Pronuncia 132/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con tre ordinanze del 9 giugno, una ordinanza del 17 giugno e una ordinanza del 27 luglio 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 271, 272, 273 e 274 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2011 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Sergio Mattarella
Data deposito:
Tipologia: O
Presidente: QUARANTA
Massime
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Ius superveniens modificativo della disposizione censurata nel senso auspicato dal giudice rimettente - Necessità di rivalutare la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo - Restituzione degli atti.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 135, comma 1
- decreto legislativo-Art. 15, comma 5
- decreto legislativo-Art. 16, comma 1