Pronuncia 258/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con quattro ordinanze del 3 febbraio 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 133, 134, 135 e 136 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di A. M. D. M. e altri, di R. N. e G. R., di P. D. e altri, di G. L. e altri, di G. B. e altri, di A. L.B. e L. R. e di A. A. e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Massimiliano Fazi per A. M. D. M. e altri, Antonio Mancini per G. B. e altri e gli avvocati dello Stato Gianni De Bellis e Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito: Fri Dec 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione, da parte del rimettente, della pregiudizialità della questione incidentale rispetto al giudizio a quo - Necessità di una corretta ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento - Inammissibilità delle questioni prive di un iter logico argomentativo plausibile. (Classif. 112005).
Documentazione amministrativa - In genere - Documenti classificati non coperti da segreto di Stato - Ordine di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) - Possibilità di estrarne copia - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa dei ricorrenti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 086001).
Norme citate
- legge-Art. 42, comma 8