Pronuncia 233/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale), promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nel procedimento vertente tra la Procura generale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana e la Regione Siciliana, con ordinanza del 17 gennaio 2022, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; udito l'avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana; deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Possibilità di allocare le relative risorse per spese sanitarie diverse - Esclusione - Eccezione consentita solo in caso di risparmi regionali conseguenti a gestione virtuosa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che, con riguardo al prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e la medesima Regione, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, autorizza l'utilizzo del Fondo sanitario per la copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016). (Classif. 231006).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 6