Pronuncia 50/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Thu Mar 12 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 50/98 A. REGIONE LIGURIA - TURISMO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE, IN FORMA CONTINUATIVA OD OCCASIONALE, ANCHE NON A FINI DI LUCRO - SVOLGIMENTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PREVISTA APPLICABILITA' DI SANZIONI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - LEGGE REG. LIGURIA N. 28 DEL 1997, ART. 20, COMMA 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE".

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e 18 Cost. (principio di liberta' sociale), l'art. 21, comma 2, l. reg. Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all' art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto - posto che l'art. 21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2 (che individua le attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo); e che la liberta' sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita', di tal che, se svolta con continuita' e con finalita' lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici e' qualificabile attivita' economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 Cost. e delle leggi che vi danno attuazione - la disposizione impugnata colpisce anche comportamenti (quale l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta episodicamente e senza finalita' di profitto) che sono espressione della socialita' della persona, che e' il bene protetto dal principio di liberta' sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali dianzi richiamate. E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18 Cost., l'art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • legge della Regione Liguria-Art. 20, comma 2
  • legge della Regione Liguria-Art. 21, comma 2

SENT. 50/98 B. REGIONE LIGURIA - TURISMO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE, IN FORMA CONTINUATIVA OD OCCASIONALE, ANCHE NON A FINI DI LUCRO - SVOLGIMENTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PREVISTA APPLICABILITA' DI SANZIONI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 (che non formano oggetto di specifica censura) e 18 (per difetto di rilevanza) l. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 17 e 18 Cost.. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • legge della Regione Liguria-Art. 18
  • legge della Regione Liguria-Art. 2
  • legge della Regione Liguria-Art. 4