About

Pronuncia 159/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra Z.C. e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con ordinanza dell'11 aprile 2013, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, con riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Marta Cartabia

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

Massime

Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo , essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del codice del processo amministrativo.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 13
  • decreto legislativo-Art. 14
  • decreto legislativo-Art. 15
  • decreto legislativo-Art. 16

Parametri costituzionali

Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Proporzionalità della deroga al criterio territoriale - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), impugnati, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., nella parte in cui attribuiscono le controversie sugli atti dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Posto che - anche con riferimento alla giustizia amministrativa e ai relativi criteri di distribuzione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali - spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, tuttavia tale discrezionalità incontra un suo limite espresso nel precetto dell'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica». La disciplina censurata, che deroga alla suddetta articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, supera lo scrutinio di proporzionalità in primo luogo perché l'Agenzia menzionata si configura come una articolazione dell'amministrazione centrale dello Stato, la cui competenza non è delimitata dal punto di vista territoriale - essendo chiamata a svolgere compiti relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche a supporto dell'autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale - e i cui atti, al pari di da quelli dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile, possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali e come atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. In secondo luogo, la concentrazione in un unico tribunale dell'esame di tali controversie appare rispondere all'esigenza di evitare che i singoli atti dell'Agenzia, anche se afferenti ad un'unica vicenda, siano impugnabili davanti a diversi TAR locali, a seconda della collocazione del bene confiscato o della sua destinazione ad un'amministrazione centrale o locale, a detrimento della visione d'insieme. Con riferimento, poi, all'invocato principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., esso non si ancora ad un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, ma deve essere interpretato unicamente come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge. L'individuazione della competenza in capo al TAR Lazio, sede di Roma, infine, non determina alcun impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., né frappone un ostacolo significativo al corso tempestivo della giustizia, come richiesto dall'art. 111 Cost. - Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, vedi le sentenze nn. 237/2007, 341/2006 e 206/2004. - Sull'art. 125 Cost., vedi le citate sentenze nn. 33/1968, 30/1967, 55/1966 e 93/1965. - Sulla qualificazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della competenza del TAR Lazio, dei provvedimenti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile quali atti dell'amministrazione centrale e quali atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, vedi le sentenze nn. 34/2012 e 237/2007. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., vedi, ex plurimis , sentenze nn. 117/2012 e 30/2011.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 135, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 14