Pronuncia 122/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nel procedimento di sorveglianza a carico di E. C., con ordinanza del 29 aprile 2016, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Interpretazione della norma censurata - Orientamento interpretativo più volte affermato dalla Cassazione - Valore di diritto vivente - Facoltà del giudice di chiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale, anziché adottare una diversa interpretazione Secundum constitutionem - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto allo studio - Insussistenza - Incidenza della misura non sul diritto ad acquisire le pubblicazioni, ma sulle modalità di acquisizione - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
Parametri costituzionali
Corrispondenza (libertà e segretezza della) - Libertà di comunicazione - Valore integrativo del fondamentale principio di inviolabilità della persona.
Parametri costituzionali
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione delle garanzie a tutela della libertà della corrispondenza - Insussistenza - Limitazione non lesiva della libertà riconosciuta al detenuto di comunicare tramite la corrispondenza epistolare - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
Parametri costituzionali
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nonché del diritto alla vita privata e familiare e alla segretezza della corrispondenza, sanciti dalla CEDU - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
- legge-Art. 41 BIS, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 3
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8