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Pronuncia 56/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con tre ordinanze del 17 novembre 2010, una del 9 marzo 2011 e una del 27 gennaio 2011, rispettivamente iscritte ai numeri 91, 92, 93, 150 e 151 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 23 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione di Esogest Ambiente srl nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2012 e nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi l'avvocato Lucio Iannotta per la Esogest Ambiente srl e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Massime

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio, violazione del principio del giudice naturale, eccesso di delega, violazione dei principi del giusto processo - Ius superveniens modificativo di alcune disposizioni del codice del processo amministrativo nel senso auspicato dal rimettente - Necessità che il giudice a quo rivaluti la persistente rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti.

Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, relativa alla devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del t.a.r. lazio con sede a Roma delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, che modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo, tra cui la disposizione censurata, con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Sul principio della "perpetuatio iurisdictionis" in seguito a modifiche legislative sulla competenza, (sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio), v. ex plurimis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2010, n. 16667; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 16 aprile 2009, n. 8999.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 15, comma 5
  • decreto legislativo-Art. 16, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 135, comma 1