Pronuncia 199/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-26 luglio 2021, depositato in cancelleria il 26 luglio 2021, iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Massimo Luciani e Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Filippo Patroni Griffi
Data deposito: Thu Jul 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Pronunce della Corte costituzionale - Violazione o elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Riproduzione, da parte di nuova disposizione, di un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o perseguimento, anche indiretto, del risultato ovvero mantenimento o ripristino della stessa (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa a norma della Regione autonoma Friuli-Venezia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 204007).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 73
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 77, comma 3
Parametri costituzionali
Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Requisito della residenza quale criterio selettivo per l'accesso - Condizione - Ragionevole collegamento con la funzione del servizio richiesto - Impossibilità che l'esercizio del diritto di circolazione precluda l'accesso a prestazioni pubbliche - Residenza ultra-quinquennale - Rilevanza ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali, non già per l'esclusione dello stato di bisogno. (Classif. 022005).
Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Criterio preferenziale del pregresso radicamento territoriale ai fini di godere di benefici indiretti (nel caso di specie: incentivi occupazionali) - Irragionevole limitazione fattuale alla circolazione tra le Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 022005).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 73
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 77, comma 3