Pronuncia 159/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra Z.C. e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con ordinanza dell'11 aprile 2013, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, con riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SILVESTRI
Massime
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 13
- decreto legislativo-Art. 14
- decreto legislativo-Art. 15
- decreto legislativo-Art. 16
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 44
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Proporzionalità della deroga al criterio territoriale - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 135, comma 1
- decreto legislativo-Art. 14