Pronuncia 230/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI,Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 giugno 2000, depositato in cancelleria il 1° luglio 2000 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2000. Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), sollevata, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito: Fri Jul 06 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Regione sardegna - Legge istitutiva di nuove province - Novità del testo riapprovato dal consiglio regionale in seconda deliberazione - Esclusione - Ammissibilita' del ricorso governativo di costituzionalità.

E' ammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000, dal momento che - nonostante la non integrale coincidenza dei testi legislativi approvati in prima e seconda deliberazione -, il testo sul quale il Consiglio regionale si è pronunciato con la seconda deliberazione non può ritenersi nuovo (il richiamo esplicito fatto in quest'ultima alla legge regionale n. 4 del 1997 assume, infatti, carattere esclusivamente dichiarativo, non innovativo); sicché il Governo, contro tale deliberazione, era abilitato a promuovere il ricorso di costituzionalità e non il rinvio della legge al Consiglio regionale. - Sul carattere di novità della legge, ai fini della proposizione della questione di costituzionalità, sentenza n. 158/1988 (qui richiamata).

Regione sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di carbonia-iglesias, del medio campidano, dell'ogliastra e di olbia-tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentato indebito esercizio della potestà legislativa regionale - Non fondatezza della questione.

Alla luce della riforma statutaria apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993 - che ha riconosciuto uguale competenza alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" -, perciò dando l'interpretazione più ampia alla stessa legge costituzionale e all'art. 3, lettera b), dello statuto regionale - cui va riconosciuta capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina dettata dall'art. 133, primo comma, della Costituzione -, deve ritenersi che rientri nelle competenze della Regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati dal suddetto art. 3 dello statuto e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000 concernente l'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna. - Sulla modifica statutaria, a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993, si veda anche sentenza (qui citata) n. 415/1994.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art.

Parametri costituzionali

Regione sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di carbonia-iglesias, del medio campidano, dell'ogliastra e di olbia-tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentate conseguenze sull'organizzazione amministrativa dello stato - Non fondatezza della questione.

L'istituzione, nel territorio della Regione Sardegna, di nuove province non comporta alcuna conseguenza sull'organizzazione amministrativa dello Stato, in quanto non sussiste, nella legislazione concernente le province quali circoscrizioni di decentramento statale, alcun nesso necessario tra l'istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati; rimanendo pur sempre nella discrezionalità del legislatore statale le scelte in ordine ai propri uffici decentrati.