Pronuncia 230/2001
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI,Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 giugno 2000, depositato in cancelleria il 1° luglio 2000 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2000. Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), sollevata, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Gustavo Zagrebelsky
Data deposito: Fri Jul 06 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Regione sardegna - Legge istitutiva di nuove province - Novità del testo riapprovato dal consiglio regionale in seconda deliberazione - Esclusione - Ammissibilita' del ricorso governativo di costituzionalità.
Regione sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di carbonia-iglesias, del medio campidano, dell'ogliastra e di olbia-tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentato indebito esercizio della potestà legislativa regionale - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Sardegna-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 129
- Costituzione-Art. 116
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- Costituzione-Art. 133
- legge costituzionale-Art. 4