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Pronuncia 60/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta», giudizio iscritto al n. 178 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il 1° dicembre 2021, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge detta richiesta; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna, Mario Bertolissi e Giovanni Guzzetta per i delegati dei Consigli regionali di Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni ad esso apportate, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta», dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 novembre 2021. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Facoltà dell'intervento ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).

Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi le memorie presentate da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011- mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366; S. 17/2008 - mass. 32096; S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15 del 2008 - mass. 32082) . Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 33

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Oggetto della richiesta - Limiti - Criteri desumibili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost. che del complesso dei valori di ordine costituzionale. (Classif. 116001).

La Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum alla luce sia dei criteri desumibili dall'art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, stabilendo se, ad integrazione delle ipotesi che l'indicata disposizione costituzionale ha previsto in maniera puntuale ed espressa, non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42254; S. 16/1978 - mass. 14196 ).

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Referendum sull'elezione di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - Condizioni - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, per assicurare il mantenimento della funzionalità degli organi. (Classif. 116003)

La giurisprudenza costituzionale considera ammissibili referendum abrogativi di disposizioni di legge relative all'elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - tra i quali certamente figura il CSM - ad una essenziale condizione, legata al funzionamento di detti organi. Tale condizione consiste nel carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, non potendo l'abrogazione referendaria esporre l'organo alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento; occorre, quindi, che il voto popolare eventualmente favorevole all'abrogazione lasci in vigore una disciplina che consenta il rinnovo dell'organo indipendentemente da un ipotetico, successivo intervento del legislatore. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 13/2012 - mass. 36047; S. 17/2008 - mass. 32097; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 28/1997; S. 26/1997 - mass. 23130; S. 10/1995; S. 5/1995 - mass. 21554; S. 33/1993 - mass. 19083; S. 32/1993 - mass. 19078; S. 47/1991 - mass. 16927; S. 29/1987 - mass. 4043).

Referendum - Referendum abrogativo - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura - Carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta - Chiarezza e omogeneità del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002)

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge n. 195 del 1958, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta». La richiesta referendaria - in virtù del cui esito positivo le candidature individuali dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura sarebbero proposte senza la sottoscrizione di presentatori e verrebbero meno le preclusioni poste a questi ultimi - si riferisce ad un segmento della disciplina la cui rimozione non ostacolerebbe la procedura; né l'abrogazione proposta inciderebbe su contenuti costituzionalmente necessari o vincolati della legge interessata dal referendum . Il quesito referendario, inoltre, ha struttura binaria, carattere omogeneo, ed è semplice e chiaro, riguardando due proposizioni normative strettamente connesse, accomunate dalla medesima ratio . Risulta, infine, evidente il carattere realmente abrogativo, e non surrettiziamente propositivo, del quesito. ( Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43721; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 28/1997 - mass. 23110; S. 29 del 1987 - mass. 4043 )