Pronuncia 258/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con quattro ordinanze del 3 febbraio 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 133, 134, 135 e 136 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di A. M. D. M. e altri, di R. N. e G. R., di P. D. e altri, di G. L. e altri, di G. B. e altri, di A. L.B. e L. R. e di A. A. e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Massimiliano Fazi per A. M. D. M. e altri, Antonio Mancini per G. B. e altri e gli avvocati dello Stato Gianni De Bellis e Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito: Fri Dec 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione, da parte del rimettente, della pregiudizialità della questione incidentale rispetto al giudizio a quo - Necessità di una corretta ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento - Inammissibilità delle questioni prive di un iter logico argomentativo plausibile. (Classif. 112005).

Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti: S. 208/2019 - mass. 42919 ; S. 122/2019 - mass. 42521 ). L'omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sulla rilevanza; ciò che rende inammissibili le questioni sollevate. ( Precedenti: S. 61/2021; - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572 ; n. 264/2020 - mass. 43269 ; S. 228/2020 - mass. 43103 ; S. 150/2019 - mass. 41415 ). La mancata indicazione di plausibili ragioni che depongano per il rilievo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale sollevata si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, dal quale consegue l'inammissibilità della questione stessa. ( Precedenti: S. 23/2019 42078; S. 209/2017 - mass. 40542; S. 119/2017 - mass. 39651; O. 202/2018 - mass. 40355 ).

Documentazione amministrativa - In genere - Documenti classificati non coperti da segreto di Stato - Ordine di esibizione da parte dell'autorità giudiziaria (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) - Possibilità di estrarne copia - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa dei ricorrenti - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 086001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per cui, qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Il giudice a quo si limita ad affermare in modo tautologico che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale; nessuna spiegazione viene fornita in ordine alla necessità di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. Infine, nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, è omesso ogni riferimento all'articolato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Norme citate

  • legge-Art. 42, comma 8