Pronuncia 199/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-26 luglio 2021, depositato in cancelleria il 26 luglio 2021, iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Massimo Luciani e Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Filippo Patroni Griffi

Data deposito: Thu Jul 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Pronunce della Corte costituzionale - Violazione o elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Riproduzione, da parte di nuova disposizione, di un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o perseguimento, anche indiretto, del risultato ovvero mantenimento o ripristino della stessa (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa a norma della Regione autonoma Friuli-Venezia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 204007).

La violazione o l'elusione del giudicato costituzionale ricorrono quando la nuova disposizione riproduce un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato ovvero mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44373, S. 272/2020 - mass. 43247; S. 256/2020 - mass. 42709; S. 234/2020 - mass. 43229; S. 164/2020 - mass. 42588; S. 57/2019 - mass, 41672; S. 101/2018 - mass. 41105; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 231/2017 - mass. 41846; S. 5/2017 - mass. 39286; S. 73/2013 - mass. 37021; S. 72/2013 - mass. 37019; S. 245/2012 - mass. 36703; S. 350/2010 - mass. 35148 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha inserito, nell'art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, il comma 3- quater .1, che prevede la possibilità di modulare l'ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Mentre il comma 3- quinquies , - inserito nel medesimo art. 77 dall'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 e dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza n. 281 del 2020 - fissava il criterio della residenza ultra-quinquennale nel territorio regionale, per regolamentare, ed eventualmente precludere, l'accesso al detto beneficio, la disposizione censurata si limita a prevedere che il regolamento attuativo possa modularne l'ammontare sulla base del detto requisito; risulta, pertanto, evidente la diversità di struttura delle due disposizioni).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 73
  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 77, comma 3

Parametri costituzionali

Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Requisito della residenza quale criterio selettivo per l'accesso - Condizione - Ragionevole collegamento con la funzione del servizio richiesto - Impossibilità che l'esercizio del diritto di circolazione precluda l'accesso a prestazioni pubbliche - Residenza ultra-quinquennale - Rilevanza ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali, non già per l'esclusione dello stato di bisogno. (Classif. 022005).

È possibile - in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili - introdurre criteri selettivi per l'accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, ma solo a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro. ( Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 141/2014 - mass. 38013; S. 222/2013; S. 133/2013 - mass. 37132 ). Se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d'identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l'accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza. Con particolare riferimento al requisito della residenza di durata ultra-quinquennale, la prospettiva di stabilità non può assumere un'importanza tale da escludere il rilievo dello stato di bisogno, escludendo l'accesso a un servizio sociale, ma può semmai risultare più appropriato ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali. ( Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 107/2018 - mass. 40774 ).

Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Criterio preferenziale del pregresso radicamento territoriale ai fini di godere di benefici indiretti (nel caso di specie: incentivi occupazionali) - Irragionevole limitazione fattuale alla circolazione tra le Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 022005).

L'introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale - basati vuoi sulla residenza, vuoi sul domicilio fiscale - costituisce una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le Regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose. ( Precedenti: S. 281/2020 - mass. 42947; S. 107/2018 ). È irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come lo è valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali, in quanto questo non è garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale. ( Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43051 ) Esclusa la necessità di un criterio legato alla residenza a fini particolari - quale l'individuazione dell'ente erogatore del beneficio - deve ritenersi irragionevole utilizzare tale criterio, che limita la mobilità di chi non risiede nella Regione, sfavorendo la mobilità interregionale dei lavoratori. ( Precedenti S. 281/2020 - mass. 43051 ). Mentre per i benefici diretti, graduatorie e criteri preferenziali possono trovare applicazione al fine di distribuire nel tempo i destinatari al beneficio medesimo, incidendo, di regola, unicamente sulla tempistica, senza che ne sia precluso l'accesso, per i benefici indiretti - tra i quali vanno ricompresi gli incentivi occupazionali - gli stessi si traducono, di regola, in un fattore preclusivo dello stesso accesso, sicché va valutata la loro ragionevolezza. Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza del collegamento fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. ( Precedenti: S. 44/2020 - mass. 43051; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 172/2013 - mass. 37192; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 40/2011 - mass. 35326 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 77, comma 3- quater .1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che prevede la possibilità che, con regolamento attuativo, si moduli l'ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Nella disposizione impugnata dal Governo non sussiste un ragionevole collegamento tra il riconoscimento dell'incentivo occupazionale, destinato al datore di lavoro, e il requisito del domicilio fiscale protratto nel tempo del lavoratore il quale, inoltre, sfavorisce la mobilità interregionale degli stessi lavoratori. Né rileva che la disposizione preveda solo la possibilità della detta modulazione, rappresentando essa stessa un vulnus ai citati parametri costituzionali).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 73
  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 77, comma 3