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Pronuncia 240/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell'art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento vertente tra F.M. D. e Città metropolitana di Catania, con ordinanza del 27 maggio 2020, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di F.M. D., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi l'avvocato Agatino Cariola per F.M. D., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Presidente della Regione Siciliana; deliberato nella camera di consiglio dell'11 novembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell'art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Accertamento della rilevanza, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e delle condizioni dell'azione - Spettanza al giudice rimettente - Controllo della Corte costituzionale limitato ai casi di carenza argomentativa e manifesta implausibilità. (Classif. 112001).

Alla luce dell'autonomia tra giudizio incidentale di legittimità costituzionale e giudizio principale, spetta al rimettente stabilire la sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e le condizioni dell'azione - quali l'interesse ad agire -, nonché accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere i due giudizi, a meno che le sue valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. Il controllo della Corte costituzionale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44168; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 15/2021 - mass. 43567; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 99/2018 - mass. 41223; S. 35/2017 - mass. 39594; S. 193/2015 - mass. 38552; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 263/1994 - mass. 21024 ).

Elezioni - In genere - Questioni di legittimità costituzionale promananti da azioni di accertamento - Presupposti di ammissibilità. (Classif. 093001).

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell'ambito di giudizi nei quali siano proposte azioni di accertamento aventi ad oggetto la conformità ai principi costituzionali delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche dipende dalla sussistenza di quattro presupposti: la presenza, nell'ordinanza di rimessione, di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; la necessità di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata di un diritto di rilievo costituzionale - come quello di voto - oggetto di accertamento; l'esigenza di evitare che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità o di garantire la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato della Corte costituzionale (come quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato); la sussistenza di un effettivo rapporto di pregiudizialità tra il giudizio a quo e quello costituzionale, con particolare riguardo alla non sovrapponibilità tra gli oggetti dei due giudizi. Nel loro complesso, tali presupposti vanno ricondotti all'esigenza di contemperare i caratteri indefettibili delle regole che presiedono all'accesso al giudizio di legittimità costituzionale con la necessità di scongiurare l'eventualità che, attraverso una loro declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte al controllo di questa Corte disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarità o l'esercizio ( Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43716; O. 63/2018 - mass. 40731; S. 35/2017 - mass. 39594; O. 165/2016 - mass. 38961; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 236/2010; S. 26/1999; S. 59/1957 ).

Comuni, Province e Città metropolitane - In genere - Identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il Sindaco della Città metropolitana - Denunciata violazione dei principi di democrazia e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all'uguaglianza del diritto di voto e al sistema delle autonomie locali - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore affinché l'ente metropolitano funzioni conformemente ai canoni costituzionali. (Classif. 050001).

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 14
  • legge della Regione siciliana-Art. 4, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 19