Pronuncia 198/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e degli artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, promosso dal Giudice di pace di Frosinone nel procedimento vertente tra E. I. e la Prefettura di Frosinone, con ordinanza del 23 dicembre 2020, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Fri Oct 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Decreto-legge - In genere - Contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione delle norme attuative, mediante d.P.C.m. - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 076001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 13 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall'ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, attuativo del predetto decreto-legge, mentre invece essa si è verificata in un momento nel quale le disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest'ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo. ( Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43536; S. 159/2019 - mass. 41047; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 36/2016 - mass. 38736 e 38737; S. 192/2015 - mass. 38549; S. 294/2011 - mass. 35907; O. 57/2018 - mass. 39935; O. 38/2017 - mass. 39556 e 39557 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 3
  • legge-Art.

Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Motivazione - Asserita inconferenza dei parametri costituzionali evocati, in presenza di nucleo essenziale della censura ben individuato - Rilievo attinente al merito - Possibile ragione di non fondatezza, anziché di inammissibilità della questione. (Classif. 112001).

Quando il rimettente ha ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'eventuale inconferenza dei parametri costituzionali evocati non integra un motivo di inammissibilità della questione, semmai una ragione di non fondatezza. ( Precedenti: S. 286/2019 - mass. 42858; S. 290/2009 - mass. 34061 ).

Fonti del diritto - In genere - Fonti normative primarie - Individuazione - Competenza rimessa in via esclusiva alle fonti di livello costituzionale. (Classif. 106001).

Nell'ordinamento interno l'individuazione delle fonti normative primarie - in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo - può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale. (Precedente: S. 361/2010).

Fonti del diritto - Ordinanze di necessità e urgenza - Caratteri e criteri distintivi rispetto agli atti necessitati. (Classif. 106005).

Gli "atti" necessitati e le "ordinanze" necessitate hanno entrambi come presupposto l'urgente necessità del provvedere, ma i primi sono emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto, le altre sono emesse - nell'esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto - per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni. ( Precedente: S. 4/1977 ).

Salute (tutela della) - Profilassi internazionale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Varietà delle soluzioni normative e provvedimentali adottabili per la sua gestione - Possibile utilizzo di fonte primaria che attribuisce a quella subprimaria compiti esecutivi (nella specie: adozione di decreto-legge, e successivamente di d.P.C.m.) - Denunciata violazione dei principi in tema di delegazione legislativa, decretazione d'urgenza e deliberazione dello stato di guerra - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).

In tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti - culminato nell'emanazione del Codice della protezione civile - non costituisce l'unico possibile, essendo consentito al legislatore introdurre nuove risposte normative e provvedimentali. ( Precedente: S. 37/2021 ). (Nella specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost. - degli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 35 del 2020, recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione al d.P.C.m. 10 aprile 2020, attuativo del predetto decreto-legge. Le disposizioni oggetto di censura, lungi dal delegare impropriamente la funzione legislativa dal Parlamento al Governo, hanno attribuito a quest'ultimo unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati, precludendo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem . Le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, essendo piuttosto accostabili, per certi versi, agli "atti" necessitati, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 2
  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.