Pronuncia 198/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e degli artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, promosso dal Giudice di pace di Frosinone nel procedimento vertente tra E. I. e la Prefettura di Frosinone, con ordinanza del 23 dicembre 2020, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito: Fri Oct 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Decreto-legge - In genere - Contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione delle norme attuative, mediante d.P.C.m. - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 076001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Motivazione - Asserita inconferenza dei parametri costituzionali evocati, in presenza di nucleo essenziale della censura ben individuato - Rilievo attinente al merito - Possibile ragione di non fondatezza, anziché di inammissibilità della questione. (Classif. 112001).
Fonti del diritto - In genere - Fonti normative primarie - Individuazione - Competenza rimessa in via esclusiva alle fonti di livello costituzionale. (Classif. 106001).
Fonti del diritto - Ordinanze di necessità e urgenza - Caratteri e criteri distintivi rispetto agli atti necessitati. (Classif. 106005).
Salute (tutela della) - Profilassi internazionale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Varietà delle soluzioni normative e provvedimentali adottabili per la sua gestione - Possibile utilizzo di fonte primaria che attribuisce a quella subprimaria compiti esecutivi (nella specie: adozione di decreto-legge, e successivamente di d.P.C.m.) - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- decreto-legge-Art. 2
- decreto-legge-Art. 4
- legge-Art.