi Franco;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 17, 32 e 97 della Costituzione, sollevata dal giudice Conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 maggio 1991. Il cancelliere: DI PAOLA
Relatore: Francesco Greco
Data deposito: Tue May 07 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 202/91 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMARE IN DETERMINATI LOCALI E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - NON OPERATIVITA' DEL DIVIETO NEGLI UFFICI DEL PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI, NEGLI UFFICI POSTALI E NEI RISTORANTI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUI DIRITTI ALLA SALUTE, AL LAVORO E SULLA LIBERTA' DI RIUNIONE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE -
Norme citate
- legge-Art. 1 LETT.A E B
SENT. 202/91 B. RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA SPECIFICA PER INOSSERVANZA DI NORME - RILEVANZA - CONDIZIONI - VIGENZA E CONOSCIBILITA' DELLA NORMA AL MOMENTO DEL FATTO.
Parametri costituzionali
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 5
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
SENT. 202/91 C. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LESIONI DEL DIRITTO ALLA SALUTE - FONDAMENTO, NATURA, ESTENSIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 202/91 D. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMARE IN DETERMINATI LOCALI - NON OPERATIVITA' DEL DIVIETO NEGLI UFFICI DEL PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI, NEGLI UFFICI POSTALI, E NEI RISTORANTI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUI DIRITTI ALLA SALUTE, AL LAVORO E SULLA LIBERTA' DI RIUNIONE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI ALLA SALUTE DA FUMO C.D. PASSIVO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- legge-Art. 1 LETT. B
- legge-Art. 1 LETT. A