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Pronuncia 255/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3, 19, 25, 26 e 29; 6, comma 32; 20, comma 1; e 35 comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 gennaio 2022, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2022, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mattia Pani e Giovanni Parisi per la Regione autonoma Sardegna; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 29, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promosse dal Presidente del Consiglio, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

Massime

Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131006).

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea. La censura è meramente assertiva e priva di una anche minima argomentazione.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 3

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Dirigenti - Trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali - Ambito rientrante nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea). (Classif. 131006).

La definizione delle procedure e dei requisiti di accesso alla carriera dirigenziale rientra nella competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. Alla luce della legislazione in materia di privatizzazione del pubblico impiego, le Regioni non possono infatti alterare le regole che disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti regionali. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 324/2010 - mass. 35020; S. 282/2004 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost. e dell'art. 3, lett. a , dello statuto speciale per la Sardegna - l'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccede dalla competenza statutaria, poiché prevede requisiti di accesso alla dirigenza non conformi al quadro regolativo nazionale di cui agli artt. 19 e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, né tale disciplina è riconducibile a profili di autonomia organizzativa della Regione).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 3

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale - Possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131009).

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale, prevede la possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale. La censura è priva di qualunque argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 19

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della legislazione statale in materia di trattamento accessorio - Natura di principi di coordinamento della finanza pubblica - Applicabilità anche alle autonomie speciali, in quanto facenti parte della finanza pubblica allargata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, con riguardo al trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale, prevede la possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale). (Classif. 131011).

I principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche alle autonomie speciali, poiché la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. Le modalità e criteri di incremento del salario accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, stabiliti dalla legislazione statale, sono vincolanti poiché sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45059; S. 231/2017 - mass. 41851; S. 80/2017 - mass. 41271; S. 62/2017 - mass. 39498; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 412/2007 - mass. 31925; S. 169/2007; S. 82/2007; S. 417/2005; S. 353/2004; S. 36/2004 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale, prevede la possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale. La norma regionale impugnata dal Governo - entrata in vigore prima dell'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, norma che, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, prevede criteri e limitazioni alla possibilità di superare la spesa relativa al trattamento economico accessorio - vìola la competenza statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, in quanto avrebbe dovuto rispettare il limite di spesa posto originariamente dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 19

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Trattamento economico - Trattamento economico dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di alterare le regole dei rapporti privati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, in relazione alle necessità determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la possibilità per il personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio negli ultimi cinque anni presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea, di transitare nell'amministrazione regionale mediante cessione del contratto, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza). (Classif. 131011).

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. In particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., l'art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, in relazione alle necessità determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la possibilità per il personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio negli ultimi cinque anni presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea, di transitare nell'amministrazione regionale mediante cessione del contratto, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in quanto si pone in contrasto con la normativa statale in materia di mobilità, come disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'art. 3, lett. a , dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, incontra, secondo quanto previsto dallo statuto stesso, i limiti derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come espressi nella richiamata norma statale). ( Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 172/2018 - mass. 40163 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 25

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131006).

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La censura del ricorrente è formulata in modo generico e del tutto ipotetico, limitandosi a invocare il principio di separazione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 26

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - In genere - Disciplina del rapporto di lavoro - Rapporti lavorativi già in essere - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile - Profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - Riconducibilità alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente). (Classif. 131001).

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono a monte, in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 324/2010 - mass. 35020 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost. e dell'art. 3, lett. a , dello statuto speciale - l'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccede dalla competenza statutaria, poiché prevede una disciplina specifica, valevole per la sola Regione autonoma Sardegna, che consente di prorogare in modo generalizzato gli incarichi dirigenziali regionali in corso di esecuzione, mentre invece l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha un effetto unificante delle regole inerenti all'accesso nelle pubbliche amministrazioni).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 26

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - In genere - Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, con riguardo al personale della Protezione civile regionale, prevede l'istituzione di una indennità pensionabile analoga a quella percepita dal personale della Protezione civile nazionale). (Classif. 131001).

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita in via esclusiva al legislatore statale. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., l'art. 5, comma 29, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al personale della Protezione civile regionale, prevede l'istituzione di una indennità pensionabile analoga a quella percepita dal personale della Protezione civile nazionale. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile poiché, intervenendo nell'ambito del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'amministrazione regionale, si pone in contrasto con gli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali, sono regolati contrattualmente e che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. La norma impugnata infatti non si limita a prevedere le risorse finanziarie necessarie al pagamento dell'indennità pensionabile al personale della protezione civile regionale, ma interviene determinando unilateralmente detta indennità, con ciò sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le parti interessate secondo i canoni della contrattazione collettiva. Le competenze statutarie devono comunque essere esercitate nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e, conseguentemente, anche delle previsioni recate dal d.lgs. n. 165 del 2001).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 29

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Proroga al 31 dicembre 2022 della validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccedenza dalla competenza statutaria - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e all'art. 3, lett. a ), dello statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che proroga al 31 dicembre 2022 la validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione. Le censure sono formulate in modo generico e assertivo con riguardo alle singole fattispecie oggetto di censura. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare in modo apodittico che la disposizione regionale violerebbe gli evocati parametri, ma non fornisce argomentazioni con riferimento alla loro asserita lesione.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 6, comma 32

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Previsione legislativa che determina, anche in via ipotetica, nuove spese - Necessaria indicazione dei mezzi per farvi fronte, con particolare riguardo alle spese che incidono su un esercizio in corso e alla valutazione del tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo - Applicabilità anche agli enti territoriali ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che autorizza l'amministrazione regionale a concedere un'anticipazione ai Comuni delle spese per eseguire i provvedimenti di demolizione o di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria). (Classif. 036005).

Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, secondo quanto stabilito dall'art. 17 e dall'art. 19 della legge n. 196 del 2009, specificativo del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. L'obbligo di copertura finanziaria, applicabile anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45051; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548; S. 384/1991 - mass. 17568; S. 6/2017 - mass. 39431 ). Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. Nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti: S. 274/2017 - mass. 41125; S. 184/2016 - mass. 38970; S. 192/2012 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere un'anticipazione ai Comuni delle spese per eseguire i provvedimenti di demolizione o di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria. La norma regionale impugnata dal Governo, non contenendo alcuna quantificazione della spesa derivante dalla sua applicazione e nemmeno l'indicazione del relativo stanziamento, vìola il principio di copertura finanziaria delle spese. La finalità di adempiere alla funzione statutaria di garantire la tutela del territorio - mediante l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino relativi ad opere abusive - non può infatti giustificare una deroga al principio generale secondo cui la legge regionale che dispone una spesa deve essere corredata della esatta quantificazione e dell'indicazione della posta di bilancio, secondo le modalità previste nel d.lgs. n. 118 del 2011).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 20, comma 1

Parametri costituzionali