Pronuncia 50/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Carlo Mezzanotte
Data deposito: Thu Mar 12 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 50/98 A. REGIONE LIGURIA - TURISMO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE, IN FORMA CONTINUATIVA OD OCCASIONALE, ANCHE NON A FINI DI LUCRO - SVOLGIMENTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PREVISTA APPLICABILITA' DI SANZIONI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - LEGGE REG. LIGURIA N. 28 DEL 1997, ART. 20, COMMA 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE".
Norme citate
- legge della Regione Liguria-Art. 20, comma 2
- legge della Regione Liguria-Art. 21, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 50/98 B. REGIONE LIGURIA - TURISMO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE, IN FORMA CONTINUATIVA OD OCCASIONALE, ANCHE NON A FINI DI LUCRO - SVOLGIMENTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PREVISTA APPLICABILITA' DI SANZIONI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- legge della Regione Liguria-Art. 18
- legge della Regione Liguria-Art. 2
- legge della Regione Liguria-Art. 4