Pronuncia 209/2023
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, nel procedimento vertente tra S. F. e il Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo di Perugia, con ordinanza del 1° febbraio 2023, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2023. Visti l'atto di costituzione di S. F. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; deliberato nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di F.S.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 35 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito: Fri Nov 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BARBERA
Massime
Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro fissato mediante rinvio a decreto ministeriale - Denunciata violazione dei principi in materia di delega legislativa e del principio di riserva di legge - Inconferenza dei parametri - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).
Norme citate
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 103, comma 6
- decreto-legge-Art. 103, comma 5
Parametri costituzionali
Legalità (principio di) - In genere - Legalità dell'azione amministrativa - Fondamento costituzionale - Necessità di assicurare l'imparzialità della PA - Portata formale e sostanziale del principio - Elasticità della sua applicazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto le procedure di emersione di rapporti di lavoro che rinviano a decreto ministeriale per la fissazione del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro per l'accoglimento dell'istanza). (Classif. 140001).
Norme citate
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 103, comma 6
- decreto-legge-Art. 103, comma 5
Parametri costituzionali
Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell'istanza - Possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché della tutela del lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245003).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 103, comma 4
- legge-Art.